[la presente circolare è stata sostituita dalla circolare n. 25/1997]
L. 29 dicembre 1988, n. 554 (1)
Disposizioni in materia di pubblico impiego
(... omissis ...)
Art. 8
1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, il
trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale a
tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al
presente articolo, nel rispetto dei criteri e dei parametri
previsti dalla legislazione vigente.
2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a
carico dell'amministrazione interessata e del diritto
all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario
ridotto sono da considerarsi utili per intero.
3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine
rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad
anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente
risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio
ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.
4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di
fine rapporto si assumono gli assegni previsti per la
corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di
previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il
minimale, previsto dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1976,
n. 177, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in
base al coefficiente di cui al comma 3.
6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per
gli iscritti alle casse di cui al comma 5 in regime di tempo
parziale, si applica la media ponderata di cui all'articolo 1,
quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, come
sostituito dall'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981,
n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
1981, n. 153.
7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario
intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per
determinare il trattamento di pensione e di fine rapporto
risulteranno dalla somma dei diversi periodi resi omogenei
applicando il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.
8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e
la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine
rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti
dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a
tempo pieno.
(... omissis ...)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1989, n. 1.