Allegato 2 - Circolare CNR n. 17/1996
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1491564

                D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770
Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle
aspettative  e  dei  permessi  sindacali  nelle  amministrazioni
pubbliche.

                         IL PRESIDENTE
                   DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                        di concerto con
              IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                               e
                     IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n.  470,  e
dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la
«razionalizzazione  dell'organizzazione  delle   amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge  23  ottobre  1992,  n.
421»;
  Visto l'art. 54 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,  ed  in
particolare i commi 1, 2, 3 e 5;
  Visto l'art. 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  recante:  «Interventi  correttivi  di   finanza
pubblica»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  30
dicembre 1993, n.  593,  recante:  «Regolamento  concernente  la
determinazione e la composizione dei comparti di  contrattazione
collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto  legislativo
3 febbraio 1993, n. 29»;
  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica  del  7
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  85  del  13
aprile  1994,  recante:  «Individuazione  delle   confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano  nazionale  che
partecipano alla  trattativa  per  la  definizione  dell'accordo
sindacale riguardante la nuova disciplina dei  distacchi,  delle
aspettative  e  dei  permessi  sindacali  nelle  amministrazioni
pubbliche»;
  Visto l'accordo  raggiunto  in  data  8  aprile  1994  fra  il
Ministro pro-tempore per la funzione  pubblica  -  delegato  dal
Presidente del Consiglio dei  Ministri  -  e  le  confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale  CGIL
- CISL - UIL - CIDA - CONFEDIR - CONFSAL  -  CISAL  -  CISNAL  -
RdB/CUB;
  Vista la lettera prot. n. 1368/94/8.93.5 del  23  giugno  1994
del Dipartimento della funzione pubblica,  con  la  quale  -  ai
sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993,
come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993
- è stato chiesto alle amministrazioni regionali  di  esprimere,
nell'ambito della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano,
l'intesa, per gli aspetti di interesse regionale, in ordine allo
schema di decreto concernente la nuova disciplina dei distacchi,
delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche;
  Vista la deliberazione del  2  agosto  1994  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, con  la  quale  è  stata  espressa
l'intesa delle amministrazioni regionali in ordine ai  contenuti
del citato schema di decreto;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto  1988,  n.
400;
  Vista la comunicazione della deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri adottata nella seduta del  5  agosto  1994  riguardante
l'approvazione  dello  schema  di  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri in  merito  al  regolamento  concernente:
«Nuova  disciplina  dei  distacchi,  delle  aspettative  e   dei
permessi  sindacali  nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  cui
all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  ed
all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'art. 20  del  decreto  legislativo  18  novembre
1993, n. 470»;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 6 ottobre 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata
nella seduta del 27 ottobre 1994;
  Adotta il seguente regolamento:

                            Art. 1.
                     Area di applicazione.
  1. Il  presente  regolamento  si applica ai  dipendenti  delle
amministrazioni  pubbliche  indicate nell'art. 1, comma  2,  del
decreto  legislativo 3  febbraio  1993,  n. 29,  ferme  restando
le  disposizioni  di  cui  all'art.  2, comma  4,  dello  stesso
decreto legislativo.

                            Art. 2.
                      Distacchi sindacali.
  1. La  somma  delle  aspettative   sindacali,   dei   permessi
sindacali  annuali  e  dei permessi sindacali cumulati per oltre
221 giorni lavorativi all'anno, spettanti ai dipendenti pubblici
dei  comparti  «Ministeri»,   «Enti   pubblici  non  economici»,
«Regioni-Autonomie locali», «Sanità, personale medico», «Sanità,
personale  non  medico»,   «Ricerca»,   «Scuola»,   «Università,
personale docente», «Università, personale non docente», nonché,
per  i  dipendenti  del  «Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
dell'«ANAS», dei  «Monopoli  di Stato», della «Cassa depositi  e
prestiti»  e  dell'«AIMA»,  in  base  alla  normativa  di  fonte
legislativa   e   regolamentare   vigente   al   momento   della
stipulazione  dell'accordo  recepito  dal  presente regolamento,
costituisce il contingente complessivo dei distacchi sindacali.
