Allegato 3 - Circolare CNR n. 17/1996
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1491564
GAZZETTA UFFICIALE N. 167 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 19 07 1995
MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Circolare 5 maggio 1995, n. 11/95
Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche.
Accordo, sottoscritto l'8 aprile 1994, riguardante la "Nuova
disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche", di cui all'art. 3,
comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
770 (in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995), recettivo
dell'accordo dell'8 aprile 1994.
Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995
concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994,
n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali,
utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun
comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per
ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per
il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica
e veterinaria".
Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995
concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994,
n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali,
utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun
comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per
ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per
il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica
e veterinaria".
A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale affari
generali e personale
Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato
- Segretariato generale
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coordinamento nella regione Valle
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Al commissario del Governo nella
provincia di Trento
Al commissario del Governo nella
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il tramite del Ministero
dell'interno)
Alle aziende ed alle
amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo (per il
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non economici (per il tramite dei
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e sperimentazione (per il tramite
dei Ministeri vigilanti)
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delle istituzioni universitarie
(per il tramite del Ministero
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica)
Ai presidenti delle giunte
regionali e delle province
autonome (per il tramite dei
rappresentanti e dei commissari
di Governo)
Alle province (per il tramite dei
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prefetti)
Alle comunita' montane (per il
tramite dei prefetti)
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Agli istituti di ricovero e di cura
a carattere scientifico (per il
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Agli istituti zooprofilattici
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delle regioni)
Alle camere di commercio,
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agricoltura (per il tramite
dell'Unioncamere)
Agli istituti autonomi case
popolari (per il tramite
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All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Unioncamere
All'A.N.I.A.C.A.P.
Alla conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province
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Alle aziende ed agli enti di cui
all'art. 73, comma 5, del decreto
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Unioncamere - ENEA - ANAV - RAI -
ICE - CONI - Ente EUR - Enti
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istituzioni concertistiche)
All'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN)
Alla Scuola superiore della
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All'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione
(AIPA)
Alla commissione di garanzia per
l'attuazione della legge sullo
sciopero
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento
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Dipartimento degli affari
generali e del personale
Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi
Ai Ministri senza portafoglio
Alle confederazioni e
organizzazioni sindacali
e, per conoscenza:
Alla Presidenza della Repubblica -
Segretariato generale
1) Quadro normativo.
L'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470, ha recato una nuova regolamentazione delle aspettative e dei
permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, diretta - secondo
i criteri di cui alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 - al
"contenimento", alla "trasparenza" ed alla "razionalizzazione" della
fruizione delle predette misure apprestate dall'ordinamento per il
sostegno dell'attivita' sindacale delle confederazioni e delle
organizzazioni sindacali dotate del requisito della "maggiore
rappresentativita' sindacale". A tali fini, i limiti massimi delle
aspettative e dei permessi sindacali dovevano essere determinati "in
un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri", "previa intesa con le
amministrazioni regionali espressa dalla conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale".
L'art. 54 in questione, nel comma 5, ha precisato altresi' che
"contestualmente alla definizione della nuova normativa concernente
la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che
regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e
dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche". Lo stesso
comma 5 ha precisato anche che fino alla emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce l'accordo sopra
citato, "restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative
sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
A questa normativa, si e' riferito anche il disposto dell'art. 3,
commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", che ha
introdotto ulteriori disposizioni di rilevante modifica della
disciplina in materia di aspettative e di permessi sindacali nelle
amministrazioni pubbliche.
In sede parlamentare, contestualmente all'approvazione della legge
n. 537/1993, a seguito degli "Ordini del giorno" n. 9/3340/29 della
Camera dei deputati e n. 9/1508-8.10 del Senato della Repubblica -
accolti dal Governo rispettivamente nelle sedute del 18 e del 22
dicembre 1993 - il Governo si e' impegnato "a dare attuazione alle
disposizioni di cui ai commi 31 e 32 dell'art. 3" della citata legge
n. 537/1993, "non appena realizzato l'accordo" di cui al comma 34
dello stesso art. 3, che dispone di applicare, entro cento giorni,
quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993,
"confermando fino a quel momento l'applicazione delle vigenti
disposizioni".
Conseguentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ha diramato a tutte le
amministrazioni pubbliche la circolare n. 19/1993 del 30 dicembre
1993, con la quale ha chiarito che "fino alla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che
recepisce il citato accordo di cui all'art. 54 del decreto
legislativo n. 29/1993 ed all'art. 3, comma 34, della legge n.
537/1993, l'intera materia in argomento resta disciplinata, in via
transitoria, dalle disposizioni vigenti in ciascun comparto del
pubblico impiego".
Nel rispetto del termine di cento giorni, previsto dal citato art.
3, comma 34, della legge n. 537/1993 in data 8 aprile 1994 e' stato
sottoscritto l'accordo per la nuova disciplina dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche,
con il quale si e' pervenuti all'applicazione, contestualmente, delle
disposizioni dell'art. 3, commi 31-34, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
Nella definizione del predetto accordo sindacale si e' operato
dando un'applicazione contestuale delle predette norme, in
considerazione che i commi 31 e 32 dell'art. 3 della legge n.
537/1993 costituiscono un canone interpretativo ed applicativo per la
definizione dell'accordo sindacale, previsto dall'art. 54 del decreto
legislativo n. 29/1993 ed esplicitamente richiamato nel comma 34
dello stesso art. 3 della legge n. 537/1993 (tale specificazione e'
espressamente contenuta nelle "Premesse" stesse dell'accordo
sottoscritto l'8 aprile 1994).
