Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale - Rep. II
Stato Giuridico e Trattamento Economico

Circolare n. 13/1996

Posiz. 300.11 - Prot. N. 1485347

Roma, 21 marzo 1996

Ai Direttori degli Istituti,
Centri di Studio, Gruppi di ricerca
e delle Aree di ricerca
LORO SEDI

Ai Direttori dei Progetti Finalizzati
e di altre Unità funzionali con
dipendenti CNR
LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Direzioni Generali,
dei Reparti ed Uffici
LORO SEDI

Oggetto: Autorizzazione per la stipula di contratti di insegnamento presso le Università.

La Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale, nella riunione del 28 novembre 1995, ha disposto di modificare parzialmente le modalità e le procedure concernenti le richieste di autorizzazione per la stipula di contratti di insegnamento di diritto privato con le Università da parte dei dipendenti del CNR in attuazione degli artt. 25 e seguenti e dell'art. 100 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica". Conseguentemente, sono abrogate le direttive emanate con le precedenti circolari prot. n. 1184170 del 1.8.1991, prot. n. 1218562 del 2.3.1993, prot. n. 1313348 dell'11.8.1993, prot. n. 1337908 del 6.12.1993 e prot. n. 1411939 del 31.1.1995.

Allo stato, la materia risulta regolata come segue, in relazione alle diverse tipologie del personale.

  1. PERSONALE DIPENDENTE CON INCARICO DI DIREZIONE [Il presente punto è stato sostituito dal punto B2) della circolare n. 3/1998]
    1a. La richiesta di autorizzazione alla stipula di contratti di insegnamento con le Università è sottoposta all'esame del competente Comitato Nazionale di Consulenza ed all'approvazione della Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale, previo parere della Commissione del Personale.
    1b. La richiesta precitata dovrà essere inoltrata al competente Reparto della Direzione Centrale del Personale prima dell'inizio dell'anno accademico, ovvero, qualora ciò non sia possibile, 90 giorni prima dell'inizio del corso. Le richieste avanzate oltre i termini predetti verranno respinte d'ufficio.
  2. PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO AFFERENTE - OD EQUIPARATO ECONOMICAMENTE - AI LIVELLI PROFESSIONALI DAL I AL IV DEL D.P.R N. 171/91 [Il presente punto è stato sostituito dal punto B1) della circolare n. 3/1998]
    2a. Il predetto personale può essere autorizzato a stipulare contratti di insegnamento con le Università comportanti impegno didattico fino e non oltre a 60 ore per anno accademico di lezioni teoriche, con esclusione di esercitazioni di laboratorio, di ricevimento e consimili. [v. circolare n. 25/1996]
    2b. Il Direttore dell'Unità Organica del CNR presso la quale il dipendente interessato presta servizio (Istituti, Centri di Studio e di Ricerca, Gruppi di Studio, Progetti Finalizzati, Reparti ed Uffici) provvederà ad autorizzare la stipula dei contratti di insegnamento nel limite di 60 ore annuali: copia dell'autorizzazione dovrà essere inviata con sollecitudine all'Amministrazione (all. 1).
    2c. Il Direttore dell'Unità Organica concederà l'autorizzazione previa valutazione della sussistenza della "stretta correlazione del corso con la materia oggetto di studio e di ricerca di ciascun interessato e circa l'utilità per il CNR di una proiezione didattica della specifica attività di ricerca affidata all'interessato stesso".
    2d. Il Direttore/Dirigente dovrà assicurarsi che l'assenza dal servizio del dipendente non costituisca motivo di intralcio o di interferenza sull'andamento organizzativo dei programmi.
    2e. Il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività di insegnamento, non essendo sostitutivo delle ore di lavoro ordinario che il dipendente stesso è tenuto ad espletare per legge, dovrà essere recuperato.
    2f. Al fine di agevolare l'espletamento dell'incarico, il Dirigente/Direttore della Struttura potrà concedere al dipendente, qualora questi ne faccia esplicita richiesta scritta, fino a due ore di permesso orario e nel limite massimo di 36 ore annue, in aggiunta all'effettivo orario delle lezioni.
    Il recupero del permesso orario dovrà essere effettuato con le stesse modalità previste per gli altri recuperi orari.
    2g. Al fine di consentire la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica prevista dall'art. 24 della Legge n. 412/91 e dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29/93, il Direttore/Dirigente dovrà trasmettere al Reparto II della Direzione Centrale del Personale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un elenco degli incarichi autorizzati nel periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente e, per ogni unità di personale interessato, l'allegato modello (all. 2) (disponibile in formato RTF)compilato in ogni sua parte.
  3. PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO AFFERENTE - OD EQUIPARATO ECONOMICAMENTE - AI LIVELLI PROFESSIONALI DAL X AL V DEL DPR N. 171/91

    Il predetto personale non può essere autorizzato alla stipula di contratti di insegnamento.

  4. ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA ART. 25 DEL D.P.R 11.7.1980 N. 382

    Per lo svolgimento di incarichi di insegnamento i dipendenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) possono chiedere, utilizzando il modello allegato (all. 3), l'aspettativa senza assegni per la durata del contratto; detta aspettativa potrà essere concessa, previo motivato parere favorevole del Direttore/Dirigente, con provvedimento dell'Amministrazione Centrale.
    Il periodo di aspettativa non è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si confida sulla puntuale esecuzione delle disposizioni emanate con la presente circolare che avranno effetto a partire dall'anno accademico in corso anche per quegli incarichi la cui richiesta sia già stata inoltrata al Reparto scrivente. Per tali incarichi si provvederà a restituire la documentazione trasmessa ed i Direttori/Dirigenti provvederanno, a loro volta, a trasmettere i modelli allegati debitamente compilati.

IL DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL PERSONALE
(firmato: P. Marini)
IL DIRETTORE GENERALE
(firmato: Nunzio De Rensis)