  2. Il contingente complessivo di cui al primo  comma,  pari  a
5.167  distacchi,  è  ridotto  del  cinquanta  per  cento.  Alla
riduzione del cinquanta per  cento  si  perviene  diminuendo  il
contingente del venticinque per cento, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del  presente  regolamento,  e  dell'ulteriore
venticinque per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Per  il
comparto «Scuola» l'intera riduzione del cinquanta per  cento  -
predisposta alla data della formazione delle  classi  -  diventa
operativa dal 1ø settembre 1994.
  3. Il  contingente  dei  distacchi  sindacali  ottenuto  dalla
riduzione  del  cinquanta  per  cento  ai  sensi  del  comma  2,
complessivamente pari a 2.584, è ridotto di un ulteriore  cinque
per cento a decorrere dal 31 dicembre 1997.
  4. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui ai
commi 2 e  3  costituiscono  il  limite  massimo  dei  distacchi
sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche di
cui ai comparti e articolazioni settoriali indicati nel comma 1.
I  contingenti  sono   ripartiti   per   ciascun   comparto   di
contrattazione collettiva del  pubblico  impiego,  per  ciascuna
autonoma separata  area  di  contrattazione  collettiva  per  il
personale dirigenziale e per la dirigenza medica e  veterinaria,
e sono attribuiti, in ciascuno dei predetti  comparti  ed  aree,
per  il  novanta  per  cento   alle   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto  o
nella autonoma  area  di  contrattazione  collettiva  e  per  il
restante  dieci  per   cento   alle   confederazioni   sindacali
maggiormente rappresentative  sul  piano  nazionale,  garantendo
comunque, nell'ambito di tale ultima  percentuale,  un  distacco
sindacale per ognuna delle predette confederazioni sindacali  ed
un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente
rappresentativa   delle   associazioni   sindacali    costituite
esclusivamente  tra  dipendenti  appartenenti   alle   minoranze
linguistiche tedesca e ladina, ai sensi dell'art. 9 del  decreto
del  Presidente  della Repubblica 6 gennaio  1978,  n.  58.  Per
l'area di contrattazione della dirigenza medica e veterinaria, i
distacchi sindacali sono attribuiti soltanto alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  5. Alla determinazione dei contingenti dei distacchi sindacali
di cui al comma 4, sulla base dei criteri indicati nell'articolo
54   del   decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   e
successive modificazioni, ed alla ripartizione degli stessi  tra
le confederazioni e  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, in  rapporto  al  grado  di
rappresentatività  delle  medesime  accertata  ai  sensi   della
normativa  vigente  nel  pubblico  impiego   alla   data   della
ripartizione dei predetti contingenti,  provvede  la  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
pubblica,  sentite  le  confederazioni   e   le   organizzazioni
sindacali  interessate,  entro  trenta  giorni   dalle   cadenze
indicate nel comma 2, e, a decorrere dal 31 dicembre 1997, entro
il primo trimestre di ciascun quadriennio.
  6. Le richieste di distacco sindacale  sono  presentate  dalle
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi
titolo  alle  amministrazioni  di  appartenenza  del   personale
interessato.   Le   amministrazioni   curano   gli   adempimenti
istruttori - acquisendo per  ciascuna  richiesta  nominativa  il
preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della   funzione   pubblica,   ed   emanano    il
provvedimento di distacco entro il  termine  massimo  di  trenta
giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio
- finalizzato esclusivamente all'accertamento dei  requisiti  di
cui al comma 7 ed  alla  verifica  dei  contingenti  e  relativi
riparti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 8 - è considerato acquisito
qualora il Dipartimento della  funzione  pubblica  non  provvede
entro venti giorni dalla data della ricezione  della  richiesta.
Entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  le  confederazioni  e  le
organizzazioni  sindacali  comunicano  la  conferma  di  ciascun
distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca
in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca  è
comunicata alla amministrazione interessata ed  alla  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
pubblica che adottano i conseguenziali  provvedimenti  nel  solo
caso di revoca. Nel comparto «Scuola» le richieste di distacco e
di revoca, anche nel  caso  in  cui  contengano  la  contestuale
sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché  le  conferme
annuali, devono essere presentate trenta giorni prima della data
della formazione delle classi per ciascun anno scolastico.
