Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale - Rep. II
Stato Giuridico e Trattamento Economico

Circolare n. 17/1996

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1491564

Roma, 3 maggio 1996

Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti, degli Uffici ed altre Unità Operative
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio,
Aree di Ricerca, Progetti Finalizzati
ed altre Strutture CNR
LORO SEDI

Oggetto: Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

L'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e, di recente, dal decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117 (all. 1), ha recato una nuova regolamentazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, abrogando le preesistenti disposizioni in materia.

In data 8 aprile 1994, il Presidente del Consiglio dei Ministri e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno sottoscritto l'accordo per la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Tale accordo è stato recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, pubblicato nella G.U. n. 80 del 5 aprile 1995. Gli istituti che realizzano le misure apprestate dall'ordinamento per il sostegno delle attività sindacali sono:

a) distacchi sindacali retribuiti;
b) permessi sindacali retribuiti;
c) aspettative sindacali non retribuite;
d) permessi sindacali non retribuiti.

Per completezza di informazione, alla presente circolare viene allegato il testo del citato D.P.C.M. n. 770/1994 (all. 2). Di seguito, si forniscono gli elementi essenziali sugli "istituti" oggetto della nuova disciplina.

1) DISTACCHI SINDACALI RETRIBUITI

Oggetto ed effetti: Svolgimento di attività sindacali a tempo pieno con conseguente sospensione dell'attività lavorativa per l'intera durata del distacco.

Richiedente: Confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Destinatari: I dipendenti che ricoprano cariche in seno agli organismi direttivi delle confederazioni oppure in seno ad organizzazioni di categoria aderenti alle confederazioni.

Trattamento giuridico ed economico: Il periodo di distacco sindacale è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio prestato presso l'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Il distacco è retribuito, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Istruttoria: E' di competenza del Reparto II della Direzione Centrale del Personale. Il relativo provvedimento è emanato dal Capo del Personale.

2) PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI (giornalieri od orari)

Oggetto: Espletamento del mandato sindacale, partecipazione a trattative, convegni e congressi di natura sindacale.

Richiedente: Confederazioni ed organizzazioni sindacali;

Destinatari: Rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata; dirigenti sindacali non collocati in distacco sindacale.

Limitazioni: I permessi sindacali giornalieri od orari non possono superare mensilmente, per ciascun dipendente, quattro giorni lavorativi e, in ogni caso, ventiquattro ore lavorative.

Trattamento giuridico ed economico: I permessi di cui trattasi sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione. Essi sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Istruttoria: I dipendenti che intendano avvalersi dei permessi di cui trattasi devono darne comunicazione scritta, tramite la struttura sindacale di appartenenza, al direttore/dirigente dell'Unità organica di afferenza, almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno ventiquattro ore prima della utilizzazione. Il direttore/dirigente autorizza il permesso sindacale qualora non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. L'effettiva utilizzazione dei permessi deve essere certificata entro tre giorni dalla organizzazione sindacale richiedente al direttore/dirigente dell'Unità organica di appartenenza del dipendente in permesso. Il predetto direttore/dirigente provvederà ad informare il Capo del Personale dell'Ente immediatamente via fax (06-49933697) e successivamente mediante comunicazione postale.

3) ASPETTATIVE SINDACALI NON RETRIBUITE

Oggetto ed effetti: Svolgimento di attività sindacale a tempo pieno con conseguente sospensione dell'attività lavorativa per l'intera durata dell'aspettativa sindacale stessa.

Richiedenti: Confederazioni ed organizzazioni sindacali a prescindere che si tratti di sindacati nei cui confronti sia stato accertato il possesso del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale.

Destinatari: I dipendenti che ricoprano cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali. Trattamento giuridico ed economico: Tali aspettative sindacali non comportano alcuna forma di retribuzione a carico delle amministrazione pubbliche. I periodi di aspettativa sono considerati utili, senza versamento dei contributi ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico delle rispettive gestioni. La retribuzione valutabile resta limitata soltanto a quella riferita alle voci costituenti il trattamento fondamentale. Poichè i periodi di aspettativa sono considerati utili ai fini pensionistici a richiesta dell'interessato è consigliabile che la richiesta di valorizzazione del periodo sia avanzata all'inizio dell'aspettativa, per la durata della stessa e non annualmente. Il predetto periodo non è equiparato al servizio prestato presso l'amministrazione ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

Istruttoria: E' di competenza del Reparto II della Direzione Centrale del Personale. Il relativo provvedimento è emanato dal Capo del Personale.

4) PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

Oggetto: Partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale oltre il monte ore determinato per i permessi sindacali retribuiti.

Richiedente: I soggetti sindacali che hanno titolo alla contrattazione decentrata.

Destinatari: Rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata.

Limitazione: I permessi sindacali giornalieri od orari non possono superare mensilmente, per ciascun dipendente, quattro giorni lavorativi e, in ogni caso, ventiquattro ore lavorative.

Trattamento giuridico ed economico: I permessi sindacali non retribuiti non comportano alcuna forma di retribuzione a carico dell'Ente per il periodo di durata degli stessi pur mantenendo la copertura previdenziale ed assistenziale. Tali permessi, qualora siano giornalieri, non sono equiparati al servizio prestato presso l'amministrazione ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Istruttoria: I dipendenti che intendano utilizzare i permessi non retribuiti di cui trattasi dovranno osservare le stesse procedure di autorizzazione, di certificazione e di attestazione previste per i permessi sindacali retribuiti.

Si sottolinea infine la specifica disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 770/94:

- "i dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente. Le eventuali violazioni conseguenti a dolo o colpa grave - concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare, e amministrativa contabile".

Per maggiori informazioni in ordine alla applicazione della nuova normativa in materia si allega la direttiva/circolare n. 11/95 del 5 maggio 1995 del Ministro per la funzione pubblica riguardante "Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche" (all. 3) e la circolare 1 febbraio 1996 n. 9 dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (all. 4).

Le SS.LL. sono invitate ad osservare le disposizioni di cui sopra ed a curare che ciascun dipendente provveda a firmare la presente circolare per presa visione.

p. IL DIRETTORE GENERALE
(firmato: P. Marini)