[la presente circolare è stata sostituita dalla circolare n. 25/1997]
Allegato 3 - Circolare CNR n. 12/1996
Posiz. 300.5 - Prot. N. 1484500

               D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 (1)

            Norme regolamentari sulla disciplina del
             rapporto di lavoro a tempo parziale (2)

                       (... omissis ...)

                            Art. 7
            Procedure di trasformazione del rapporto
  1. I  dipendenti  di ruolo con rapporto a tempo  pieno  e  con
rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del
rapporto,  rispettivamente,  a tempo parziale e  a  tempo pieno,
entro  i limiti di cui all'art. 2 e sempre che  siano  trascorsi
almeno tre anni dalla assunzione con rapporto a tempo  parziale,
ovvero, salvo eccezionali motivate  esigenze,  dalla  precedente
trasformazione.
  2. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 5, la  domanda  di
trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza,  dal
personale interessato, entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno,
all'amministrazione o all'ente di appartenenza i quali, valutate
le esigenze di servizio, dovranno pronunciarsi  entro  i  trenta
giorni successivi al termine  soprafissato.  In  sede  di  prima
applicazione la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro
a  tempo  pieno  in  rapporto  a  tempo  parziale  deve   essere
presentata, a pena di decadenza, entro il 10 giugno 1989 (2).
  3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal
1  gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta.
Tali  effetti  decorrono  dall'inizio  dell'anno  scolastico   e
dell'anno accademico successivo all'accoglimento della  domanda,
rispettivamente, per il personale della scuola di ogni ordine  e
grado e delle istituzioni  educative  e  per  il  personale  non
docente delle università e delle istituzioni universitarie.
  4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno  a
tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza:
essere portatori di handicap o  di  invalidità  riconosciuta  ai
sensi  della  normativa  sulle  assunzioni  obbligatorie;  avere
persone a  carico  per  le  quali  è  corrisposto  l'assegno  di
accompagnamento di cui alla  legge  11  febbraio  1980,  n.  18;
avere familiari a carico portatori  di  handicap  o  soggetti  a
fenomeni  di  tossicodipendenza,  alcoolismo  cronico  o   grave
debilitazione psico-fisica;  avere  figli  di  età  inferiore  a
quella prescritta per la frequenza  della  scuola  dell'obbligo;
avere  superato  i  sessanta  anni  di   età   ovvero   compiuto
venticinque anni di effettivo servizio; sussistenza di  motivate
esigenze   di   studio,   valutata    dall'Amministrazione    di
appartenenza.
  5. In caso di assunzione di personale a  tempo  pieno  è  data
precedenza alla trasformazione del  rapporto  di  lavoro  per  i
dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che  avevano
già trasformato il rapporto di lavoro da  tempo  pieno  a  tempo
parziale. A tal fine si  tiene  conto  del  maggior  periodo  di
servizio svolto a tempo parziale e, in  caso  di  parità,  della
maggiore anzianità di servizio.

                        (... omissis ...)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1  marzo 1989, n. 76.
(2) Periodo aggiunto dall'art.  1,  D.P.C.M.  17  maggio
1989, n. 197  (Gazz.  Uff.  29  maggio  1989,  n.  123),
entrato in vigore il giorno successivo  a  quello  della
sua pubblicazione. Il secondo comma dello stesso art.  1
ha, inoltre, così disposto:
«2. Sono valide le domande presentate sino alla data  di
pubblicazione del presente decreto».