Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale

Circolare n. 3/1997

Posiz. 300.15 - Prot. N. 1545695

Roma, 5 febbraio 1997

Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti, degli Uffici e di altre
Unità operative della Sede Centrale

Ai Direttori degli Istituti,
Centri di studio, Aree di Ricerca
Progetti finalizzati ed altre strutture equiparate

LORO SEDI

Oggetto: Nuovo CCNL - Disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio

Com'è noto, in data 7 ottobre 1996 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle "Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione", riguardante il personale inquadrato nei livelli dal IV al X, relativo al periodo 1/1/94-31/12/97 per la parte giuridica ed al periodo 1/1/94-31/12/95 per la parte economica.

Successivamente, in data 21 novembre 1996, è avvenuta la stipula del CCNL relativo, per la parte economica, al secondo biennio 1996 - 1997.

Gli Uffici competenti dell'Amministrazione del CNR hanno provveduto ad aggiornare gli stipendi dal mese di ottobre 1996, in applicazione delle tabelle stipendiali previste per il 1 biennio, e dal mese di dicembre 1996 con i valori tabellari previsti per il 2 biennio. Nel mese di dicembre 1996 sono stati corrisposti ai dipendenti interessati gli importi dovuti quale conguagli per l'anno 1995. I conguagli relativi al periodo 1 gennaio - 30 settembre 1996 sono stati corrisposti nel mese di gennaio 1997 mentre quelli relativi al periodo 1 ottobre - 30 novembre 1996 saranno corrisposti nel mese di febbraio 1997.

L'art. 38 del contratto sopra citato, titolato "Struttura della retribuzione", alla voce B - trattamento accessorio prevede:

  1. indennità di valorizzazione professionale (art. 42);
  2. compensi per il lavoro straordinario (art. 43, comma 2, lettera a);
  3. indennità di rischio, disagio, responsabilità (art. 43, comma 2, lettera b);
  4. indennità di Ente (art. 44);
  5. indennità di posizione (art. 46);
  6. compensi per la produttività collettiva e individuale (art. 43, comma 2, lettera e).
L'istituzione, con decorrenza 1 gennaio 1996, dei predetti compensi o indennità viene di fatto a sovrapporsi alla parziale attuazione, da parte dell'Amministrazione, dell'accordo interno intercorso con le OO.SS., in vigenza del DPR n. 171/91, in merito all’utilizzazione del Fondo per il miglioramento dell'efficienza per lo stesso anno 1996. Ciò comporta la esigenza di provvedere alla compensazione fra gli emolumenti già erogati e quelli spettanti secondo la nuova norma.
In attesa della conclusione della contrattazione decentrata prevista dall'art. 27 del CCNL, sono stati ridefiniti provvisoriamente, per l'anno 1996, i fondi per il finanziamento dei singoli compensi o indennità sopra riportati, in base ai quali è stato possibile rideterminare, in particolare, gli importi individuali spettanti per livello e profilo relativamente alla:

- Indennità annuale di Ente, di cui all'art. 44 - comma 2;
- Indennità mensile di Ente, di cui all' art. 44 - comma 4.

Si fa presente che, per l'anno corrente, l' "Indennità di Ente - annuale" sarà erogata nel mese di giugno mentre quella mensile sarà erogata a regime presumibilmente a partire dal mese di marzo. A seguito della conclusione della contrattazione decentrata, saranno effettuati, se del caso, i conseguenti conguagli.
Per l'anno 1997, l'attribuzione delle risorse per lavoro straordinario è vincolata dalla contrattazione decentrata. Dagli incontri già avvenuti emerge, peraltro, l'orientamento a mantenere i livelli consentiti dal contratto nazionale ovvero la possibilità di fruire di un numero complessivo di ore pari a quelle disponibili per il 1996. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture, le SS.LL. possono disporre, fin d'ora e per ciascun mese, di un numero di ore pari ad un dodicesimo delle ore assegnate nell'anno 1996. In risposta a talune richieste di chiarimento, si fa presente che per l'anno 1997 resta confermato il contingente di ore assegnato a ciascuna struttura operativa. Particolari situazioni di criticità sono state già valutate dall'Amministrazione nel quadro dello stanziamento determinato per il predetto anno.
In merito al "Lavoro in turni" l'art. 47 del CCNL detta i principi generali per la relativa organizzazione; la concreta applicazione di tale norma alla realtà operativa del CNR dovrà essere stabilita in sede di contrattazione decentrata. Pertanto, è confermata l'attuale organizzazione sia per quanto riguarda le modalità di effettuazione che l'individuazione delle ore indennizzabili. Le tariffe per compensare le ore di lavoro in turno sono state aggiornate contestualmente all'adeguamento delle tariffe per compensare il lavoro straordinario, ai sensi del citato art. 47.
Si comunica, infine, che per quanto attiene alla "Produttività collettiva ed individuale" (art. 45 del CCNL), alla "Indennità di valorizzazione professionale" (Art. 42) ed alla "Indennità di posizione" (Art. 46) dovranno essere individuati i criteri di attribuzione, che saranno tempestivamente resi noti con apposita circolare, mentre per quanto riguarda le "indennità varie" rimangono in vigore, fino ad eventuali nuove disposizioni, i criteri e le modalità di erogazione in atto.
Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare.
IL DIRIGENTE GENERALE
(firmato: P. Marini)