Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Reparto II - Stato Giuridico
Circolare n. 25/1997
Pos. n. 300.5 - Prot. n. 1594969
Roma, 5 agosto 1997
Direttori degli Istituti, Centri di studio,
Aree di ricerca, Progetti Finalizzati
ed altre strutture del CNR
Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti e degli Uffici della Sede Centrale
Organizzazioni sindacali
Loro Sedi
Oggetto: Nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale e sua applicazione.
Si fa seguito alla circolare CNR n. 12/96 che ha introdotto l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale CNR in attuazione del DPCM 117/89. Al riguardo si fa presente che l'art. 14 del CCNL, per il personale dal IV al X livello, del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, divenuto efficace e vincolante con effetto dal 7.10.96, ha modificato parzialmente le norme regolamentari previste dal DPCM 117/89. Successivamente, la legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996 ha introdotto ulteriori importanti innovazioni al fine di favorire il ricorso al part time e il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 3/97 del 19 febbraio 1997 (già trasmessa dalla Direzione scrivente con circolare CNR n. 10/97) ha fornito le indicazioni per l'applicazione tempestiva ed uniforme delle norme. In considerazione di quanto sopra, la Giunta amministrativa del CNR nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il personale ha approvato, in data 25 giugno 1997, il testo normativo allegato, integrato e modificato sulla base della normativa richiamata. Con la presente circolare, che sostituisce la circolare CNR n. 12/96 del 18 marzo 1996, si forniscono chiarimenti in merito ad alcuni aspetti del rapporto di lavoro a tempo parziale rimandando, per la disciplina completa dell'istituto, al testo normativo allegato (all. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
DESTINATARI DEL PART TIME
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere richiesta dal personale CNR, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente ad ogni profilo e livello, che sia stato assunto da almeno tre anni.
Sono esclusi dall'applicazione della disciplina dell'istituto del part time i Dirigenti Generali ed i Dirigenti nonché i Ricercatori ed i Tecnologi che rivestano incarichi dirigenziali.
TIPOLOGIE DI PART TIME E ORARIO DI LAVORO
La trasformazione del rapporto di lavoro non può essere richiesta per un periodo inferiore a due anni. La durata dell'orario di lavoro per il personale operante con il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno.
Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie:
- con prestazione ridotta su cinque giorni la settimana ognuno di pari durata (tempo parziale orizzontale) - con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale).
La prestazione di lavoro a tempo parziale orizzontale, che non può iniziare prima delle ore 9.00 salvo casi particolari valutati singolarmente dallamministrazione, deve collocarsi interamente nelle ore antimeridiane o pomeridiane ed è incompatibile con la fruizione di buoni o tickets per la consumazione dei pasti. Il personale con lavoro a tempo parziale verticale potrà, invece, usufruire dei tickets per la consumazione dei pasti per ogni giorno lavorativo in cui è prevista la presenza obbligatoria antimeridiana e pomeridiana. La flessibilità è ammessa solo nel part time orizzontale nel limite massimo giornaliero di 30 minuti.
REGIME DELLE INCOMPATIBILITA'
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nè può svolgere la propria attività in turni.
In applicazione dell'art. 1, co. 58, della legge n. 662/96, il personale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere anche un'altra attività lavorativa subordinata (purché questa non intercorra con altra pubblica amministrazione) o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi, a condizione che l'ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione.
Nei casi di part time ad orario di lavoro maggiore del 50%, si applicano le norme in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi previste dall'art. 58 del Dlgs 29/93 salvo i casi di deroga consentiti da specifiche disposizioni riferentisi a settori ben individuati.
Appare opportuno sottolineare l'obbligo di osservanza delle disposizioni sopra richiamate la cui violazione comporta l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio previsto dall'art. 1, co. 61 della legge 662/96 ed entrato in vigore dal 1 marzo 1997. In particolare si evidenzia che la violazione degli obblighi in materia di incompatibilità sopra richiamati, la mancata comunicazione di cui all'art. 15 del disciplinare allegato nonché la comunicazione non veritiera costituiscono giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro.