A seguito della sottoscrizione dell'accordo dell'8 aprile 1994, il
Consiglio dei Ministri nella seduta tenuta nella medesima data dell'8
aprile 1994 "ha autorizzato il Ministro per la funzione pubblica ad
emanare una circolare per dare indirizzi alle amministrazioni
pubbliche allo scopo di predisporre l'adempimento del predetto
accordo nelle more del suo recepimento in decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri".
Con circolare n. 9/1994 dell'8 aprile 1994 sono state, quindi,
fornite alle amministrazioni pubbliche le necessarie indicazioni "in
attesa che il predetto accordo venga recepito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri".
Tale circolare ha invitato le amministrazioni pubbliche "a prendere
nota dell'inizio della operativita' delle riduzioni stabilite
dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 8, dell'accordo" (e cioe'
che le riduzioni dei distacchi e dei permessi sindacali diventeranno
operative alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo per il primo
25 per cento ed al 15 dicembre 1994, per il secondo 25 per cento,
ferma restando per il comparto "Scuola" la riduzione del 50 per cento
dei distacchi sindacali al 1 settembre 1994) ed ha precisato che "in
coerenza con l'art. 8 del predetto accordo, per consentire il
compimento delle procedure di recepimento, la presente circolare
trova applicazione, salvo proroga, fino al decorso di quarantacinque
giorni dalla nomina del nuovo Governo".
Nell'avviare la procedura di recepimento in decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994,
con circolare n. 13/1994 del 23 giugno 1994 si e' proceduto quindi a
"prorogare" le indicazioni ed i termini indicati nelle precedenti
circolari n. 19/1993 del 30 dicembre 1993 e n. 9/1994 dell'8 aprile
1994 fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo in questione e
dei decreti del Ministro per la funzione pubblica, con i quali si sta
provvedendo alla ripartizione del contingente complessivo dei
distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi
sindacali.
La procedura di recepimento in decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del citato accordo dell'8 aprile 1994 ha comportato i
seguenti numerosi e complessi adempimenti: intesa della Conferenza
permanente Stato-regioni del 2 agosto 1994; preventiva approvazione
dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto 1994;
parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 6 ottobre 1994; approvazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da parte del Consiglio dei Ministri nella
seduta del 27 ottobre 1994 e contestuale emanazione del medesimo;
trasmissione in data 28 ottobre 1994 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri al Ministero di grazia e giustizia per il
visto del Guardasigilli e per il successivo inoltro alla Corte dei
conti; osservazioni da parte dell'organo di controllo sull'art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; risposte da parte
del Dipartimento della funzione pubblica alle predette osservazioni
della Corte dei conti; riunione del 2 febbraio 1995 della sezione di
controllo, I collegio, della Corte dei conti; deposito in segreteria
in data 24 marzo 1995 della deliberazione n. 41/95 del 2 febbraio
1995 della Corte dei conti - Sezione di controllo, I collegio,
dichiarativa di "non luogo a deliberare" in merito al regolamento
recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
ottobre 1994, divenuto pertanto efficace ed esecutivo, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come
sostituto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994,
n. 718; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile
1995 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre
1994, n. 770.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, come
si e' gia' detto, il Ministro per la funzione pubblica - nei previsti
trenta giorni e dopo aver sentite le confederazioni e le
organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul
piano nazionale - ha dato attuazione ai conseguenti adempimenti ai
fini della concreta operativita' della "Nuova disciplina dei
distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle
amministrazioni pubbliche":
decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995
concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770,
del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in
tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di
contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna
autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale
con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria";
decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995
concernente la "determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770,
del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in
tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di
contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna
autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale
con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria".
2) Istituti oggetto della nuova disciplina: soggetti che possono
usufruirne, strutture sindacali legittimate a farne richiesta,
procedura per l'autorizzazione, trattamento giuridico ed economico.
Nella normativa vigente in materia prima della entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre
1994, n. 770, pur nella sua eterogeneita' di fonti, nella sua
stratificazione nel tempo e nella sua diversita' di regolamentazione
nei diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico
impiego, erano previsti e disciplinati soltanto gli istituti
dell'aspettativa sindacale retribuita e dei permessi sindacali
retribuiti.
Gli istituti previsti dalla nuova disciplina recata dal predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, che
realizzano le misure apprestate dall'ordinamento per il sostegno
delle attivita' sindacali, sono ora: a) distacchi sindacali
retribuiti; b) permessi sindacali retribuiti; c) aspettative
sindacali non retribuite; d) permessi sindacali non retribuiti.
A) Con riferimento ai "distacchi sindacali retribuiti", la nuova
normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e'
contenuta, in particolare, negli articoli 2, 5 e 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.
In base al citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 770/1994:
il preesistente contingente complessivo delle aspettative
sindacali e dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali
cumulati per oltre duecentoventuno giorni lavorativi all'anno,
fruibili - "in base alla normativa di fonte legislativa e
regolamentare vigente al momento della stipulazione" dell'accordo
dell'8 aprile 1994 - in tutte le amministrazioni pubbliche (pari a
5.187 distacchi sindacali) e' stato ridotto del 50% (una ulteriore
riduzione del 5% dei distacchi sindacali e' prevista a partire dal 31
dicembre 1997);
e' stato determinato il nuovo contingente complessivo dei
distacchi sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni
pubbliche nel numero di 2.584 (la ulteriore riduzione del 5% decorre,
come si e' detto, dal 31 dicembre 1997).
