Allegato 2 - Circolare CNR n. 17/1996
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1491564
D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770
Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e
dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la
«razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421»;
Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare i commi 1, 2, 3 e 5;
Visto l'art. 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza
pubblica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, recante: «Regolamento concernente la
determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione
collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29»;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13
aprile 1994, recante: «Individuazione delle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che
partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche»;
Visto l'accordo raggiunto in data 8 aprile 1994 fra il
Ministro pro-tempore per la funzione pubblica - delegato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale CGIL
- CISL - UIL - CIDA - CONFEDIR - CONFSAL - CISAL - CISNAL -
RdB/CUB;
Vista la lettera prot. n. 1368/94/8.93.5 del 23 giugno 1994
del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale - ai
sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993,
come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 470/1993
- è stato chiesto alle amministrazioni regionali di esprimere,
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
l'intesa, per gli aspetti di interesse regionale, in ordine allo
schema di decreto concernente la nuova disciplina dei distacchi,
delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche;
Vista la deliberazione del 2 agosto 1994 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, con la quale è stata espressa
l'intesa delle amministrazioni regionali in ordine ai contenuti
del citato schema di decreto;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la comunicazione della deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella seduta del 5 agosto 1994 riguardante
l'approvazione dello schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in merito al regolamento concernente:
«Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei
permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, di cui
all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed
all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 6 ottobre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella seduta del 27 ottobre 1994;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Area di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando
le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, dello stesso
decreto legislativo.
Art. 2.
Distacchi sindacali.
1. La somma delle aspettative sindacali, dei permessi
sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati per oltre
221 giorni lavorativi all'anno, spettanti ai dipendenti pubblici
dei comparti «Ministeri», «Enti pubblici non economici»,
«Regioni-Autonomie locali», «Sanità, personale medico», «Sanità,
personale non medico», «Ricerca», «Scuola», «Università,
personale docente», «Università, personale non docente», nonché,
per i dipendenti del «Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
dell'«ANAS», dei «Monopoli di Stato», della «Cassa depositi e
prestiti» e dell'«AIMA», in base alla normativa di fonte
legislativa e regolamentare vigente al momento della
stipulazione dell'accordo recepito dal presente regolamento,
costituisce il contingente complessivo dei distacchi sindacali.
2. Il contingente complessivo di cui al primo comma, pari a
5.167 distacchi, è ridotto del cinquanta per cento. Alla
riduzione del cinquanta per cento si perviene diminuendo il
contingente del venticinque per cento, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore
venticinque per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Per il
comparto «Scuola» l'intera riduzione del cinquanta per cento -
predisposta alla data della formazione delle classi - diventa
operativa dal 1ø settembre 1994.
3. Il contingente dei distacchi sindacali ottenuto dalla
riduzione del cinquanta per cento ai sensi del comma 2,
complessivamente pari a 2.584, è ridotto di un ulteriore cinque
per cento a decorrere dal 31 dicembre 1997.
4. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui ai
commi 2 e 3 costituiscono il limite massimo dei distacchi
sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche di
cui ai comparti e articolazioni settoriali indicati nel comma 1.
I contingenti sono ripartiti per ciascun comparto di
contrattazione collettiva del pubblico impiego, per ciascuna
autonoma separata area di contrattazione collettiva per il
personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria,
e sono attribuiti, in ciascuno dei predetti comparti ed aree,
per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto o
nella autonoma area di contrattazione collettiva e per il
restante dieci per cento alle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo
comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco
sindacale per ognuna delle predette confederazioni sindacali ed
un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente
rappresentativa delle associazioni sindacali costituite
esclusivamente tra dipendenti appartenenti alle minoranze
linguistiche tedesca e ladina, ai sensi dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. Per
l'area di contrattazione della dirigenza medica e veterinaria, i
distacchi sindacali sono attribuiti soltanto alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Alla determinazione dei contingenti dei distacchi sindacali
di cui al comma 4, sulla base dei criteri indicati nell'articolo
54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, ed alla ripartizione degli stessi tra
le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, in rapporto al grado di
rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della
normativa vigente nel pubblico impiego alla data della
ripartizione dei predetti contingenti, provvede la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni
sindacali interessate, entro trenta giorni dalle cadenze
indicate nel comma 2, e, a decorrere dal 31 dicembre 1997, entro
il primo trimestre di ciascun quadriennio.
6. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali nazionali aventi
titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale
interessato. Le amministrazioni curano gli adempimenti
istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il
preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il
provvedimento di distacco entro il termine massimo di trenta
giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio
- finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di
cui al comma 7 ed alla verifica dei contingenti e relativi
riparti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 8 - è considerato acquisito
qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede
entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun
distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca
in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è
comunicata alla amministrazione interessata ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo
caso di revoca. Nel comparto «Scuola» le richieste di distacco e
di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale
sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme
annuali, devono essere presentate trenta giorni prima della data
della formazione delle classi per ciascun anno scolastico.