  7. Possono  essere  distaccati  soltanto  i  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  1,  che  ricoprono
cariche  in  seno  agli  organismi   direttivi   delle   proprie
confederazioni   ed   organizzazioni   sindacali    maggiormente
rappresentative sul piano nazionale  indicate  nel  comma  4.  I
distacchi sindacali spettanti alle confederazioni  sindacali  ai
sensi del comma 4 possono essere utilizzati da dipendenti  delle
amministrazioni che  ricoprono  cariche  sindacali  provinciali,
regionali e/o nazionali, anche in altre organizzazioni sindacali
di categoria aderenti alle confederazioni.
  8. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli
effetti equiparati al  servizio  prestato  nell'amministrazione,
salvo che ai fini del compimento del  periodo  di  prova  e  del
diritto al congedo ordinario.
  9.   Ai   distacchi   sindacali   utilizzati   nel    comparto
«Regioni-Autonomie locali» si applica il comma  2  dell'art.  14
del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per  consentire
i relativi adempimenti il Dipartimento della  funzione  pubblica
trasmette copia  dei  preventivi  assensi  di  cui  al  comma  6
all'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro  consorzi
ed IPAB; all'UPI per il  personale  dipendente  dalle  province;
all'UNCEM per il personale dipendente  dalle  comunità  montane;
all'Unioncamere per quanto riguarda il personale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza
dei presidenti delle regioni per quanto  riguarda  il  personale
dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non  economici  da
esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari.

                           Art. 3.
                     Permessi sindacali.
  1. I  rappresentanti  delle  strutture sindacali aventi titolo
alla  contrattazione   decentrata   possono fruire  di  permessi
sindacali,  giornalieri  ed  orari,  per l'espletamento del loro
mandato.
  2. I dirigenti sindacali di  cui  all'art.  2,  comma  7,  non
collocati in distacco  sindacale,  possono  fruire  di  permessi
sindacali, giornalieri e  orari,  per  l'espletamento  del  loro
mandato.
  3. I dirigenti sindacali indicati nei  commi  1  e  2  possono
fruire di permessi anche  per  la  partecipazione  a  trattative
sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale.
  4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'amministrazione.
  5. I permessi sindacali giornalieri od orari, nel  limite  del
monte ore complessivamente spettante a  ciascuna  organizzazione
sindacale secondo i criteri fissati nei  commi  successivi,  non
possono superare mensilmente  per  ciascun  dirigente  sindacale
quattro giorni lavorativi e,  in  ogni  caso,  ventiquattro  ore
lavorative. Per  assicurare  la  continuità  didattica,  evitare
aumento di spesa e garantire una equa distribuzione  del  lavoro
tra il personale in servizio, nel comparto scuola i permessi non
possono superare mensilmente tre giorni lavorativi  e,  in  ogni
caso, dodici giorni in  ciascun  anno  scolastico.  I  dirigenti
sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di  cui  al
presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno  tre
giorni prima e  in  casi  eccezionali  almeno  ventiquattro  ore
prima, tramite la struttura  sindacale  di  appartenenza  avente
titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale  salvo
che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio.
  6. E' vietata ogni forma  di  cumulo  di  permessi  sindacali,
giornalieri od orari, in  tutti  i  comparti  di  contrattazione
collettiva del pubblico impiego e nelle autonome  separate  aree
di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per
la dirigenza medica e veterinaria.
  7. La somma  dei  permessi  sindacali  fruiti  dai  dipendenti
pubblici  dei   comparti   «Ministeri»,   «Enti   pubblici   non
economici»,  «Regioni-Autonomie  locali»,   «Sanità,   personale
medico», «Sanità, personale non  medico»,  «Ricerca»,  «Scuola»,
«Università,  personale  docente»,  «Università,  personale  non
docente», nonché per  i  dipendenti  del  «Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco», dell'«ANAS», dei «Monopoli di  Stato»,  della
«Cassa  depositi  e  prestiti»  e  dell'«AIMA»,  in  base   alla
normativa vigente al momento della  sottoscrizione  dell'accordo
recepito  dal  presente  regolamento,  al  netto  dei   permessi
sindacali annuali e  dei  permessi  sindacali  cumulati  di  cui
all'art. 2, comma 1, costituisce il monte  ore  complessivo  dei
permessi sindacali giornalieri e orari ed  è  pari  a  3.942.994
ore.
