Allegato 4 - Circolare CNR n. 17/1996
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1491564

GAZZETTA UFFICIALE N. 032 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 08 02 1996

                    ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
             PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
                    Circolare 1 febbraio 1996, n. 9
Regime  previdenziale delle aspettative sindacali non retribuite  per
gli iscritti all'INPDAP. Applicazione art. 54 del decreto legislativo
n. 29/1993.

                                  Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto alle casse pensioni INPDAP
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai  commissari  di  Governo   delle
                                  regioni  e  delle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditoriati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  la
                                  funzione pubblica
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                  previdenza  sociale - Gabinetto del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle sezioni regionali della  Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla   ragioneria   Generale  dello
                                  Stato
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale

  Con  l'approvazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
cosi' come successivamente modificato ed integrato, vengono poste  le
basi  per  una  disciplina  unitaria  delle aspettative sindacali non
retribuite.
  In particolare, l'art. 54 del predetto decreto prevede  che  in  un
apposito  accordo  tra  il Presidente del Consiglio dei Ministri e le
organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative,  da  recepire
con  decreto  dello  stesso  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
debbano essere determinati i limiti  massimi  dei  permessi  e  delle
aspettative  sindacali  nel  settore  pubblico  nonche'  i tempi e le
modalita' per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  27  ottobre
1994, n. 770, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 54, e'
stato   quindi   approvato   il  "regolamento  concernente  la  nuova
disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi  sindacali
nelle amministrazioni pubbliche".
  Allo  stato attuale, pertanto, le misure approntate dalla normativa
vigente  per  il  sostegno  delle  attivita'  sindacali  sono  quelle
risultanti dal citato decreto e sono costituite dai:
   distacchi sindacali retribuiti;
   permessi sindacali retribuiti;
   aspettative sindacali non retribuite;
   permessi sindacali non retribuiti.
  Nessun  particolare  problema  applicativo  comportano  i distacchi
sindacali ed i permessi sindacali retribuiti. Ambedue, infatti,  sono
a    tutti    gli    effetti    equiparati   al   servizio   prestato
nell'amministrazione e sono retribuiti con esclusione dei compensi  e
delle  indennita'  per  il lavoro straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  A diverse conclusioni si  deve  invece  giungere  relativamente  ai
permessi  ed alle aspettative non retribuiti (art. 3, comma 32, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e art. 24 della legge 24 maggio 1970,
n. 300).
  In particolare, l'art. 3, comma 32, della citata legge n.  537/1993
dispone  che  "in tutti i comparti del pubblico impiego si applica la
legge 20 maggio 1970,  n.  300.  Durante  i  periodi  di  aspettativa
sindacale   i   dipendenti   pubblici  iscritti  ai  fondi  esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il  diritto  alle
prestazioni  previdenziali  a  carico  dei  competenti  enti preposti
all'erogazione delle stesse".
  A sua volta, l'art. 11, comma  21,  della  medesima  legge  n.  537
aggiunge  che  "i  dipendenti  di  enti  pubblici  iscritti  a  fondi
esclusivi utilizzati per distacchi  sindacali  non  retribuiti  hanno
facolta'   di   mantenere   l'iscrizione  a  detti  fondi  con  onere
contributivo  a  carico  dell'assicurato  anche  per  la   parte   di
competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione".
  Le  perplessita'  sorte  in sede interpretativa per effetto di tale
ultima disposizione sono state sciolte dall'art. 22, comma 39,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  Secondo  tale  articolo,  dal  31 marzo 1993 anche per i dipendenti
pubblici i periodi di aspettativa non retribuita  ex  art.  31  della
legge  n.  300/1970  sono  considerati  utili,  senza  versamento  di
contributi,  ai  fini  del  riconoscimento  del   diritto   e   della
determinazione  della misura della pensione a carico delle rispettive
gestioni.
  Alla luce della  normativa  sopra  richiamata  va  in  primo  luogo
ricordato  che "le aspettative sindacali non retribuite comportano lo
svolgimento   dell'attivita'   sindacale    a    tempo    pieno    e,
conseguentemente,   la   sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per
l'intera durata dell'aspettativa sindacale stessa"; questa  esaurisce
quindi  i propri effetti al verificarsi della sua scadenza in base ad
apposita  comunicazione  alle  amministrazioni   interessate   e   al
Dipartimento  della funzione pubblica da parte della confederazione o
della  organizzazione  sindacale  che  a suo tempo ne aveva richiesta
l'autorizzazione (circ. Ministero funzione pubblica 5 maggio 1995, n.
11/95).