ASSENZE E PERMESSI
Il tempo parziale verticale e il tempo parziale orizzontale hanno una diversa incidenza sulle assenze. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ha diritto ad un numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti pari a quello previsto per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti proporzionale alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno.
TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale spetta la retribuzione complessiva mensile prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno ridotta in proporzione alla riduzione dell'orario di lavoro.
Il trattamento previdenziale ed assistenziale è disciplinato dall'art. 8 della legge 554/88 allegata.
Per gli aspetti normativa non previsti dalla presente circolare si applicano le norme attualmente vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale o, in quanto compatibile con il particolare tipo di rapporto di lavoro, la normativa attualmente vigente per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
MODALITA' E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, corredate del parere del Direttore, possono essere presentate dai dipendenti interessati in qualunque momento dell'anno secondo lo schema allegato (all. 2) alla presente circolare.
Le richieste dovranno contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 11 del testo normativo più volte richiamato: in particolare dovranno indicare la tipologia di part time, l'articolazione dell'orario di lavoro di cui si intende usufruire e la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale. Nella domanda dovrà essere indicata l'eventuale attività di lavoro, autonomo o subordinato, che il dipendente intenda svolgere ai fini delle valutazioni di competenza dell'amministrazione ai sensi dell'art. 14 del disciplinare. I dipendenti, inoltre, dovranno allegare alla domanda idonea documentazione comprovante gli eventuali titoli di precedenza previsti dall'art. 7, co. 4, del DPCM 117/89 e di seguito indicati:
- essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; - avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18; - avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico fisica; - avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; - aver superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio; - avere motivate esigenze di studio.
Il Dirigente/Direttore della struttura presso la quale presta servizio il dipendente interessato al part time, in considerazione di quanto previsto dall'art. 14 citato che consente il differimento del termine iniziale di sei mesi in caso di grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, dovrà fornire il proprio motivato parere in merito alla richiesta del dipendente dichiarando se la trasformazione del rapporto di lavoro incida sulla funzionalità del servizio. Inoltre dovrà specificare l'attività svolta dal dipendente e fornire una valutazione sull'eventuale conflitto di interessi tra la seconda attività lavorativa e l'attività di servizio.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in assenza di specifici atti dell'amministrazione, avviene automaticamente, con le modalità indicate dal dipendente, con effetto dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda. La domanda non completa degli elementi previsti dall'art. 11 dell'all. 1, nonché del parere del Direttore/Dirigente, non darà luogo alla trasformazione. La trasformazione sarà comunque negata qualora l'attività di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio o qualora l'attività di lavoro subordinato sia svolta presso altra pubblica amministrazione; nel termine di sessanta giorni sopra indicato l'amministrazione darà comunicazione all'interessato. Inoltre, l'amministrazione può rinviare la trasformazione per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per la costituzione automatica quando da essa derivi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Si evidenza che il dipendente che intenda svolgere una seconda attività lavorativa, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge n. 662/96, deve comunicare all'amministrazione, entro i quindici giorni precedenti, la data di inizio o la variazione dell'attività lavorativa. La trasformazione del rapporto di lavoro risulterà da atto scritto nel quale dovrà essere indicata la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, l'articolazione della prestazione di lavoro e la modulazione specifica dell'orario in relazione a quello ordinario.
Alla scadenza del rapporto di lavoro a tempo parziale, il dipendente sarà ricollocato, con atto scritto, a tempo pieno, salva la facoltà di proroga che dovrà essere richiesta sessanta giorni prima della scadenza per consentire allamministrazione i successivi adempimenti.
| IL DIRIGENTE GENERALE Capo del Personale (firmato: P. Marini) |
ALLEGATI ALLA CIRCOLARE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1) Testo normativo attuativo del DPCM 117/89 che disciplina l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale integrato e modificato in base al CCNL del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, divenuto efficace e vincolante con effetto dal 7.10.1996, e dalla legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.
2) Schema di domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3) Art. 14 del CCNL del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale.
4) Legge n. 662/96 del 23 dicembre 1996.
5) Circolare n. 3/97 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della funzione pubblica.
6) D.P.C.M. n. 117 del 17 marzo 1989 che contiene le norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
7) Legge n. 554 del 29 dicembre 1988 in materia di pubblico impiego.