  8. Il monte ore complessivo di cui al comma 7  è  ridotto  del
cinquanta per cento ed è pari a 1.971.497  ore.  Alla  riduzione
del 50 per cento si perviene diminuendo il predetto  contingente
complessivo del 25 per cento, a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente  regolamento,  e  dell'ulteriore  25  per
cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Il monte ore risultante
dalle riduzioni  effettuate  costituisce  il  limite  massimo  a
disposizione per i permessi sindacali, giornalieri e  orari,  di
cui ai commi 1, 2 e 3.
  9.  Il  monte   ore   complessivo   dei   permessi   sindacali
rideterminato ai sensi del comma 8 è ripartito, in relazione  al
numero  dei  dipendenti  in  servizio  di  ruolo   e   a   tempo
indeterminato, per ciascun comparto e per ciascuna autonoma area
di contrattazione collettiva, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sentite  le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul  piano
nazionale, entro un mese dalle cadenze indicate nel comma 8,  e,
successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio.
Con gli stessi  provvedimenti  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica definisce il rapporto  percentuale  dipendenti-permessi
sindacali, in base al quale ciascuna  amministrazione  individua
il  monte  ore  dei  permessi  sindacali  da  ripartire  tra  le
organizzazioni sindacali aventi titolo.  La  ripartizione  e  la
definizione  del  rapporto  dipendenti-permessi  sindacali  sono
effettuate sulla base del numero dei dipendenti in  servizio  di
ruolo  e  a  tempo  indeterminato,  risultanti  al  31  dicembre
dell'anno precedente al provvedimento di riparto.
  10. La ripartizione del  monte  ore  dei  permessi  sindacali,
determinato ai sensi del comma 9, è effettuata,  nell'ambito  di
ciascun  comparto  e  di   ciascuna   area   di   contrattazione
collettiva, da  ciascuna  amministrazione  pubblica  e,  per  il
comparto «Scuola», da ciascun  istituto,  scuola  e  istituzione
scolastica, entro trenta giorni  dal  provvedimento  di  cui  al
comma 9, sentite  le  organizzazioni  sindacali  aventi  titolo.
Nella ripartizione la quota pari al dieci per  cento  del  monte
orario è attribuita in parti uguali a  tutte  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente   rappresentative   nell'amministrazione
interessata e la  parte  restante  è  attribuita  alle  predette
organizzazioni   sindacali   in   proporzione   al   grado    di
rappresentatività accertato per ciascuna  di  esse  in  base  al
numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale
risultante alla data del 31 gennaio  di  ogni  anno,  sino  alla
definizione  di  nuovi  criteri   di   rappresentatività   anche
elettivi.
  11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al
presente articolo deve essere certificata entro  tre  giorni  al
dirigente  dell'ufficio  di  appartenenza  del   dipendente   in
permesso sindacale da parte della organizzazione  sindacale  che
ha richiesto ed utilizzato il permesso.  Il  predetto  dirigente
provvederà    ad    informare    il    capo    del     personale
dell'amministrazione.

                           Art. 4.
             Aspettative e permessi non retribuiti.
  1. I  dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ricoprono
cariche   in  seno  agli  organismi  direttivi   delle   proprie
confederazioni  e  organizzazioni sindacali  possono  fruire  di
aspettative  sindacali  ai  sensi dell'art. 31  della  legge  20
maggio 1970, n. 300.
