[la presente circolare è stata sostituita dalla circolare n. 25/1997]
Allegato 5 - Circolare CNR n. 12/1996
Posiz. 300.5 - Prot. N. 1484500

                L. 29 dicembre 1988, n. 554 (1)

          Disposizioni in materia di pubblico impiego

                      (... omissis ...)

                            Art. 8
  1. In  attesa  del  riordino  del  sistema  pensionistico,  il
trattamento di quiescenza e di previdenza  per  il  personale  a
tempo parziale è  disciplinato  dalle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, nel rispetto  dei  criteri  e  dei  parametri
previsti dalla legislazione vigente.
  2. Ai fini  dell'acquisizione  del  diritto  alla  pensione  a
carico   dell'amministrazione   interessata   e   del    diritto
all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio  ad  orario
ridotto sono da considerarsi utili per intero.
  3. Per il calcolo  del  trattamento  di  pensione  e  di  fine
rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno  ricondotti  ad
anni  interi,  moltiplicando  gli  stessi  per  il  coefficiente
risultante dal  rapporto  tra  orario  settimanale  di  servizio
ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.
  4. Per la base di calcolo del trattamento  di  pensione  e  di
fine  rapporto  si  assumono  gli  assegni   previsti   per   la
corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
  5. Per gli iscritti alle  casse  pensioni  degli  istituti  di
previdenza, relativamente al  personale  a  tempo  parziale,  il
minimale, previsto dall'articolo 26 della legge 29 aprile  1976,
n.  177,  è  ridotto,  ai  soli  fini  della  contribuzione,  in
base al coefficiente di cui al comma 3.
  6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione  per
gli iscritti alle casse di cui al comma 5  in  regime  di  tempo
parziale, si applica la media ponderata di cui  all'articolo  1,
quarto  comma,  della  legge   26  luglio  1965,  n.  965,  come
sostituito dall'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio  1981,
n.  38,  convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  aprile
1981, n. 153.
  7. Per i dipendenti che  abbiano  svolto  servizio  ad  orario
intero e ad orario ridotto,  gli  anni  di  servizio  utili  per
determinare il  trattamento  di  pensione  e  di  fine  rapporto
risulteranno dalla  somma  dei  diversi  periodi  resi  omogenei
applicando il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.
  8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il  riscatto  e
la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine
rapporto, del periodo di servizio o di  altri  periodi  previsti
dalla legge avvengono con riferimento  all'orario  di  lavoro  a
tempo pieno.

                      (... omissis ...)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1989, n. 1.