Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Reparto II - Stato Giuridico

Circolare n. 3/1998

Posiz. 300.11 - Prot. N. 1631256

Roma, 16 febbraio 1998

Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio
Gruppi di Ricerca e delle Aree di Ricerca
LORO SEDI

Ai Direttori dei Progetti Finalizzati
e di altre Unità funzionali con dipendenti CNR
LORO SEDI

Ai Dirigenti Generali e
Dirigenti del CNR
LORO SEDI

Oggetto: Applicazione in ambito CNR della normativa relativa alle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi e attività extraistituzionali.

La Giunta Amministrativa nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale, nella riunione del 12 novembre 1997 - nel rispetto dei chiarimenti e delle interpretazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - con circolari n. 3/97 del 3 febbraio 1997 e n. 6/97 del 18 luglio 1997 ed al fine di snellire e decentrare le procedure riguardanti le autorizzazioni - ha disposto di modificare alcune delle procedure concernenti le autorizzazioni sia per le attività professionali, già disciplinate dall’art. 20 del DPR 509/79, sia per le altre attività extraistituzionali.

Preliminarmente occorre chiarire che si definiscono attività extraistituzionali quelle il cui esercizio non rientri tra i compiti e doveri di ufficio o che non siano ricollegate direttamente dalla legge e da altre fonti normative alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionalmente ricoperta dai diretti interessati.

Le attività extraistituzionali consentite sono un’eccezione rispetto al prevalente generale principio di incompatibilità e, perché lo siano:

  1. non devono essere in conflitto con gli interessi dell’amministrazione;
  2. non devono oltrepassare i limiti della saltuarietà ed occasionalità;
  3. devono essere espletate fuori dell’orario di lavoro;
  4. non devono riferirsi allo svolgimento di libere professioni, salvo quanto previsto ai seguenti punti A) e B).

Deroga a tali principi è stata prevista per il personale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno (rapporto di lavoro a tempo parziale) in applicazione dell’art. 1, co. 58 della legge n. 662/96, personale cui è consentito svolgere anche un’altra attività lavorativa subordinata (purché questa non intercorra con altra pubblica Amministrazione) o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi, sempre a condizione che l’ulteriore attività non sia in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione di appartenenza.

La materia delle autorizzazioni in ambito CNR è riconducibile alle tipologie di cui ai punti A, B, C ai quali si fa rinvio per l’istruttoria della richiesta, per la formulazione della domanda di autorizzazione e per le sua concessione.

A) AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DEL DPR 16.10.1979, n. 509.

Tale materia, disciplinata dall’art. 20 del DPR 16 ottobre 1979 n. 509 che così recita: "il personale appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri uno specifico interesse dell’Ente, può essere autorizzato di volta in volta ad assolvere, fuori dell’orario d’ufficio, incarichi di carattere professionale non attinenti ad attività di istituto, sempreché le relative spese ed onorari facciano carico a terzi," è stata oggetto della circolare prot. n. 524321 del 14 febbraio 1981, integrata dalla nota prot. n. 573590 dell’8 febbraio 1982.

L’istruttoria della richiesta di autorizzazione tende ad accertare in sintesi il rispetto dei contenuti sostanziali della norma che costituisce fonte normativa speciale del comparto ricerca sulla base di:

a) richiesta presentata dal dipendente;
b) proposta di attribuzione dell’attività in questione da parte di terzi con l’indicazione del compenso ove previsto;
c) relazione del Direttore/Dirigente in cui è evidenziato:

  1. se e perché nell’attività in questione sia riscontrabile uno specifico interesse del CNR;
  2. i contenuti professionali della stessa attività;
  3. il parere conclusivo del Direttore/Dirigente; con la precisazione che l’attività non può rientrare nel novero delle prestazioni "conto terzi" in quanto sulla materia dell’incarico non esistono i presupposti per un coinvolgimento della struttura presso la quale il dipendente presta servizio;

d) parere del Consiglio Scientifico;

La Giunta Amministrativa nell’esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale nella riunione del 12 novembre 1997 ha stabilito il seguente iter procedimentale per l’esercizio del potere di autorizzazione allo svolgimento di attività professionali nei confronti del personale dei livelli sottoriportati.

A.1 Personale dipendente a tempo indeterminato o determinato afferente o equiparato economicamente ai livelli professionali dal I al IV.