7. Possono essere distaccati soltanto i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale indicate nel comma 4. I
distacchi sindacali spettanti alle confederazioni sindacali ai
sensi del comma 4 possono essere utilizzati da dipendenti delle
amministrazioni che ricoprono cariche sindacali provinciali,
regionali e/o nazionali, anche in altre organizzazioni sindacali
di categoria aderenti alle confederazioni.
8. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli
effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
diritto al congedo ordinario.
9. Ai distacchi sindacali utilizzati nel comparto
«Regioni-Autonomie locali» si applica il comma 2 dell'art. 14
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per consentire
i relativi adempimenti il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette copia dei preventivi assensi di cui al comma 6
all'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi
ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle province;
all'UNCEM per il personale dipendente dalle comunità montane;
all'Unioncamere per quanto riguarda il personale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza
dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale
dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non economici da
esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari.
Art. 3.
Permessi sindacali.
1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo
alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi
sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro
mandato.
2. I dirigenti sindacali di cui all'art. 2, comma 7, non
collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi
sindacali, giornalieri e orari, per l'espletamento del loro
mandato.
3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono
fruire di permessi anche per la partecipazione a trattative
sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'amministrazione.
5. I permessi sindacali giornalieri od orari, nel limite del
monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione
sindacale secondo i criteri fissati nei commi successivi, non
possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale
quattro giorni lavorativi e, in ogni caso, ventiquattro ore
lavorative. Per assicurare la continuità didattica, evitare
aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro
tra il personale in servizio, nel comparto scuola i permessi non
possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni
caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico. I dirigenti
sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al
presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre
giorni prima e in casi eccezionali almeno ventiquattro ore
prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente
titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo
che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio.
6. E' vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali,
giornalieri od orari, in tutti i comparti di contrattazione
collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree
di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per
la dirigenza medica e veterinaria.
7. La somma dei permessi sindacali fruiti dai dipendenti
pubblici dei comparti «Ministeri», «Enti pubblici non
economici», «Regioni-Autonomie locali», «Sanità, personale
medico», «Sanità, personale non medico», «Ricerca», «Scuola»,
«Università, personale docente», «Università, personale non
docente», nonché per i dipendenti del «Corpo nazionale dei
vigili del fuoco», dell'«ANAS», dei «Monopoli di Stato», della
«Cassa depositi e prestiti» e dell'«AIMA», in base alla
normativa vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo
recepito dal presente regolamento, al netto dei permessi
sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati di cui
all'art. 2, comma 1, costituisce il monte ore complessivo dei
permessi sindacali giornalieri e orari ed è pari a 3.942.994
ore.
8. Il monte ore complessivo di cui al comma 7 è ridotto del
cinquanta per cento ed è pari a 1.971.497 ore. Alla riduzione
del 50 per cento si perviene diminuendo il predetto contingente
complessivo del 25 per cento, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore 25 per
cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Il monte ore risultante
dalle riduzioni effettuate costituisce il limite massimo a
disposizione per i permessi sindacali, giornalieri e orari, di
cui ai commi 1, 2 e 3.
9. Il monte ore complessivo dei permessi sindacali
rideterminato ai sensi del comma 8 è ripartito, in relazione al
numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo
indeterminato, per ciascun comparto e per ciascuna autonoma area
di contrattazione collettiva, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, entro un mese dalle cadenze indicate nel comma 8, e,
successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio.
Con gli stessi provvedimenti il Dipartimento della funzione
pubblica definisce il rapporto percentuale dipendenti-permessi
sindacali, in base al quale ciascuna amministrazione individua
il monte ore dei permessi sindacali da ripartire tra le
organizzazioni sindacali aventi titolo. La ripartizione e la
definizione del rapporto dipendenti-permessi sindacali sono
effettuate sulla base del numero dei dipendenti in servizio di
ruolo e a tempo indeterminato, risultanti al 31 dicembre
dell'anno precedente al provvedimento di riparto.
10. La ripartizione del monte ore dei permessi sindacali,
determinato ai sensi del comma 9, è effettuata, nell'ambito di
ciascun comparto e di ciascuna area di contrattazione
collettiva, da ciascuna amministrazione pubblica e, per il
comparto «Scuola», da ciascun istituto, scuola e istituzione
scolastica, entro trenta giorni dal provvedimento di cui al
comma 9, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo.
Nella ripartizione la quota pari al dieci per cento del monte
orario è attribuita in parti uguali a tutte le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione
interessata e la parte restante è attribuita alle predette
organizzazioni sindacali in proporzione al grado di
rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base al
numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale
risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno, sino alla
definizione di nuovi criteri di rappresentatività anche
elettivi.
11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al
presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al
dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in
permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che
ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente
provvederà ad informare il capo del personale
dell'amministrazione.
Art. 4.