  E' altresi' utile ricordare che  le  predette  aspettative  possono
essere autorizzate soltanto nei confronti di dipendenti pubblici "che
ricoprono  cariche  in  seno  agli  organismi direttivi delle proprie
confederazioni e organizzazioni sindacali" e che tali  confederazioni
ed organizzazioni al 31 gennaio di ciascun anno debbono comunicare la
conferma  delle aspettative sindacali in atto, delle quali, peraltro,
possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento.
  Per  gli  iscritti  alle   casse   amministrate   dall'INPDAP,   in
particolare,  si  fa  presente  che  la  Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con circolare 6 giugno 1995, n. 15655/1995 8.93.5, ha fatto
chiarezza interpretativa sull'apparente contrasto tra le disposizioni
di cui all'art. 3, comma 32, e all'art. 11, comma  21,  della  stessa
legge  24  dicembre  1993,  n.  537, che avevano generato forti dubbi
circa una disparita' di  trattamento  previdenziale  tra  il  settore
pubblico   e  quello  privato  per  quanto  concerne  le  aspettative
sindacali non retribuite.
  Infatti, con tale direttiva e' stato precisato  che  "i  dipendenti
pubblici,  che  usufruiscono delle predette aspettative sindacali non
retribuite, nel rispetto delle modalita' e delle procedure di cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
770,  e  che  siano  iscritti  ai  fondi esclusivi dell'assicurazione
generale  obbligatoria,  conservano  il  diritto   alle   prestazioni
previdenziali  a  carico  dei competenti enti preposti all'erogazione
delle stesse".
  Questo Istituto, con nota di servizio n. 386 del 28 agosto 1995, ha
recepito la direttiva di cui alla citata circolare  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  n.  15655/1995 - 8.93.5, estendendo ai
propri iscritti, che usufruiscono di aspettative non  retribuite  per
motivi  sindacali  a  decorrere  dal 6 aprile 1995 (giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770), il
diritto alle prestazioni pensionistiche per i relativi periodi.
  Per quanto concerne poi la retribuzione da prendere  a  riferimento
ai   fini   pensionistici  e  l'eventuale  suo  adeguamento,  occorre
innanzitutto premettere che essa e' quella spettante al dipendente al
momento del suo collocamento in aspettativa sindacale non  retribuita
ovvero quella teorica successivamente acquisita.
  La  retribuzione  valutabile,  peraltro,  resta limitata soltanto a
quella riferita alle voci costituenti il trattamento fondamentale che
varia a seconda che trattasi di personale inquadrato nei livelli o di
personale con qualifica dirigenziale.
  Per il primo, la retribuzione base comprende:
    a) lo stipendio tabellare;
    b) la retribuzione individuale di anzianita';
    c) l'indennita' integrativa di speciale;
    d) gli eventuali incrementi contrattuali  derivanti  dal  rinnovo
dei contratti di categoria.
  Per il personale dirigenziale, invece, essa comprende:
    a)  lo stipendio tabellare, ivi incluso l'elemento distinto della
retribuzione;
    b) gli scatti di anzianita';
    c) l'indennita' integrativa speciale;
    d) l'indennita' di funzione nella misura pari allo 0,1;
    e)  gli  eventuali  incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo
dei contratti di categoria.
  C'e'  da  aggiungere,  poi,  che  il  nuovo  contratto   collettivo
nazionale  di  lavoro dei dirigenti del comparto regioni-enti locali,
concernente il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per  la  parte
normativa  ed il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 per la parte
economica, ha modificato la struttura della retribuzione.    Essa  ha
previsto,  infatti,  oltre  allo  stipendio tabellare, all'indennita'
integrativa speciale ed alla retribuzione individuale di  anzianita',
due nuovi elementi retributivi e cioe' la retribuzione di posizione e
quella  di  risultato.  Al  riguardo,  si  fa  riserva  di  ulteriori
precisazioni tenuto conto che il contratto del personale dirigenziale
non e' stato ancora registrato dalla Corte dei conti.
  Sin da ora e' comunque opportuno sottolineare che, sulla  base  dei
contratti  attualmente  in  vigore, per tutte le voci retributive, la
valutazione e' limitata a quella parte non espressamente legata  alla
presenza,  alla  direzione  di  struttura  o  al risultato (sul punto
peraltro  disposizioni   parzialmente   innovative   sono   contenute
nell'art.  46,  comma  4,  del  nuovo  contratto della dirigenza gia'
citato).
  Quanto sopra chiarito, e' bene aggiungere  che,  ove  l'interessato
durante  l'aspettativa  non  retribuita  cessi  dal  servizio  ovvero
presenti domanda di riscatto o di ricongiunzione ex art. 2  legge  n.