Con il citato decreto del 5 maggio 1995, il Ministro per la
funzione pubblica ha provveduto:
alla determinazione e ripartizione dei 2.584 distacchi sindacali
per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico
impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione
collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la
dirigenza medica e veterinaria, sulla base dei criteri indicati
nell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 (diversa dimensione
ed articolazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche,
consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale
sindacalizzato);
alla ripartizione dei predetti distacchi sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale in rapporto al loro grado di
rappresentativita' accertata ai sensi della normativa vigente nel
pubblico impiego alla data della ripartizione, attribuendo, in
ciascuno dei richiamati comparti ed aree, il 90 per cento alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale ed il restante 10 per cento (nei limiti della relativa
capienza numerica) alle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale ed alla confederazione sindacale
maggiormente rappresentativa delle minoranze linguistiche tedesca e
ladina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 1978, n. 58. (Per la separata area di contrattazione della
dirigenza medica e veterinaria, i distacchi sindacali devono essere
attribuiti soltanto alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale).
Rappresentato quanto sopra si ritiene utile chiarire il concetto
dell'istituto del distacco sindacale retribuito, come disciplinato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.
Si premette che sostanzialmente i distacchi sindacali retribuiti
coincidono con le aspettative sindacali previste dalla normativa
precedente. La nuova denominazione in effetti ha inteso evidenziare
che, nel disciplinare la nuova normativa in materia di prerogative
sindacali, si e' pervenuti alla riduzione del 50 per cento delle
aspettative sindacali fruite complessivamente in base alla previgente
normativa, computando, oltre alle aspettative sindacali propriamente
dette (che comportano lo svolgimento dell'attivita' sindacale a tempo
pieno) anche altri analoghi istituti presenti nella medesima
previgente normativa (quali i permessi sindacali annuali ed i
permessi sindacali cumulati per oltre duecentoventuno giorni
lavorativi all'anno), che nella loro reale utilizzazione consentivano
di pervenire nei fatti alla stessa operativita' delle aspettative
sindacali.
I distacchi sindacali retribuiti, pertanto, comportano lo
svolgimento dell'attivita' sindacale a tempo pieno e,
conseguentemente, la sospensione dell'attivita' lavorativa per
l'intera durata del distacco stesso, che esaurisce i propri effetti -
come si ridira' anche nel seguito - al verificarsi della sua scadenza
in base ad apposita comunicazione alle amministrazioni interessate e
al Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione
o della organizzazione sindacale avente titolo, che a suo tempo ne
aveva richiesta l'autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994, i distacchi sindacali possono
essere autorizzati soltanto nei confronti di dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 29/1993, che "ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
Si sottolinea, a tale ultimo riguardo, che lo stesso comma 7 del
predetto art. 2 prevede la possibilita' che i distacchi sindacali
spettanti alle confederazioni sindacali (e pertanto non anche quelli
spettanti alle organizzazioni sindacali) "possono essere utilizzati
da dipendenti delle amministrazioni che ricoprono cariche sindacali
provinciali, regionali e/o nazionali, anche in altre organizzazioni
sindacali di categoria aderenti alle confederazioni" medesime. In
questa specifica fattispecie, quindi, ai fini dell'utilizzo del
distacco sindacale, non e' obbligatorio che il dipendente di una
amministrazione pubblica - che sia dirigente sindacale e che sia
posto in distacco sindacale nella quota di spettanza della
confederazione sindacale - svolga l'attivita' sindacale
esclusivamente nell'ambito della organizzazione sindacale di
categoria dell'amministrazione e del comparto di appartenenza, ma
puo' essere incaricato - fermo restando i requisiti soggettivi
richiesti - anche in attivita' sindacali di competenza della
confederazione sindacale richiedente, ovvero - come si e' detto - in
altre organizzazioni sindacali di categorie diverse, ma aderenti alla
stessa confederazione sindacale.
In mancanza di una simile previsione normativa per i distacchi
sindacali nella quota di spettanza delle organizzazioni sindacali, e'
di tutta evidenza che per tali distacchi sindacali non sussiste la
indicata possibilita' di utilizzazione del dirigente sindacale in
distacco sindacale in attivita' sindacali che non rientrino in quelle
della propria organizzazione sindacale di categoria, e quindi,
dell'amministrazione e del comparto di appartenenza.
Per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati alla richiesta
dei distacchi sindacali, l'art. 2, comma 6, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che le
relative richieste devono essere presentate alle amministrazioni di
appartenenza dei dipendenti pubblici - dirigenti sindacali dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale "aventi titolo". Con questa
ultima espressione ci si riferisce ai soggetti sindacali ai quali, in
applicazione dei commi 4 e 5 del citato art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, i distacchi
sindacali sono attribuiti - per ciascun comparto di contrattazione
collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area
di contrattazione collettiva per il personale con qualifica
dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria - dall'indicato
decreto del Ministro per la funzione pubblica.
In merito poi, alla procedura di autorizzazione dei distacchi
sindacali, tale procedura e' disciplinata nel dettaglio dallo stesso
comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 770/1994. Le amministrazioni pubbliche, a seguito della
richiesta di distacco sindacale di cui si e' detto, "curano gli
adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa
il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il provvedimento di
distacco entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta".