  2. Le richieste di aspettative sindacali di  cui  al  comma  1
sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
aventi  titolo  alle   amministrazioni   di   appartenenza   del
personale. Le amministrazioni curano gli adempimenti  istruttori
- acquisendo per ciascuna  richiesta  nominativa  il  preventivo
assenso  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento  della  funzione   pubblica   -   ed   emanano   il
provvedimento di aspettativa entro il termine massimo di  trenta
giorni  dalla  richiesta.   L'assenso   della   Presidenza   del
Consiglio,  finalizzato  esclusivamente   all'accertamento   dei
requisiti  soggettivi,  è  considerato  acquisito   qualora   il
Dipartimento della funzione pubblica non  provvede  entro  venti
giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro  il  31
gennaio di ciascun anno, le confederazioni e  le  organizzazioni
sindacali  comunicano  la  conferma  di   ciascuna   aspettativa
sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in  ogni
momento.  La  conferma  annuale  e  la  richiesta  di  revoca  è
comunicata all'amministrazione interessata  ed  alla  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
pubblica che adottano i conseguenziali  provvedimenti  nel  solo
caso  di  revoca.  Nel  comparto  «Scuola»   le   richieste   di
aspettativa e di revoca, anche nel caso  in  cui  contengano  la
contestuale sostituzione con altro dirigente  sindacale,  nonché
le conferme annuali,  devono  essere  presentate  almeno  trenta
giorni prima  della  data  della  formazione  delle  classi  per
ciascun anno scolastico.
  3.  I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'art. 3, comma 1, possono fruire - con le modalità di cui  ai
commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3 - di permessi  sindacali  ai
sensi  dell'art.  24 della legge 20  maggio  1970,  n. 300,  per
la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni
di natura sindacale, oltre il monte ore determinato ai sensi dei
commi 8, 9 e 10 del citato art. 3.

                           Art. 5.
                   Trattamento economico.
  1. I  distacchi  sindacali  di  cui all'art. 2  e  i  permessi
sindacali  di  cui  all'art. 3  del  presente  regolamento  sono
retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per il
lavoro   straordinario  e  di  quelli  collegati   all'effettivo
svolgimento delle prestazioni.
  2. Le aspettative sindacali di cui  all'art.  4  del  presente
regolamento non sono retribuite ai sensi dell'art. 3, comma  32,
della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed   in  conformità
all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  3. I permessi sindacali  previsti  dall'art.  4  del  presente
regolamento non sono retribuiti ai sensi dell'art. 3, comma  32,
della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed   in  conformità
all'art. 24 della legge 24 maggio 1970, n. 300.

                           Art. 6.
                        Norma finale.
  1. Con le stesse decorrenze indicate  negli articoli  2  e  3,
ciascuna azienda ed ente  di  cui  all'art.  73,  comma  5,  del
decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29,  come  modificato
dall'art. 37 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,  n.  546,
provvede  a ridurre, nelle stesse misure  riportate  nei  citati
articoli,  i contingenti complessivi di aspettative  e  permessi
sindacali  in  atto, comunicando i relativi  provvedimenti  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento  della
funzione pubblica.
  2. Entro il 31 maggio  di  ciascun  anno,  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 e al comma 1 del presente articolo -
utilizzando modelli di rilevazione e  procedure  informatizzate,
anche  elettroniche  ed  a  lettura  ottica,  predisposti  dalla
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica - sono tenute  a  comunicare  al  Dipartimento
della funzione pubblica gli elenchi  nominativi,  suddivisi  per
qualifica e per  sindacato,  del  personale  che  ha  fruito  di
distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
  3. Entro la stessa data, le stesse pubbliche amministrazioni -
utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel
comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli  elenchi
nominativi,  suddivisi  per  qualifica  e  per  sindacato,   del
personale  dipendente  che  ha  fruito  dei  permessi  sindacali
nell'anno precedente con l'indicazione  per  ciascun  nominativo
del numero complessivo dei giorni e delle ore.  il  Dipartimento
della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti
dal presente regolamento.
  4. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica può  disporre  ispezioni  nei  confronti
delle amministrazioni che non ottemperino  tempestivamente  agli
obblighi indicati nei commi 2 e 3 e può fissare un  termine  per
l'adempimento. In caso di  ulteriore  inerzia,  il  Dipartimento
della  funzione  pubblica   non   fornisce   ulteriori   assensi
preventivi  richiesti  dalle  stesse  amministrazioni  ai  sensi
dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 4, comma 2,  e  non  autorizza
nei loro confronti alcuna modificazione di piante  organiche  ed
assunzioni di personale, né trasferisce personale a  seguito  di
processi di mobilità. Dell'inadempimento risponde, comunque,  il
funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato
dall'amministrazione competente ai sensi della  legge  7  agosto
1990, n. 241.
