Allegato 4 - Circolare CNR n. 17/1996
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1491564
GAZZETTA UFFICIALE N. 032 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 08 02 1996
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Circolare 1 febbraio 1996, n. 9
Regime previdenziale delle aspettative sindacali non retribuite per
gli iscritti all'INPDAP. Applicazione art. 54 del decreto legislativo
n. 29/1993.
Alle sedi periferiche INPDAP
A tutti gli enti con personale
iscritto alle casse pensioni INPDAP
Alla Direzione generale dei servizi
periferici del Tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle
regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano
Ai provveditoriati agli studi
Alle corti di appello
Alle direzioni provinciali del
Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Gabinetto del
Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto
del Ministro
Al Ministero dell'interno -
Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanita' -
Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Alle sezioni regionali della Corte
dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla ragioneria Generale dello
Stato
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Con l'approvazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
cosi' come successivamente modificato ed integrato, vengono poste le
basi per una disciplina unitaria delle aspettative sindacali non
retribuite.
In particolare, l'art. 54 del predetto decreto prevede che in un
apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da recepire
con decreto dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri,
debbano essere determinati i limiti massimi dei permessi e delle
aspettative sindacali nel settore pubblico nonche' i tempi e le
modalita' per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre
1994, n. 770, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 54, e'
stato quindi approvato il "regolamento concernente la nuova
disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
nelle amministrazioni pubbliche".
Allo stato attuale, pertanto, le misure approntate dalla normativa
vigente per il sostegno delle attivita' sindacali sono quelle
risultanti dal citato decreto e sono costituite dai:
distacchi sindacali retribuiti;
permessi sindacali retribuiti;
aspettative sindacali non retribuite;
permessi sindacali non retribuiti.
Nessun particolare problema applicativo comportano i distacchi
sindacali ed i permessi sindacali retribuiti. Ambedue, infatti, sono
a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'amministrazione e sono retribuiti con esclusione dei compensi e
delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
A diverse conclusioni si deve invece giungere relativamente ai
permessi ed alle aspettative non retribuiti (art. 3, comma 32, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e art. 24 della legge 24 maggio 1970,
n. 300).
In particolare, l'art. 3, comma 32, della citata legge n. 537/1993
dispone che "in tutti i comparti del pubblico impiego si applica la
legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa
sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle
prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti
all'erogazione delle stesse".
A sua volta, l'art. 11, comma 21, della medesima legge n. 537
aggiunge che "i dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi
esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno
facolta' di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere
contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di
competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione".
Le perplessita' sorte in sede interpretativa per effetto di tale
ultima disposizione sono state sciolte dall'art. 22, comma 39, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Secondo tale articolo, dal 31 marzo 1993 anche per i dipendenti
pubblici i periodi di aspettativa non retribuita ex art. 31 della
legge n. 300/1970 sono considerati utili, senza versamento di
contributi, ai fini del riconoscimento del diritto e della
determinazione della misura della pensione a carico delle rispettive
gestioni.
Alla luce della normativa sopra richiamata va in primo luogo
ricordato che "le aspettative sindacali non retribuite comportano lo
svolgimento dell'attivita' sindacale a tempo pieno e,
conseguentemente, la sospensione dell'attivita' lavorativa per
l'intera durata dell'aspettativa sindacale stessa"; questa esaurisce
quindi i propri effetti al verificarsi della sua scadenza in base ad
apposita comunicazione alle amministrazioni interessate e al
Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione o
della organizzazione sindacale che a suo tempo ne aveva richiesta
l'autorizzazione (circ. Ministero funzione pubblica 5 maggio 1995, n.
11/95).
E' altresi' utile ricordare che le predette aspettative possono
essere autorizzate soltanto nei confronti di dipendenti pubblici "che
ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie
confederazioni e organizzazioni sindacali" e che tali confederazioni
ed organizzazioni al 31 gennaio di ciascun anno debbono comunicare la
conferma delle aspettative sindacali in atto, delle quali, peraltro,
possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento.
Per gli iscritti alle casse amministrate dall'INPDAP, in
particolare, si fa presente che la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con circolare 6 giugno 1995, n. 15655/1995 8.93.5, ha fatto
chiarezza interpretativa sull'apparente contrasto tra le disposizioni
di cui all'art. 3, comma 32, e all'art. 11, comma 21, della stessa
legge 24 dicembre 1993, n. 537, che avevano generato forti dubbi
circa una disparita' di trattamento previdenziale tra il settore
pubblico e quello privato per quanto concerne le aspettative
sindacali non retribuite.
Infatti, con tale direttiva e' stato precisato che "i dipendenti
pubblici, che usufruiscono delle predette aspettative sindacali non
retribuite, nel rispetto delle modalita' e delle procedure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
770, e che siano iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, conservano il diritto alle prestazioni
previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione
delle stesse".
Questo Istituto, con nota di servizio n. 386 del 28 agosto 1995, ha
recepito la direttiva di cui alla citata circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 15655/1995 - 8.93.5, estendendo ai
propri iscritti, che usufruiscono di aspettative non retribuite per
motivi sindacali a decorrere dal 6 aprile 1995 (giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770), il
diritto alle prestazioni pensionistiche per i relativi periodi.
Per quanto concerne poi la retribuzione da prendere a riferimento
ai fini pensionistici e l'eventuale suo adeguamento, occorre
innanzitutto premettere che essa e' quella spettante al dipendente al
momento del suo collocamento in aspettativa sindacale non retribuita
ovvero quella teorica successivamente acquisita.
La retribuzione valutabile, peraltro, resta limitata soltanto a
quella riferita alle voci costituenti il trattamento fondamentale che
varia a seconda che trattasi di personale inquadrato nei livelli o di
personale con qualifica dirigenziale.
Per il primo, la retribuzione base comprende:
a) lo stipendio tabellare;
b) la retribuzione individuale di anzianita';
c) l'indennita' integrativa di speciale;
d) gli eventuali incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo
dei contratti di categoria.
Per il personale dirigenziale, invece, essa comprende:
a) lo stipendio tabellare, ivi incluso l'elemento distinto della
retribuzione;
b) gli scatti di anzianita';
c) l'indennita' integrativa speciale;
d) l'indennita' di funzione nella misura pari allo 0,1;
e) gli eventuali incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo
dei contratti di categoria.
C'e' da aggiungere, poi, che il nuovo contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dirigenti del comparto regioni-enti locali,
concernente il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte
normativa ed il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 per la parte
economica, ha modificato la struttura della retribuzione. Essa ha
previsto, infatti, oltre allo stipendio tabellare, all'indennita'
integrativa speciale ed alla retribuzione individuale di anzianita',
due nuovi elementi retributivi e cioe' la retribuzione di posizione e
quella di risultato. Al riguardo, si fa riserva di ulteriori
precisazioni tenuto conto che il contratto del personale dirigenziale
non e' stato ancora registrato dalla Corte dei conti.
Sin da ora e' comunque opportuno sottolineare che, sulla base dei
contratti attualmente in vigore, per tutte le voci retributive, la
valutazione e' limitata a quella parte non espressamente legata alla
presenza, alla direzione di struttura o al risultato (sul punto
peraltro disposizioni parzialmente innovative sono contenute
nell'art. 46, comma 4, del nuovo contratto della dirigenza gia'
citato).
Quanto sopra chiarito, e' bene aggiungere che, ove l'interessato
durante l'aspettativa non retribuita cessi dal servizio ovvero
presenti domanda di riscatto o di ricongiunzione ex art. 2 legge n.
29/1979, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del
conseguente provvedimento e' quella che sarebbe stata corrisposta se
il medesimo fosse rimasto in servizio attivo, con esclusione
ovviamente di quelle voci retributive legate alla presenza.
Premesso che l'art. 31, comma 3, dello statuto dei lavoratori
prevede che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini
pensionistici "a richiesta dell'interessato", senza porre alcun
termine, si ritiene che tale richiesta possa essere avanzata in ogni
tempo e, al limite, anche dopo il collocamento a riposo. Tuttavia, se
il momento dell'esercizio del diritto era del tutto indifferente nel
sistema pensionistico precedente, nel quale l'ammontare della
prestazione veniva determinato tenendo conto degli anni valutabili e
dell'ultima retribuzione percepita (o della media delle retribuzioni
dell'ultimo decennio), nel nuovo sistema a contribuzione, di cui alla
legge n. 335/1995, sembra assumere rilevanza quando sia esercitato il
diritto, poiche' e' solo a partire da questo momento che i contributi
figurativi relativi al periodo di aspettativa senza assegni potranno
essere accreditati al lavoratore sindacalista e quindi entrare a far
parte del suo montante contributivo.
Per ottemperare a tale esigenza e' consigliabile che la richiesta
di valorizzazione del periodo sia avanzata all'inizio
dell'aspettativa, per l'intera durata della stessa e non annualmente.
Al fine di rendere piu' celere la procedura di riconoscimento, e'
opportuno inoltre che la richiesta sia contestualmente inviata
all'INPDAP e all'Amministrazione di appartenenza, che dovra'
segnalare al primo la retribuzione sulla quale dovranno essere
commisurati i contributi figurativi. Insieme alla richiesta
dell'interessato, deve anche essere trasmessa all'INPDAP la
determinazione dell'ente datore di lavoro, che attesti l'avvenuta
presa d'atto dell'aspettativa.
L'interessato dovra' successivamente comunicare all'Istituto la
data di cessazione dall'aspettativa e del conseguente rientro in
servizio.
Tenuto conto poi che le somme dovute dall'iscritto all'INPDAP per
periodi riscattati e ricongiunti ovvero per sovvenzioni
precedentemente ottenute sono riscosse attraverso l'emissione di
ruoli a carico degli enti datori di lavoro, va segnalata
l'opportunita' che gli interessati, al fine di non interrompere il
regolare versamento delle quote mensili, facciano pervenire
tempestivamente alle Amministrazioni di appartenenza l'equivalente
delle somme che sarebbero state trattenute sulla retribuzione mensile
per i titoli sopra indicati se non fossero stati collocati in
aspettativa.
Si fa riserva di fornire chiarimenti in tema di buonuscita e di
indennita' premio di servizio non appena la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i Ministeri
vigilanti avranno dato riscontro ad apposito quesito avanzato
dall'Istituto. Si precisa tuttavia che al personale in aspettativa
non retribuita non possono essere corrisposte le predette indennita'
maturate durante il pregresso periodo di attivita' dal momento che il
relativo diritto sorge soltanto con la cessazione dal servizio.
Si fa presente infine che l'eventuale domanda di riscatto di
periodi o servizi presentata dall'impiegato in costanza di fruizione
del periodo di aspettativa senza assegni e' da ritenersi produttiva
di effetti e quindi essa va interamente valorizzata nel momento in
cui il medesimo viene restituito all'Amministrazione di appartenenza.
Per quanto riguarda i riscatti attinenti al trattamento di fine
servizio ed i mutui erogati ai dipendenti dello Stato, in corso di
ammortamento alla data di concessione dell'aspettativa senza assegni,
l'interessato deve continuare a versare in proprio all'INPDAP le
relative rate sino all'estinzione del residuo debito. In caso
contrario, saranno applicati gli interessi di mora sul debito stesso,
sulla base di un nuovo piano di ammortamento.
Il presidente: SEPPIA