Si sottolinea al riguardo che il "preventivo assenso" della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e' finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti
soggettivi di legittimazione al distacco sindacale dei dirigenti
sindacali interessati, nonche' alla verifica dei contingenti numerici
e dei relativi riparti definiti dal citato decreto del Ministro per
la funzione pubblica tra i comparti ed aree di contrattazione
collettiva del pubblico impiego, e tra le confederazioni ed
organizzazioni sindacali aventi titolo. Il "preventivo assenso" in
parola "e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della
funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della
ricezione della richiesta".
In merito alla procedura di autorizzazione dei distacchi sindacali
retribuiti, al fine di renderla il piu' veloce ed efficace possibile
ed evitare che possa verificarsi una limitazione dei diritti e delle
conseguenti attivita' sindacali, si invitano le amministrazioni
pubbliche in indirizzo ad inoltrare via telefax, al massimo nei tre
giorni successivi alla richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la richiesta di
distacco sindacale avanzata dalla confederazione od organizzazione
sindacale avente titolo, in modo che il Dipartimento medesimo possa
provvedere, con il tempo utile necessario, alle verifiche di
competenza e fornire rapidamente il "preventivo assenso", sulla cui
base le stesse amministrazioni pubbliche interessate adotteranno nei
termini prescritti i provvedimenti di autorizzazione dei distacchi
sindacali retribuiti.
Si evidenzia, ancora, che ai sensi dello stesso comma 6 dell'art. 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994,
"entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco
sindacale in atto" mentre "possono avanzare richiesta di revoca in
ogni momento"; la conferma annuale e la richiesta di revoca devono
essere comunicate all'amministrazione interessata ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Tale norma, mentre non prevede alcun particolare e necessario
provvedimento nel caso della conferma, dispone invece che le predette
amministrazioni "adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo
caso di revoca".
Sempre con riferimento agli aspetti procedurali concernenti le
autorizzazioni dei distacchi sindacali retribuiti, si richiama
l'attenzione su alcune specificita' che riguardano in particolare il
comparto "Scuola" ed il comparto "Regioni-autonomie locali".
Per quanto riguarda il comparto "Scuola", l'art. 2, comma 6, ultima
parte, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
770/1994 prevede che "le richieste di distacco e di revoca, anche nel
caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro
dirigente sindacale, nonche' le conferme annuali, devono essere
presentate trenta giorni prima della data della formazione delle
classi per ciascun anno scolastico".
Per quanto riguarda, poi, il comparto "Regioni-autonomie locali",
l'art. 2, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 770/1994 prevede che "ai distacchi sindacali utilizzati
nel comparto "Regioni-autonomie locali" si applica il comma 2
dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68" e che "per
consentire i relativi adempimenti il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette copia dei preventivi assensi . . all'ANCI per il
personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per
il personale dipendente dalle province; all'UNCEM per il personale
dipendente dalle comunita' montane; all'Unioncamere per quanto
riguarda il personale delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; alla conferenza dei presidenti delle
regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni,
dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli istituti
autonomi per le case popolari".
Si ricorda che la citata norma del decreto-legge n. 8/1993 e della
legge n. 68/1993 prevede un "fondo annuale di solidarieta' per la
ridistribuzione tra comuni, province e comunita' montane degli oneri
finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per
il personale cui e' concessa l'aspettativa per motivi sindacali" (ora
da intendersi "distacco sindacale" a seguito della nuova normativa in
esame).
Relativamente, al trattamento giuridico ed economico dei distacchi
sindacali, si sottolinea che l'art. 2, comma 8, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone che "i
periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti
equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai
fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo
ordinario". L'art. 5, comma 1, dello stesso decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone, inoltre, che i
distacchi sindacali "sono retribuiti, con esclusione dei compensi e
delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni".
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 di determinazione e
ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
autorizzabili in ciascun comparto di contrattazione collettiva del
pubblico impiego ed in ciascuna autonoma separata area di
contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale
e per la dirigenza medica e veterinaria, cessano di operare - come
previsto dall'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994 - le aspettative sindacali
retribuite autorizzate in base alla normativa precedentemente vigente
in ciascuno dei predetti comparti ed aree.
Con la concreta operativita' della nuova disciplina in materia di
distacchi sindacali fruibili in tutte le amministrazioni pubbliche,
le confederazioni e le organizzazioni sindacali potrebbero - in
relazione alla indicata nuova attivazione della procedura di
autorizzazione dei distacchi sindacali - non avere l'agibilita' piena
dei predetti distacchi nella fase di prima attuazione della nuova
normativa (e cioe' nei primi trenta giorni).
Al fine di evitare che in tale fase possa verificarsi una
limitazione dei diritti e delle conseguenti attivita' sindacali, il
citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio
1995 ha disposto che, esclusivamente per la indicata fase
transitoria, operi un meccanismo che consenta la immediata
operativita' dei distacchi sindacali richiesti dalle confederazioni e
dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore di dirigenti
sindacali, da comprovare, nella richiesta, con apposita
autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi
richiesti e circa il rispetto del contingente numerico assegnato a
ciascuna delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali
aventi titolo, fermo restando le verifiche di competenza ed il
relativo provvedimento di autorizzazione da adottare
dall'amministrazione interessata con la procedura prevista dal comma
6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 ottobre 1994, n. 770; provvedimento che, nel caso di specie e
limitatamente ai primi trenta giorni di attuazione della nuova
normativa, una volta intervenuto spiega i suoi effetti a far data
dalla presentazione della richiesta, come in precedenza specificata,
del sindacato avente titolo.