  5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2  e  3,
distinti per comparti e settori, per sindacato, per qualifica  e
per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla
relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da
presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16  della  legge  29
marzo 1983, n. 93.
  6. Su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento  della  funzione   pubblica   o   di   almeno   tre
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul  piano
nazionale  firmatarie   dell'accordo   recepito   dal   presente
regolamento, si procede alla revisione, per le finalità e con le
forme e le procedure di cui all'art. 54 del decreto  legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29,  della disciplina della  materia  di
cui al presente regolamento. La richiesta deve essere comunicata
alle  confederazioni  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale ovvero alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica mediante  raccomandata  con
ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data  di
scadenza dei primi quattro anni di applicazione della  normativa
definita con il presente regolamento e,  successivamente  almeno
sei mesi prima di ogni quadriennio di applicazione.
  7. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione  di
distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione  della
normativa vigente sono responsabili personalmente. Le  eventuali
violazioni - conseguenti a dolo o colpa grave -  concretano  una
violazione  penale,  oltre  che  responsabilità  disciplinare  e
amministrativa-contabile.
  8. Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto  legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29,   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46,  47
e  48  della  legge 18 marzo 1968, n. 249;  gli  articoli  16  e
119  della  legge  11 luglio 1980, n. 312;  gli  articoli  56  e
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26  maggio  1976,
n.  411;   l'art.   61   del   decreto   del   Presidente  della
Repubblica 16  ottobre  1979,  n.  509;  l'art.  9  del  decreto
del  Presidente  della Repubblica 23 agosto 1988,  n.  395;  gli
articoli 9, 10,  11  e  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  3  agosto  1990,   n.  333,   nonché   le   relative
disposizioni riguardanti le aspettative e i  permessi  sindacali
contenute nelle leggi regionali che  hanno  recepito  l'accordo;
gli articoli 8, 9, 10 e 11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  agosto 1990, n. 335;  l'art.  8  della  legge  17
novembre  1978,  n.  715;  l'art. 9 del decreto-legge  6  giugno
1981,  n.  283, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 1981, n. 432; gli articoli 27, 28, 29, 30, 95, 96,  97  e
98 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n.  384;   gli  articoli  30,  31,  32  e  33  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  12  febbraio  1991,  n.  171;  gli
articoli 590, comma 2, 591 e  592  del  decreto  legislativo  16
aprile  1994, n. 297;  l'art. 1  della  legge  11  agosto  1991,
n.  262;  gli  articoli   23,  24,  25  e  26  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319.

                           Art. 7.
                     Norme transitorie.
  1. Il  dipendente  che  riprende   servizio  a  seguito  della
riduzione  del  numero  elle aspettative retribuite  di  cui  al
presente regolamento può essere, a richiesta, trasferito  -  con
precedenza rispetto agli altri richiedenti - a posto disponibile
di altra sede della propria  o di  altra  amministrazione  dello
stesso  comparto,  quando   dimostri  di  aver  svolto  attività
sindacale e di aver avuto  il  domicilio negli ultimi  tre  anni
nella sede richiesta.
  2. Il trasferimento del dipendente di cui al comma 1  non  può
avere  luogo  in  uffici  o  amministrazioni  che  non   abbiano
proceduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche ai  sensi
dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  3. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1  è  collocato
nel    ruolo    dell'amministrazione    ricevente    nell'ordine
spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva,  ove
pi— favorevole, il trattamento economico in  godimento  all'atto
del trasferimento  mediante  attribuzione  «ad  personam»  della
differenza  con  il  trattamento  economico  previsto   per   la
qualifica   del   nuovo   ruolo   di   appartenenza,   fino   al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
  4. Il dipendente trasferito ai  sensi  del  comma  1  non  può
essere discriminato per l'attività in  precedenza  svolta  quale
dirigente sindacale. Esso non può essere assegnato  ad  attività
che facciano  sorgere  conflitti  di  interesse  con  l'attività
sindacale svolta.

                           Art. 8.
                      Entrata in vigore.
  1. Il  presente   regolamento   entra   in  vigore  il  giorno
successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale.