[la presente circolare è stata sostituita dalla circolare n. 25/1997]
D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 (1)
Norme regolamentari sulla disciplina del
rapporto di lavoro a tempo parziale (2)
(... omissis ...)
Art. 7
Procedure di trasformazione del rapporto
1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con
rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del
rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno,
entro i limiti di cui all'art. 2 e sempre che siano trascorsi
almeno tre anni dalla assunzione con rapporto a tempo parziale,
ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente
trasformazione.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 5, la domanda di
trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza, dal
personale interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno,
all'amministrazione o all'ente di appartenenza i quali, valutate
le esigenze di servizio, dovranno pronunciarsi entro i trenta
giorni successivi al termine soprafissato. In sede di prima
applicazione la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro il 10 giugno 1989 (2).
3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal
1 gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta.
Tali effetti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico e
dell'anno accademico successivo all'accoglimento della domanda,
rispettivamente, per il personale della scuola di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative e per il personale non
docente delle università e delle istituzioni universitarie.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza:
essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai
sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere
persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di
accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a
fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave
debilitazione psico-fisica; avere figli di età inferiore a
quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto
venticinque anni di effettivo servizio; sussistenza di motivate
esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione di
appartenenza.
5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data
precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i
dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che avevano
già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di
servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parità, della
maggiore anzianità di servizio.
(... omissis ...)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 marzo 1989, n. 76.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.C.M. 17 maggio
1989, n. 197 (Gazz. Uff. 29 maggio 1989, n. 123),
entrato in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione. Il secondo comma dello stesso art. 1
ha, inoltre, così disposto:
«2. Sono valide le domande presentate sino alla data di
pubblicazione del presente decreto».