B) Con riferimento ai "permessi sindacali retribuiti", la nuova
normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e'
contenuta in particolare negli articoli 3, 5 e 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.
In base al citato art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 770/1994:
il preesistente monte ore complessivo dei permessi sindacali, al
netto dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali
cumulati per oltre duecentoventuno giorni lavorativi all'anno,
fruibili - "in base alla normativa di fonte legislativa e
regolamentare vigente al momento della sottoscrizione" dell'accordo
dell'8 aprile 1994 - in tutte le amministrazioni pubbliche (pari a
3.942.294 ore di permessi sindacali) e' stato ridotto del 50%;
e' stato determinato il nuovo monte ore complessivo dei permessi
sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche nel
numero 1.971.497 ore.
Con il citato decreto del 5 maggio 1995, il Ministro per la
funzione pubblica ha provveduto:
alla determinazione e ripartizione del monte ore complessivo di
1.971.497 ore, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del
pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di
contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale
e per la dirigenza medica e veterinaria, "in relazione al numero dei
dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato";
alla definizione, per ciascuno dei predetti comparti ed aree, del
rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali "sulla base del
numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato".
A seguito della definizione del predetto rapporto percentuale
operato dal Dipartimento della funzione pubblica, ciascuna
amministrazione pubblica e, per il comparto "Scuola", ciascun
istituto, scuola e istituzione scolastica, entro trenta giorni dal
provvedimento emanato dal Ministro per la funzione pubblica di cui si
e' detto, individua il proprio monte ore dei permessi sindacali e lo
ripartisce "sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo", tra
le stesse organizzazioni sindacali aventi titolo con le modalita'
indicate nel comma 10 dell'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994.
Quest'ultima ripartizione va effettuata dalle singole
amministrazioni (nel comparto "Scuola" da ciascun istituto, scuola e
istituzione scolastica) attribuendo il 10% in parti uguali a tutte le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella
amministrazione ed il restante 90 per cento alle predette
organizzazioni sindacali in proporzione al grado di
rappresentativita' accertato in base al numero delle deleghe
sindacali risultante al 31 gennaio di ogni anno, sino alla
definizione di nuovi criteri di rappresentativita' anche elettiva.
Rappresentato quanto sopra, si ritiene utile chiarire il concetto
dell'istituto del permesso sindacale retribuito, come disciplinato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.
I permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, sono di
volta in volta autorizzati "salvo che non ostino eccezionali e
motivate esigenze di servizio", dall'amministrazione di appartenenza
del dirigente sindacale interessato, per lo svolgimento di una
attivita' sindacale limitata ad un preciso arco temporale. Tali
permessi sindacali possono essere fruiti da ciascun dirigente
sindacale legittimato nel limite del monte ore complessivo spettante
a ciascuna organizzazione sindacale avente titolo, e con il duplice
limite soggettivo mensile di non piu' di "quattro giorni lavorativi"
e, in ogni caso, di non piu' di "24 ore lavorative". Nel comparto
"Scuola", "per assicurare la continuita' didattica, evitare aumento
di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro tra il
personale in servizio", i limiti soggettivi dei permessi sindacali
retribuiti sono stabiliti in misura diversa: tali permessi "non
possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni caso,
dodici giorni in ciascun anno scolastico".
I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994 individuano i dipendenti pubblici
che hanno titolo a fruire dei permessi sindacali retribuiti: i
rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla
contrattazione decentrata ed i dirigenti sindacali non collocati in
distacco sindacale (avendone i requisiti soggettivi richiesti). Tali
permessi sindacali devono essere utilizzati "per l'espletamento del
loro mandato" e "anche per la partecipazione a trattative sindacali,
a convegni e congressi di natura sindacale".
E' da evidenziare che i soggetti sindacali legittimati alla
richiesta dei permessi sindacali retribuiti sono le stesse strutture
sindacali cui appartengono i dirigenti sindacali che hanno titolo ad
usufruirne.
Per quanto riguarda, la procedura di autorizzazione dei permessi
sindacali retribuiti, tale procedura e' disciplinata nel dettaglio
dall'art. 3, comma 5, ultima parte, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994: "i dirigenti sindacali che
intendano fruire di permessi sindacali . .. devono darne
comunicazione scritta almeno tre giorni prima e in casi eccezionali
almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza
avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale
salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio".
Si evidenzia, altresi', che il successivo comma 6 del medesimo art.
3, dispone che "e' vietata ogni forma di cumulo di permessi
sindacali, giornalieri od orari, in tutti i comparti di
contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome
separate aree di contrattazione collettiva per il personale
dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria".
In merito alla utilizzazione dei permessi sindacali, si richiama
l'attenzione sulla specifica disposizione del comma 11 dell'art. 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in
base alla quale "l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali . .
deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di
appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della
organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso.
Il predetto dirigente provvedera' ad informare il capo del personale
dell'amministrazione".