Il personale predetto può essere autorizzato a svolgere attività professionale direttamente dal Direttore/Dirigente dell’Unità Organica del CNR presso la quale il dipendente interessato presta servizio (Istituti, Centri di Studio e Ricerca, Gruppi di Studio, Progetti Finalizzati, Reparti ed Uffici).

L’istruttoria dovrà essere svolta dal Direttore sulla base della documentazione di cui sopra ai punti a), utilizzando il modello allegato (All. 1), b) e d).

L’autorizzazione dovrà evidenziare quanto specificato al punto c).

A. 2 Personale dipendente con incarico di direzione

I Direttori/Dirigenti continuano ad essere autorizzati a svolgere attività professionale dalla Giunta Amministrativa nell’esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale che, qualora trattasi di incarichi riguardanti i Direttori degli Organi di ricerca, delibererà previo parere dei rispettivi Consigli Scientifici.

E’ confermata la preesistente procedura ovvero l’istruttoria sarà basata su:

- richiesta presentata dal Direttore/Dirigente in cui è evidenziato:

a) se e perché nell’attività in questione sia riscontrabile uno specifico interesse del CNR;
b) i contenuti professionali della stessa attività - con la precisazione che l’attività non può rientrare nel novero delle prestazioni "conto terzi" in quanto sulla materia dell’incarico non esistono i presupposti per un coinvolgimento della struttura di cui è Direttore/Dirigente;

- proposta di attribuzione dell’attività in questione da parte di terzi, con l’indicazione del compenso,
ove previsto;

- parere del Consiglio Scientifico.

B) AUTORIZZAZIONE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO PRESSO UNIVERSITÀ AI SENSI DELL’ART. 25 E SEGUENTI E DELL’ART. 100 DEL DPR 11.7.80, N. 382.

Tale tipologia di autorizzazione era disciplinata dalle circolari n. 13/96 del 21.3.96 e n. 25/96 del 4.10.1996.

La Giunta Amministrativa nell’esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale nella riunione del 26 novembre 1997 ha deliberato di conferire ai Direttori/Dirigenti delle Unità Organiche del CNR la facoltà di autorizzare le richieste di stipula di contratti di insegnamento con le Università, anche di impegno didattico superiore a 60 ore di lezioni per anno accademico.

Le citate circolari sono così sostituite:

B1) Personale dipendente a tempo indeterminato o determinato afferente od equiparato economicamente ai livelli professionali dal I al IV

Il predetto personale può essere autorizzato a stipulare contratti di insegnamento con le Università comportanti solamente impegno didattico, con esclusione di esercitazioni di laboratorio, di ricevimento e consimili.

Il Direttore dell’Unità Organica del CNR presso la quale il dipendente interessato presta servizio (Istituti, Centri di Studio e di Ricerca, Gruppi di Studio, Progetti Finalizzati, Reparti ed Uffici) provvederà ad autorizzare la stipula dei contratti di insegnamento utilizzando il modello allegato (All. 2) previa valutazione:

a) della sussistenza della stretta correlazione del corso con la materia oggetto di studio e di ricerca di ciascun interessato;
b) dell’utilità per il CNR di una proiezione didattica della specifica attività di ricerca affidata all’interessato stesso;
c) della non interferenza o intralcio sull’andamento organizzativo dei programmi dell’eventuale conseguente assenza dal servizio del dipendente.

B2) Personale dipendente con incarico di direzione

La richiesta di autorizzazione alla stipula di contratti di insegnamento con l’Università dovrà essere inoltrata al competente Reparto del Dipartimento del Personale prima dell’inizio dell’anno accademico, ovvero, qualora ciò non sia possibile, 90 gg prima dell’inizio del corso.

La richiesta verrà autorizzata con provvedimento del Capo del Personale.

Qualora trattasi di personale con incarico di direzione di Organi di Ricerca sarà previamente sottoposta all’esame del competente Comitato Nazionale di Consulenza.

B3) Personale dipendente a tempo indeterminato o determinato afferente - od equiparato economicamente ai livelli professionali dal X al V del DPR n. 171/91.

Il predetto personale non può essere autorizzato alla stipula di contratti di insegnamento.

