Allegato 1 - Circolare CNR n. 17/1996
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1491564
D.L. 12 marzo 1996, n. 117
Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo
57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori.
... o m i s s i s ...
Art. 2.
1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese
le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei
permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni
sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività
e con riferimento a ciascun comparto e area separata di
contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva,
garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia
autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58.";
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.
... o m i s s i s ...
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29Art. 54. Aspettative e permessi sindacali. 1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio del Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale (1). 2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri. 3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali. 5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali. Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti (2). 6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. (1) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.). (2) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.).