Sempre sotto il profilo procedurale, si richiama nuovamente la
particolare attenzione delle amministrazioni in indirizzo sul fatto
che, in applicazione del citato decreto del Ministro per la funzione
pubblica del 5 maggio 1995, ciascuna amministrazione, sulla base del
rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali definito da detto
provvedimento, deve individuare entro i successivi trenta giorni "il
monte ore dei permessi sindacali da ripartire tra le organizzazioni
sindacali aventi titolo. La ripartizione e la definizione del
rapporto dipendenti-permessi sindacali sono effettuate sulla base del
numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato,
risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente al provvedimento di
riparto". In proposito si e' gia' detto in precedenza degli
adempimenti procedurali previsti dal comma 10 dell'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.
Relativamente, infine, al trattamento giuridico ed economico dei
permessi sindacali retribuiti, si sottolinea che l'art. 3, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994
dispone che "i permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati
al servizio prestato nell'amministrazione". L'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone inoltre che
i permessi sindacali in argomento "sono retribuiti, con esclusione
dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di
quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni".
C) Con riferimento alle "aspettative sindacali non retribuite" la
nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche e' contenuta, in particolare, negli articoli 4, 5 e 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
770.
Con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 770/1994 e' stato esteso al settore del pubblico impiego
l'istituto delle "aspettative sindacali non retribuite", disciplinato
finora nel solo settore privato dall'art. 31 della legge n. 300/1970
(c.d. "Statuto dei lavoratori"). Il comma 1 del citato art. 4
dispone, infatti, che "i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie
confederazioni e organizzazioni sindacali possono fruire di
aspettative sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300".
Il concetto dell'istituto delle aspettative sindacali non
retribuite, come si e' anticipato, e' lo stesso di quello gia'
illustrato per i distacchi sindacali retribuiti. Anche le aspettative
sindacali non retribuite, cosi' come i distacchi sindacali,
comportano lo svolgimento dell'attivita' sindacale a tempo pieno e,
conseguentemente, la sospensione dell'attivita' lavorativa per
l'intera durata dell'aspettativa sindacale stessa, che esaurisce i
propri effetti - come si dira' anche nel seguito - al verificarsi
della sua scadenza in base ad apposita comunicazione alle
amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica da parte della
confederazione o della organizzazione sindacale avente titolo, che a
suo tempo ne aveva richiesta l'autorizzazione.
Ai sensi del riportato comma 1 dell'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, le "aspettative
sindacali non retribuite" possono essere autorizzate soltanto nei
confronti di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'art. 1, comma 2, dei decreto legislativo n. 29/1993 "che
ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie
confederazioni e organizzazioni sindacali".
A differenza dei "distacchi sindacali retribuiti" - per i quali il
comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 770/1994 dispone che possono essere distaccati soltanto i
dipendenti pubblici "che ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale", in quanto, ai
sensi dello stesso art. 2, soltanto tali sindacati partecipano alla
ripartizione dei distacchi sindacali in parola - per le "aspettative
sindacali non retribuite" l'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994 richiede che per fruire di tali
aspettative sindacali i dipendenti pubblici debbono ricoprire una
carica "in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni
e organizzazioni sindacali", senza alcuna specificazione che si debba
trattare di sindacati nei cui confronti sia stato accertato il
possesso del requisito della maggiore rappresentativita' sul piano
nazionale.
Si evidenzia, inoltre, che il citato art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 non dispone alcun
limite numerico per le "aspettative sindacali non retribuite", ne',
conseguentemente, alcun provvedimento di determinazione e di
ripartizione da operarsi da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i diversi
comparti ed aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego e
per i diversi sindacati operanti nell'ambito delle amministrazioni
pubbliche.
In merito poi alla procedura di autorizzazione delle "aspettative
sindacali non retribuite" tale procedura e' disciplinata nel
dettaglio dal comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994: le amministrazioni pubbliche, a
seguito della richiesta di aspettativa sindacale non retribuita di
cui si e' detto, "curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per
ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -
ed emanano il provvedimento di aspettativa entro il termine massimo
di trenta giorni dalla richiesta".
Si sottolinea al riguardo che il "preventivo assenso" della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e' finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti
soggettivi di legittimazione all'aspettativa sindacale non retribuita
dei dirigenti sindacali interessati (e non anche, per i motivi gia'
detti, dei contingenti numerici, come e' invece previsto per i
"distacchi sindacali retribuiti") ed "e' considerato acquisito
qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro
venti giorni dalla data di ricezione della richiesta".
Anche in merito alla procedura di autorizzazione delle aspettative
sindacali non retribuite si sottolinea la necessita' che le
amministrazioni pubbliche in indirizzo inoltrino via telefax, al
massimo nei tre giorni successivi alla richiesta, al Dipartimento
della funzione pubblica, la richiesta di aspettativa sindacale non
retribuita avanzata dalla confederazione o dalla organizzazione
sindacale avente titolo, in modo che il dipartimento medesimo possa
provvedere, con il tempo utile necessario, alla verifica di
competenza e fornire rapidamente il "preventivo assenso", sulla cui
base le amministrazioni pubbliche interessate adotteranno, nei
termini prescritti, i provvedimenti di autorizzazione delle
aspettative sindacali non retribuite.
Come per i distacchi sindacali retribuiti, anche per le aspettative
sindacali non retribuite e' poi previsto che "entro il 31 gennaio di
ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali
comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto" e
che "possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento". La
conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate
all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, "che adottano i
conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca".