Per lo svolgimento di incarichi di insegnamento i dipendenti di cui ai precedenti punti B1) e B2) possono, in alternativa, chiedere, utilizzando il modello allegato (All. 3), l’aspettativa senza assegni per la durata dell’insegnamento; ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 25 del DPR 11.7.1980 n. 382 detta aspettativa potrà essere concessa, previo motivato parere favorevole del Direttore/Dirigente, con provvedimento dell’Amministrazione Centrale.

Il periodo di aspettativa non è utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

C) AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ NON RICONDUCIBILI ALLE PRECEDENTI TIPOLOGIE

C1) Personale dipendente a tempo indeterminato o determinato

Le richieste di autorizzazione allo svolgimento di queste tipologie di incarico ed attività potranno essere presentate dai dipendenti interessati ai Direttori/Dirigenti, cui è stata conferita dalla Giunta Amministrativa nell’esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale la facoltà di autorizzazione.

La domanda, compilata sull’apposito modello (All. 4 alla presente circolare) deve essere preventiva ed espressa. Costituisce l’esito di un procedimento che inizia su istanza dell’interessato e deve concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il termine rimarrà sospeso se la richiesta dell’interessato è carente degli elementi essenziali per la valutazione e riprenderà a decorrere dalla presentazione degli elementi richiesti.

La domanda deve specificare:

  1. il tipo di incarico o di attività (soggetto per conto del quale l’attività deve essere svolta; natura, caratteristiche, modalità e luogo di svolgimento);
  2. la sua durata;
  3. la fonte normativa o le ragioni che inducono ad assumere l’incarico;
  4. la relativa proposta da parte di terzi con il compenso, ove previsto;
  5. il numero di incarichi espletati nell’ultimo triennio o in corso di completamento.

Il Direttore concederà l’autorizzazione, predisposta utilizzando il modulo allegato (All. 4), così che si rilevi la propria valutazione sui seguenti punti:

a) obiettive esigenze di servizio;

b) situazioni soggettive del richiedente l’autorizzazione: in considerazione delle attribuzioni e responsabilità dei dirigenti amministrativi e delle specifiche tipologie professionali dei ricercatori e tecnologi;

c) impegno conseguente all’attività oggetto di autorizzazione: l’incarico non dovrà oltrepassare i limiti della saltuarietà ed occasionalità;

d) mancanza dei presupposti per lo svolgimento dell’attività richiesta da parte della struttura presso la quale il dipendente presta servizio e, conseguentemente, dell’impossibilità di far rientrare l’attività nel novero delle prestazioni "conto terzi".

Il Direttore/Dirigente dovrà negare l’autorizzazione qualora lo svolgimento dell’attività richieda un impegno tale da compromettere il regolare adempimento dei doveri istituzionali ovvero possa determinare concorrenzialità tra gli interessi del CNR ed il richiedente la prestazione.

C2) Personale dipendente con incarico di direzione

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali verrà sempre sottoposta all’approvazione della Giunta Amministrativa nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale che, qualora trattasi di Direttori degli Organi di ricerca, delibererà, previo parere dei rispettivi Consigli Scientifici;

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI NON COMPRESE NEI DOVERI E COMPITI DI UFFICIO

Al fine di consentire la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica prevista dall’art. 24 della legge n. 412/91 e dall’art. 58 del D.lgs. n. 29/93, - oggetto della circolare CNR n. 27/97 del 5 agosto 1997 - il Direttore/Dirigente dovrà trasmettere al Reparto competente del Dipartimento del Personale, entro il 28 gennaio di ciascun anno, l’allegato modello (ANPR 01) compilato in ogni sua parte, per ogni incarico autorizzato nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell’anno precedente.

Si evidenzia che la Giunta Amministrativa nell’esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale nell’assumere le determinazioni oggetto della presente circolare ha preso atto che presso l’ARAN è stato concordato il testo per la stipula del nuovo CCNL relativo all’area separata della dirigenza e specifiche tipologie del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione. Pertanto, la materia sarà riesaminata alla luce della nuova normativa contrattuale quando questa sarà applicabile.

Si confida sulla puntuale esecuzione della presente Circolare\Direttiva che avrà effetto a partire dal corrente anno anche per quegli incarichi o attività la cui richiesta sia già stata inoltrata al Reparto II della Direzione Centrale del Personale. Per tali incarichi si provvederà a restituire la documentazione trasmessa ed i Dirigenti/Direttori provvederanno, a loro volta, a trasmettere i modelli allegati debitamente compilati.

IL DIRIGENTE