Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale - Reparto II Stato Giuridico e Trattamento Economico
Circolare n. 12/1996
[la presente circolare è stata sostituita dalla circolare n. 25/1997]
Posiz. 300.5 - Prot. N. 1484500
Roma, 18 marzo 1996
Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio, Aree di Ricerca,
Progetti Finalizzati ed altre Strutture del CNR
Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti e degli Uffici della Sede Centrale
Alle Organizzazioni Sindacali
LORO SEDI
Oggetto: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale e sua applicazione
L'istituto del part time, introdotto dal Dlg 726/84 e successivamente richiamato dalla
legge 554/88, è stato disciplinato dal DPCM 117/89 che detta le norme di carattere
generale in merito ai criteri e alla procedura per la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
Sebbene il rapporto di lavoro a tempo parziale abbia avuto scarsa diffiusione nelle
pubbliche amministrazioni, assume particolare rilevanza nel processo di razionalizzazione
delle stesse, avviato dal Dlgs 29/93, in quanto garantisce una maggiore efficienza
dell'azione amministrativa, minor ricorso allo straordinario e sopratutto consente di
conciliare le esigenze dei dipendenti con le esigenze di servizio.
In considerazione di quanto sopra, in data 28 novembre 1995, la Giunta amministrativa
nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di amministrazione per il personale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche ha approvato, in attuazione del DPCM 117/89, il testo
normativo allegato (All. 2) che disciplina il part time
all'interno del CNR.
Appare opportuno, con la presente circolare, evidenziare gli elementi specifici del
rapporto di lavoro a tempo parziale mentre per la disciplina completa dell'istituto si
rimanda integralmente al testo normativo allegato.
DESTINATARI DEL PART TIME
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere
richiesta dal personale CNR con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunto da almeno
tre anni con esclusione dei profili professionale che comportino funzioni ispettive, di
direzione e di coordinamento di unità organiche centrali e periferiche.
E' escluso, pertanto il personale appartenente al I, II, III e IV livello professionale
di ogni profilo.
La trasformazione del rapporto di lavoro non può essere richiesta per un periodo
inferiore a due anni.
TIPOLOGIE DI PART TIME E ORARIO DI LAVORO
Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie:
- con prestazione ridotta su cinque giorni la settimana ognuno di pari durata (tempo
parziale orizzontale)
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di
determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale).
La durata dell'orario di lavoro per il personale operante con il rapporto di lavoro a
tempo parziale è pari al 50% di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno ed è
quindi fissato in 18 ore settimanali salva la deroga, nel limite massimo del 20% in più o
in meno, prevista dall'art. 4, co.2 del testo normativo allegato (All.
2).
La prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale deve collocarsi interamente nelle
ore antimeridiane o pomeridiane ed è incompatibile con la fruizione di buoni pasto o
tickets per la consumazione dei pasti. Il personale con lavoro a tempo parziale verticale
potrà, invece, usufruire dei tickets per la consumazione dei pasti per ogni giorno
lavorativo in cui è prevista la presenza obbligatoria antimeridiana e pomeridiana.
La flessibilità è ammessa solo nel part time orizzontale nel limite massimo di 30
minuti:
ASSENZE E PERMESSI
Il tempo parziale verticale e il tempo parziale orizzontale hanno una diversa incidenza
sulle assenze.
Al riguardo per una ricognizione specifica dei singoli istituti si rimanda alle schede
allegate (All. 4).
TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale spetta la retribuzione complessiva mensile prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno ridotta in proporzione alla riduzione dell'orario di lavoro.
Il trattamento previdenziale ed assistenziale è disciplinato dall'art. 8 della legge 554/88 che si unisce alla presente (All. 5).
Per gli aspetti normativi non previsti dalla presente circolare si applicano le norme attualmente vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale o, in quanto compatibili con il particolare tipo di rapporto di lavoro, la normativa attualmente vigente per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
MODALITA' E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
A decorrere dal 1 gennaio 1997, le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale dovranno essere presentate dai dipendenti interessati
entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno secondo lo schema allegato alla presente
circolare (All. 1).
Per l' anno 1996, le domande potranno essere presentate entro 90 giorni dalla data
della presente circolare.
Le richieste dovranno contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 12 dell'allegato 2 e dovranno indicare la tipologia di
part time e l'articolazione dell'orario di lavoro di cui si intende usufruire.
I dipendenti dovranno allegare alla domanda idonea documentazione comprovante gli
eventuali titoli di precedenza previsti dall'art 7, co. 4, del DPCM 117/89 (All. 3) e di seguito indicati:
- essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa
sulle assunzioni obbligatorie;
- avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui
alla legge 11 febbraio 1980 n. 18;
- avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di
tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico fisica;
- avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola
dell'obbligo;
- aver superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo
servizio;
- avere motivate esigenze di studio.
Il Dirigente/Direttore della struttura presso la quale presta servizio il dipendente
interessato alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, dovrà fornire il proprio motivato parere in merito alla richiesta del
dipendente. In caso di parere positivo, il Dirigente/Direttore dovrà fare esplicito
riferimento alla circostanza che la trasformazione del rapporto di lavoro non incide sulla
funzionalità del servizio oppure che saranno adottate, in materia di organizzazione del
lavoro, le iniziative opportune per garantire comunque la funzionalità del servizio
stesso. Il parere dovrà essere trasmesso all'ufficio competente in allegato alla domanda
del dipendente.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, dopo
l'approvazione degli Organi direttivi, avrà effetto dal 1 gennaio successivo alla data di
accoglimento della richiesta.
In fase di prima applicazione il rapporto di lavoro a tempo parziale decorrerà dal 1
giorno del mese successivo a quello di approvazione della richiesta da parte degli Organi
deliberanti.
Alla scadenza del rapporto di lavoro a tempo parziale il dipendente sarà collocato
nuovamente a tempo pieno, salva la facoltà di proroga che dovrà essere richiesta con le
modalità e le procedure sopra descritte.
| IL DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL PERSONALE (firmato: P. Marini) |
IL DIRETTORE GENERALE (firmato: Nunzio De Rensis) |