29/1979,  la  retribuzione  da  prendere  a  base  per il calcolo del
conseguente provvedimento e' quella che sarebbe stata corrisposta  se
il   medesimo  fosse  rimasto  in  servizio  attivo,  con  esclusione
ovviamente di quelle voci retributive legate alla presenza.
  Premesso che l'art. 31,  comma  3,  dello  statuto  dei  lavoratori
prevede  che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini
pensionistici  "a  richiesta  dell'interessato",  senza  porre  alcun
termine,  si ritiene che tale richiesta possa essere avanzata in ogni
tempo e, al limite, anche dopo il collocamento a riposo. Tuttavia, se
il momento dell'esercizio del diritto era del tutto indifferente  nel
sistema   pensionistico   precedente,  nel  quale  l'ammontare  della
prestazione veniva determinato tenendo conto degli anni valutabili  e
dell'ultima  retribuzione percepita (o della media delle retribuzioni
dell'ultimo decennio), nel nuovo sistema a contribuzione, di cui alla
legge n. 335/1995, sembra assumere rilevanza quando sia esercitato il
diritto, poiche' e' solo a partire da questo momento che i contributi
figurativi relativi al periodo di aspettativa senza assegni  potranno
essere  accreditati al lavoratore sindacalista e quindi entrare a far
parte del suo montante contributivo.
  Per ottemperare a tale esigenza e' consigliabile che  la  richiesta
di    valorizzazione    del    periodo    sia   avanzata   all'inizio
dell'aspettativa, per l'intera durata della stessa e non annualmente.
  Al fine di rendere piu' celere la procedura di  riconoscimento,  e'
opportuno  inoltre  che  la  richiesta  sia  contestualmente  inviata
all'INPDAP  e  all'Amministrazione  di   appartenenza,   che   dovra'
segnalare  al  primo  la  retribuzione  sulla  quale  dovranno essere
commisurati  i  contributi   figurativi.   Insieme   alla   richiesta
dell'interessato,   deve   anche   essere   trasmessa  all'INPDAP  la
determinazione dell'ente datore di  lavoro,  che  attesti  l'avvenuta
presa d'atto dell'aspettativa.
  L'interessato  dovra'  successivamente  comunicare  all'Istituto la
data di cessazione dall'aspettativa  e  del  conseguente  rientro  in
servizio.
  Tenuto  conto  poi che le somme dovute dall'iscritto all'INPDAP per
periodi   riscattati   e   ricongiunti   ovvero    per    sovvenzioni
precedentemente  ottenute  sono  riscosse  attraverso  l'emissione di
ruoli  a  carico  degli  enti  datori   di   lavoro,   va   segnalata
l'opportunita'  che  gli  interessati, al fine di non interrompere il
regolare  versamento  delle   quote   mensili,   facciano   pervenire
tempestivamente  alle  Amministrazioni  di appartenenza l'equivalente
delle somme che sarebbero state trattenute sulla retribuzione mensile
per i titoli  sopra  indicati  se  non  fossero  stati  collocati  in
aspettativa.
  Si  fa  riserva  di  fornire chiarimenti in tema di buonuscita e di
indennita' premio di servizio non appena la Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica ed i Ministeri
vigilanti  avranno  dato  riscontro  ad  apposito  quesito   avanzato
dall'Istituto.  Si  precisa  tuttavia che al personale in aspettativa
non retribuita non possono essere corrisposte le predette  indennita'
maturate durante il pregresso periodo di attivita' dal momento che il
relativo diritto sorge soltanto con la cessazione dal servizio.
  Si  fa  presente  infine  che  l'eventuale  domanda  di riscatto di
periodi o servizi presentata dall'impiegato in costanza di  fruizione
del  periodo  di aspettativa senza assegni e' da ritenersi produttiva
di effetti e quindi essa va interamente valorizzata  nel  momento  in
cui il medesimo viene restituito all'Amministrazione di appartenenza.
  Per  quanto  riguarda  i  riscatti attinenti al trattamento di fine
servizio ed i mutui erogati ai dipendenti dello Stato,  in  corso  di
ammortamento alla data di concessione dell'aspettativa senza assegni,
l'interessato  deve  continuare  a  versare  in proprio all'INPDAP le
relative  rate  sino  all'estinzione  del  residuo  debito.  In  caso
contrario, saranno applicati gli interessi di mora sul debito stesso,
sulla base di un nuovo piano di ammortamento.
                                                Il presidente: SEPPIA