Aspettative e permessi non retribuiti.
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie
confederazioni e organizzazioni sindacali possono fruire di
aspettative sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1
sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del
personale. Le amministrazioni curano gli adempimenti istruttori
- acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo
assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il
provvedimento di aspettativa entro il termine massimo di trenta
giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del
Consiglio, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei
requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il
Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti
giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31
gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa
sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni
momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è
comunicata all'amministrazione interessata ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo
caso di revoca. Nel comparto «Scuola» le richieste di
aspettativa e di revoca, anche nel caso in cui contengano la
contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché
le conferme annuali, devono essere presentate almeno trenta
giorni prima della data della formazione delle classi per
ciascun anno scolastico.
3. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 3, comma 1, possono fruire - con le modalità di cui ai
commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3 - di permessi sindacali ai
sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per
la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni
di natura sindacale, oltre il monte ore determinato ai sensi dei
commi 8, 9 e 10 del citato art. 3.
Art. 5.
Trattamento economico.
1. I distacchi sindacali di cui all'art. 2 e i permessi
sindacali di cui all'art. 3 del presente regolamento sono
retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per il
lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo
svolgimento delle prestazioni.
2. Le aspettative sindacali di cui all'art. 4 del presente
regolamento non sono retribuite ai sensi dell'art. 3, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità
all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. I permessi sindacali previsti dall'art. 4 del presente
regolamento non sono retribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità
all'art. 24 della legge 24 maggio 1970, n. 300.
Art. 6.
Norma finale.
1. Con le stesse decorrenze indicate negli articoli 2 e 3,
ciascuna azienda ed ente di cui all'art. 73, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'art. 37 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,
provvede a ridurre, nelle stesse misure riportate nei citati
articoli, i contingenti complessivi di aspettative e permessi
sindacali in atto, comunicando i relativi provvedimenti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 e al comma 1 del presente articolo -
utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate,
anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - sono tenute a comunicare al Dipartimento
della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di
distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
3. Entro la stessa data, le stesse pubbliche amministrazioni -
utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel
comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del
personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali
nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo
del numero complessivo dei giorni e delle ore. il Dipartimento
della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti
dal presente regolamento.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti
delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli
obblighi indicati nei commi 2 e 3 e può fissare un termine per
l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento
della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi
preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi
dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 4, comma 2, e non autorizza
nei loro confronti alcuna modificazione di piante organiche ed
assunzioni di personale, né trasferisce personale a seguito di
processi di mobilità. Dell'inadempimento risponde, comunque, il
funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato
dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241.
5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3,
distinti per comparti e settori, per sindacato, per qualifica e
per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla
relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da
presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29
marzo 1983, n. 93.
6. Su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica o di almeno tre
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente
regolamento, si procede alla revisione, per le finalità e con le
forme e le procedure di cui all'art. 54 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, della disciplina della materia di
cui al presente regolamento. La richiesta deve essere comunicata
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di
scadenza dei primi quattro anni di applicazione della normativa
definita con il presente regolamento e, successivamente almeno
sei mesi prima di ogni quadriennio di applicazione.
7. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di
distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della
normativa vigente sono responsabili personalmente. Le eventuali
violazioni - conseguenti a dolo o colpa grave - concretano una
violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare e
amministrativa-contabile.
8. Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47
e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249; gli articoli 16 e
119 della legge 11 luglio 1980, n. 312; gli articoli 56 e
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,
n. 411; l'art. 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; l'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; gli
articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, nonché le relative
disposizioni riguardanti le aspettative e i permessi sindacali
contenute nelle leggi regionali che hanno recepito l'accordo;
gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; l'art. 8 della legge 17
novembre 1978, n. 715; l'art. 9 del decreto-legge 6 giugno
1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 1981, n. 432; gli articoli 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e
98 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384; gli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; gli
articoli 590, comma 2, 591 e 592 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; l'art. 1 della legge 11 agosto 1991,
n. 262; gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319.
Art. 7.
Norme transitorie.
1. Il dipendente che riprende servizio a seguito della
riduzione del numero elle aspettative retribuite di cui al
presente regolamento può essere, a richiesta, trasferito - con
precedenza rispetto agli altri richiedenti - a posto disponibile
di altra sede della propria o di altra amministrazione dello
stesso comparto, quando dimostri di aver svolto attività
sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni
nella sede richiesta.
2. Il trasferimento del dipendente di cui al comma 1 non può
avere luogo in uffici o amministrazioni che non abbiano
proceduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi
dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 è collocato
nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine
spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove
pi favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto
del trasferimento mediante attribuzione «ad personam» della
differenza con il trattamento economico previsto per la
qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
4. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 non può
essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale
dirigente sindacale. Esso non può essere assegnato ad attività
che facciano sorgere conflitti di interesse con l'attività
sindacale svolta.
Art. 8.
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.