Sempre con riferimento agli aspetti procedurali concernenti le
autorizzazioni delle aspettative sindacali non retribuite, si
richiama la particolare disposizione dell'art. 4, comma 2, ultima
parte, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
770/1994 riguardante il comparto "Scuola", in ordine al quale - come
gia' ricordato anche per i distacchi sindacali retribuiti - e'
previsto che "le richieste di aspettativa e di revoca, anche nel caso
in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente
sindacale, nonche' le conferme annuali, devono essere presentate
almeno trenta giorni prima della data della formazione delle classi
per ciascun anno scolastico".
Si richiama, infine, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994,
che espressamente dispone che "le aspettative sindacali di cui
all'art. 4 .. non sono retribuite ai sensi dell'art. 3, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformita' all'art. 31
della legge 20 maggio 1970, n. 300". In conclusione tali aspettative
sindacali - e per la durata delle stesse - non comportano alcuna
forma di retribuzione a carico delle amministrazioni pubbliche.
D) Con riferimento ai "permessi sindacali non retribuiti", la
nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche e' contenuta, in particolare, negli articoli 4, 5 e 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n.
770.
Come gia' si e' detto per le aspettative sindacali non retribuite,
con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
770/1994 e' stato esteso al settore del pubblico impiego anche
l'istituto dei "permessi sindacali non retribuiti", disciplinato
finora nel solo settore privato dall'art. 24 della legge n. 300/1970
(c.d. "Statuto dei lavoratori"). Il comma 3 del citato art. 4
dispone, infatti, che "i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 3, comma 1 (n.d.r. "i rappresentanti delle strutture
sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata") possono
fruire - con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art.
3 - di permessi sindacali ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio
1970, n. 300, per la partecipazione a trattative sindacali, a
congressi e convegni di natura sindacale, oltre il monte ore
determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del citato art. 3".
Il concetto dell'istituto dei "permessi sindacali non retribuiti"
e', in effetti, lo stesso gia' illustrato per i permessi sindacali
retribuiti, con la precisazione che quelli non retribuiti possono
essere autorizzati e fruiti "oltre il monte ore determinato ai sensi
dei commi 8, 9 e 10 del citato art. 3" (di cui si e' gia' detto in
precedenza), ma soltanto "per la partecipazione a trattative
sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale".
Il riportato comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994 precisa inoltre che "i permessi
sindacali non retribuiti" possono essere fruiti "con le modalita' di
cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3" del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
In base a tale precisazione, quindi anche i permessi sindacali non
retribuiti - fermo restando quanto gia' chiarito circa la
finalizzazione degli stessi ("partecipazione a trattative sindacali,
a congressi e convegni di natura sindacale") ed il superamento del
monte ore determinato per i permessi sindacali retribuiti - possono
essere giornalieri o orari e devono essere autorizzati di volta in
volta, "salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di
servizio", dall'amministrazione di appartenenza del dirigente
sindacale interessato. Tali permessi sindacali possono inoltre essere
fruiti da ciascun dirigente sindacale legittimato con il duplice
limite soggettivo mensile di non piu' di "quattro giorni lavorativi"
e, in ogni caso, di non piu' di "24 ore lavorative". Nel comparto
"Scuola", come si e' gia' detto a proposito dei permessi sindacali
retribuiti, i limiti soggettivi - al fine di "assicurare la
continuita' didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa
distribuzione del lavoro tra il personale in servizio" - sono
stabiliti in misura diversa: "non possono superare mensilmente tre
giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni in ciascun anno
scolastico".
E' da evidenziare che i soggetti sindacali legittimati alla
richiesta dei permessi sindacali non retribuiti sono le stesse
strutture sindacali cui appartengono i dirigenti sindacali che hanno
titolo ad usufruirne e cioe' "i rappresentanti delle strutture
sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata". Cio'
significa che non tutti i sindacati presenti in una amministrazione
pubblica possono richiedere i permessi sindacali non retribuiti, ma
soltanto quelli che - ai sensi della normativa vigente per ciascun
comparto ed autonoma separata area di contrattazione collettiva del
pubblico impiego - hanno "titolo alla contrattazione decentrata".
Come per i permessi sindacali retribuiti, anche per i permessi
sindacali non retribuiti occorre osservare le stesse procedure di
autorizzazione: i dirigenti sindacali che intendono fruire di
permessi sindacali non retribuiti devono darne comunicazione scritta
almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno 24 ore prima,
tramite le strutture sindacali di appartenenza avente titolo.
L'amministrazione autorizza salvo che non ostino eccezionali e
motivate esigenze di servizio.
In merito alla utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti
trova applicazione la stessa disposizione di cui si e' gia' detto per
i permessi sindacali retribuiti prevista dall'art. 3, comma 11, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in
base alla quale "l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali . .
deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di
appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della
organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso.
Il predetto dirigente provvedera' ad informare il capo del personale
dell'amministrazione".
Anche per i permessi sindacali non retribuiti si evidenzia che, ai
sensi del comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994, "e' vietata ogni forma di cumulo
di permessi sindacali, giornalieri e orari, in tutti i comparti di
contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome
separate aree di contrattazione collettiva per il personale
dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria".
Si richiama, infine, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma
3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994,
che espressamente dispone che "i permessi sindacali previsti
dall'art. 4 .. non sono retribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformita' all'art. 24
della legge 20 maggio 1970, n. 300". In conclusione, tali permessi
sindacali - e per la durata degli stessi - non comportano alcuna
forma di retribuzione a carico delle amministrazioni pubbliche.
