[la presente circolare è stata sostituita dalla circolare n. 25/1997]
Allegato 2 - Circolare CNR n. 12/1996
Posiz. 300.5 - Prot. N. 1484500

Norme attuative della DPCM 117/89 che disciplina l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

- Visto l'art. 5 del Dlg n. 726 del 30 ottobre 1984 recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
- vista la legge n. 554 del 29 dicembre 1988 recante disposizioni in materia di pubblico impiego e in particolare l'art. 7 che prescrive l'emanazione, mediante apposito decreto, di norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- visto il DPCM n. 117 del 17 marzo 1989 che contiene norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- visto il Dlgs 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- vista l'art. 22, co. 20 e 21, della legge finanziaria 724/94;
- vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 24 febbraio 1995 in materia di orario di lavoro e orario di servizio nelle pubbliche amministrazioni;

Titolo I
Disciplina

art. 1

Il presente regolamento che disciplina l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale si applica al personale del CNR con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia stato assunto da almeno tre anni.

art. 2

Il contingente di personale da destinare a tempo parziale non può essere superiore al 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno.

art. 3

Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito per i profili professionali che comportino funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di unità organiche centrali o periferiche.
E' escluso pertanto il personale appartenente al I, II, III e IV livello professionale di ogni profilo.

art. 4

La durata dell'orario di lavoro giornaliero per il personale operante con il rapporto di lavoro a tempo parziale è pari al 50% di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno ed è fissato in 18 ore settimanali distribuite su cinque giorni ognuno di pari durata (tempo parziale orizzontale) con riferimento all'articolazione dell'orario di lavoro operante nella struttura di appartenenza. In ogni caso la prestazione a tempo parziale deve collocarsi interamente nelle ore antimeridiane o pomeridiane.

In accordo con il Dirigente/Direttore della struttura di appartenenza e per eccezionali e motivate esigenze di servizio e/o personali, il dipendente può chiedere all'Amministrazione che il limite del 50% venga derogato in misura percentuale non superiore al 20% in più o in meno.

art. 5

Al fine di una migliore organizzazione del lavoro, qualora il dipendente ne faccia richiesta, la prestazione di lavoro a tempo parziale - valutate le prioritarie esigenze di servizio - può essere articolata su alcuni giorni della settimana o del mese (tempo parziale verticale) in misura tale da rispettare in media la durata del lavoro prevista dall'art. 4 nell'arco temporale di riferimento (settimana, mese).

art. 6

In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale sarà consentita una flessibilità dell'orario di lavoro nel limite massimo giornaliero di 30 minuti.
Gli eventuali recuperi dovranno essere effettuati entro la stessa giornata o in quella immediatamente successiva.

art. 7

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nè può svolgere la propria attività in turni.

Altre attività che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con l'attività svolta ai sensi dell'art. 60 del T.U. n.3/57 e dell'art. 14 del Regolamento del personale potranno essere svolte soltanto previa autorizzazione dell' Amministrazione.

art. 8

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale avrà diritto ad un numero di giorni di ferie e di congedo straordinario pari a quello previsto per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale avrà diritto ad un numero di giorni di ferie e di congedo straordinario proporzionale alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno.

I permessi orari concessi, ai sensi dell'art. 11 del DPR 13/86, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale saranno ridotti proporzionalmente alle ore lavorate.

art. 9

In base a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 1204 del 30.12.1971 le lavoratrici madri la cui prestazione di lavoro abbia una durata giomaliera inferiore a sei ore hanno diritto a fruire durante il primo anno di vita del bambino di un' ora di riposo giornaliero per allattamento.

art. 10

Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione di lavoro, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente allo stesso profilo e livello professionale.

art. 11

Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni previste dall'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II
Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro

art. 12

Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono essere presentate, corredate dal parere di cui all'art. 13, dai dipendenti interessati entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno con le seguenti indicazioni:
- i dati anagrafici del dipendente
- la struttura di appartenenza
- il livello professionale
- il profilo funzionale
- eventuali incarichi ricoperti

Il dipendente che intenda far valere eventuali titoli di precedenza previsti dall'art. 7, co. 4, del DPCM 117/89 dovrà allegare idonea documentazione.

Inoltre il dipendente deve indicare se, in applicazione dell' art. 4, co. 2, e/o dell'art 5, del presente testo normativo intenda usufruire di un'articolazione dell'orario di lavoro diversa da quella disposta dall'art. 4, co. 1.

art. 13

Il Dirigente/Direttore della struttura di appartenenza dovrà esprimere motivato parere in merito alla richiesta del dipendente con particolare riferimento - in considerazione di quanto previsto dall'art. 3, co. 1 - alle attività svolte e all'articolazione dell'orario di lavoro che deve comunque rispettare le prioritarie esigenze di servizio.

art. 14

L'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sarà sottoposta all'esame degli Organi deliberanti dell'Ente che, valutate le esigenze personali del dipendente e le esigenze di servizio, si pronunceranno in merito nell'ambito della dotazione organica e in ogni caso, entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima.

Gli effetti della trasformazione decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta.

art. 15

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve risultare da atto scritto dal quale risulti la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale - che comunque non può essere inferiore a due anni -, l'articolazione della prestazione di lavoro e l'orario di lavoro.

Titolo III
Norma finale

art. 16

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica la normativa vigente per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro a tempo parziale.