Allegato 1 - Circolare CNR n. 17/1996
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1491564

                  D.L. 12 marzo 1996, n. 117
Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo
57,  comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
successive  modifiche, in materia di attribuzione temporanea  di
mansioni superiori.

                              ... o m i s s i s ...

                            Art. 2.
    1. All'articolo  54  del  decreto   legislativo  3  febbraio
1993, n. 29,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
    a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   "2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi  comprese
le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e  dei
permessi sindacali tra le  confederazioni  e  le  organizzazioni
sindacali aventi titolo sulla base della loro  rappresentatività
e  con  riferimento  a  ciascun  comparto  e  area  separata  di
contrattazione,  è  demandata  alla  contrattazione  collettiva,
garantendo in ogni caso l'applicazione  della  legge  20  maggio
1970, n. 300,  e  successive  modificazioni.  Per  la  provincia
autonoma  di  Bolzano  si  terrà  conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
gennaio 1978, n. 58.";
    b) il comma 3 è abrogato;
    c) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.

                              ... o m i s s i s ...


Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

 
                           Art. 54.
             Aspettative  e  permessi  sindacali.

  1. Al  fine  del  contenimento,   della  trasparenza  e  della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel
settore  pubblico,  la contrattazione collettiva ne determina  i
limiti  massimi  in  un   apposito  accordo,  stipulato  tra  il
Presidente del Consiglio del Ministri, o un suo delegato,  e  le
confederazioni  sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale,  da recepire con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
previa intesa  con  le amministrazioni regionali, espressa dalla
Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di
interesse  regionale (1).
  2. I limiti di  cui  al  comma  1  devono  essere  determinati
tenendo conto, con riferimento a ciascun  comparto  ed  area  di
contrattazione   collettiva,   della   diversa   dimensione    e
articolazione   organizzativa   delle   amministrazioni,   della
consistenza numerica del  personale  nel  suo  complesso  e  del
personale sindacalizzato, prevedendo il divieto  di  cumulare  i
permessi sindacali giornalieri.
  3.  Alla  ripartizione  delle  aspettative  sindacali  tra  le
confederazioni  e  le  organizzazioni  sindacali  aventi  titolo
provvede, in proporzione alla rappresentatività  delle  medesime
accertata ai sensi dell'articolo 47, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite  le
confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate.  Per  la
provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto  previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
gennaio 1978, n. 58.
  4. Le amministrazioni pubbliche sono  tenute  a  fornire  alla
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica il numero  complessivo  ed  i  nominativi  dei
beneficiari dei permessi sindacali.
  5. Contestualmente  alla  definizione  della  nuova  normativa
contenente la disciplina dell'intera materia, sono  abrogate  le
disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione
delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche. Con l'accordo di cui al comma 1 sono  anche  definiti
tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio  1970,
n.   300,   e   successive   modificazioni,    in   materia   di
aspettative e  permessi  sindacali.  Fino  alla  emanazione  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al
comma  1,  restano  in  vigore  i  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei   Ministri   che   ripartiscono   attualmente   i
contingenti  delle  aspettative  sindacali   nell'ambito   delle
amministrazioni pubbliche. Resta salva la  disposizione  di  cui
all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal  fine  aumentati  di
una unità, fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  di
cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti (2).
  6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le  pubbliche
amministrazioni  sono  tenute  a  fornire  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica
gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica,  del  personale
dipendente  collocato  in  aspettativa,  in  quanto  chiamato  a
ricoprire una funzione  pubblica  elettiva,  ovvero  per  motivi
sindacali.  I  dati  riepilogativi  dei  predetti  elenchi  sono
pubblicati in allegato alla relazione annuale da  presentare  al
Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo  1983,
n. 93.

(1) Comma  così  modificato  dall'art.  20,  D.Lgs.  18
novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 24 novembre  1993,  n.
276, S.O.).
(2) Comma così  modificato  dall'art.  20,  D.Lgs.  18
novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 24 novembre  1993,  n.
276, S.O.).