3. Adempimenti delle amministrazioni. Responsabilita'.
L'art. 6 (norma finale) del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, ha diverse finalita',
prevedendo in particolare una serie di adempimenti da parte delle
amministrazioni pubbliche e specifiche responsabilita' in caso di
inadempimento.
Innanzitutto, il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone l'estensione della
disciplina di riduzione dei contingenti delle aspettative e dei
permessi sindacali in atto - nelle stesse decorrenze e misure
realizzate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri - alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del
decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni (Enti
lirici ed istituzioni concertistiche, ASI, Unioncamere, ENEA, ANAV,
RAI, ICE, CONI, Ente EUR), precisando che dette aziende ed enti sono
tenute a comunicare i relativi provvedimenti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Nel richiamare gli specifici aspetti di responsabilita', di cui si
dira' anche in seguito, si resta in attesa di ricevere i
provvedimenti con i quali le predette aziende ed enti hanno
provveduto ad ottemperare alla indicata disposizione normativa.
Il citato art. 6 prevede, poi, a carico delle amministrazioni
pubbliche una serie di adempimenti documentali, anche per consentire
al Dipartimento della funzione pubblica la pubblicazione dei dati sui
distacchi, aspettative e permessi sindacali, in allegato alla
relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica
amministrazione.
Per i dati riferiti all'anno 1994 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha emanato la direttiva-circolare n. 2/95 del 13 gennaio
1995, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995),
integrata dalla direttiva-circolare n. 10/95 del 25 marzo 1995
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 1995). Si e'
in attesa che le amministrazioni pubbliche inviino i richiesti dati,
con le modalita' indicate in detta direttiva-circolare, evidenziando
anche che "nell'allegato alla relazione annuale al Parlamento sullo
stato della pubblica amministrazione, sara' particolare cura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare - per tutte le
conseguenze ed effetti che ne possono discendere circa la valutazione
generale della corretta gestione della cosa pubblica - anche l'elenco
delle amministrazioni pubbliche inadempienti e di quelle che
forniscono dati incompleti".
Al riguardo si evidenzia che il comma 4 dell'art. 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede, nel caso
di mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche, la
possibilita' di disporre ispezioni da parte del Dipartimento della
funzione pubblica e una serie di interventi di carattere
sanzionatorio (la non autorizzazione alla modifica delle piante
organiche, la non autorizzazione alla assunzione di personale, il non
trasferimento di personale per mobilita', il non rilascio di assensi
preventivi per distacchi sindacali retribuiti e per aspettative
sindacali non retribuite), oltre che la personale responsabilita' del
funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato
dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 770/94 disciplina, inoltre, la procedura da osservare per
la revisione, a domanda della parte pubblica o di quella sindacale,
della normativa sulla materia oggetto dell'accordo sottoscritto l'8
aprile 1994 e recepita nello stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994 (richiesta almeno sei mesi prima
della data di scadenza dei primi quattro anni di applicazione della
nuova normativa e, successivamente, almeno sei mesi prima di ogni
quadriennio).
Nel sottolineare, infine, le disposizioni sulla responsabilita'
dirigenziale di cui agli articoli 20 e 59 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si
mette in evidenza la specifica disposizione contenuta in proposito
nel comma 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 770/1994: "i dirigenti che dispongono o consentono
l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in
violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
Le eventuali violazioni - conseguenti a dolo o colpa grave -
concretano una violazione penale, oltre che responsabilita'
disciplinare, e amministrativa-contabile.".
Anche l'art. 7 (norme transitorie) del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, prevede particolari
adempimenti, di carattere transitorio, da parte delle amministrazioni
pubbliche. Tali adempimenti riguardano, in sostanza, particolari
misure di temporanea tutela dei dipendenti, gia' usufruenti di
aspettative sindacali, che riprendono a prestare servizio a seguito
della riduzione del numero delle aspettative medesime, intervenuta
proprio per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 770/1994.
Innanzitutto il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che "il dipendente che
riprende servizio a seguito della riduzione del numero delle
aspettative retribuite .. puo' essere, a richiesta, trasferito - con
precedenza rispetto agli altri richiedenti - a posto disponibile di
altra sede della propria o di altra amministrazione dello stesso
comparto, quando dimostri di aver svolto attivita' sindacale e di
aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta".
Tale trasferimento, per esplicita previsione del comma 2 del
medesimo art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 770/1994 "non puo' avere luogo in uffici o amministrazioni che non
abbiano proceduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche ai
sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
Inoltre, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, "il
dipendente trasferito .. e' collocato nel ruolo dell'amministrazione
ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianita' di
qualifica e conserva, ove piu' favorevole, il trattamento economico
in godimento all'atto di trasferimento mediante attribuzione "ad
personam" della differenza con il trattamento economico previsto per
la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento
a seguito dei futuri miglioramenti economici".
Si mette, infine, in particolare evidenza la disposizione del comma
4 dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 770/1994, in base alla quale "il dipendente trasferito .. non puo'
essere discriminato per l'attivita' in precedenza svolta quale
dirigente sindacale. Esso non puo' essere assegnato ad attivita' che
facciano sorgere conflitti di interesse con l'attivita' sindacale
svolta".
I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i
presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i
commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati,
ciascuno nel proprio ambito di competenza, di portare la presente
direttiva a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati od
associati, con la tempestivita' che il caso richiede e di sollecitare
la piu' rapida attuazione della normativa in argomento.
Il Ministro: FRATTINI
Registrata alla Corte dei conti l'11 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 245