Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento per i Rapporti Internazionali
Reparto I: Relazioni Scientifiche
e Progetti di Cooperazione Internazionale

Circolare n. 12/1999

Posiz. 140.0 - Prot. N. 020853

Roma, 19 marzo 1999

Ai Rettori delle Universitą e dei Politecnici

Ai Presidenti e ai Dirigenti degli Enti
e Istitutizioni Pubbliche di Ricerca

A tutti i Dirigenti e Direttori
delle Unitą Organiche e Strutture del CNR

LORO SEDI

Oggetto: Programma CNR/Universitą/Istituzioni scientifiche pubbliche italiane ed Istituzioni di ricerca straniere: mobilitą di breve durata (Short-Term Mobility) - anno 1999

Si trasmette il Disciplinare relativo al Programma di scambi internazionali per la mobilitą di breve durata (All. 1) rivolto agli studiosi che, operando sia presso il CNR che presso Universitą e altre istituzioni  pubblichedi ricerca, intendono partecipare ad attivitą di ricerca scientifica e tecnologica di interesse del CNR da svolgersi presso Universitą e Istituzioni scientifiche straniere. Il programma consente inoltre brevi visite di ricercatori stranieri di alta qualificazione scientifica ed appartenenti ad istituzioni di ricerca di elevato prestigio scientifico. Detto Programma č finalizzato alla collaborazione scientifica tra Istituzioni di ricerche italiane e straniere di elevato livello, nell'interesse esclusivo della ricerca scientifica nel nostro Paese.

Il CNR procederą alla verifica dei requisiti di ammissibilitą delle proposte e alla valutazione della validitą scientifica dei Programmi che devono risultare di interesse del CNR in quanto correlati a tematiche afferenti le attivitą di ricerca dei singoli Comitati dell'Ente (All. 1 del Disciplinare).

La valutazione scientifica dei programmi proposti  sarą effettuata da apposito Comitato di esperti nominato dal CNR e la durata dei soggiorni per lo svolgimento degli stessi sarą stabilita dal Comitato medesimo.

Le domande saranno prese in considerazione, in osservanza dei principi predetti, limitatamente agli stanziamenti previsti in bilancio per l'anno 1999 per il Programma in oggetto; il termine ultimo di inizio dei relativi soggiorni č fissato al 31/12/1999.

Saranno a carico del CNR le spese di viaggio e di soggiorno degli studiosi (*), il cui periodo di permanenza all'estero non potrą essere inferiore a 21 gg. nč superiore a 60 gg. Per i visitatori stranieri il periodo di permanenza in Italia non potrą essere inferiore a 10 gg. nč superiore a 30 gg.

Eventuali spese assicurative contro infortuni e/o rischi di malattia connesse all'attivitą di ricerca saranno a totale carico dell'interessato beneficiario.

Le domande per accedere al Programma dovranno pervenire al CNR secondo i requisiti e le modalitą del Disciplinare:

- nel caso di studiosi italiani che si recano presso Istituzioni di ricerca straniere, la proposta deve essere presentata non meno di due mesi nč pił di tre mesi prima della data di inizio del soggiorno;

- nel caso di visite di studiosi stranieri presso Istituzioni di ricerca italiane la proposta deve essere presentata non meno di tre mesi nč pił di sei mesi prima della data di inizio della visita.

La domanda di partecipazione, redatta su apposito schema (All. 2 del Disciplinare) e corredata dei titoli e della documentazione richiesti, deve essere indirizzata ed inviata (a mezzo raccomandata, posta celere, corriere) al CNR - Dipartimento per i Rapporti Internazionali - Reparto I - Relazioni Scientifiche e Progetti di Cooperazione Internazionale, Piazzale Aldo Moro, n. 7 - 00185 Roma. Farą fede per la data di arrivo il timbro dell'Ufficio accettazione del CNR.

Si rende noto che le informazioni inerenti il Programma Short-Term Mobility 1999 sono contenute nella pagina WEB del CNR alla voce "Attivitą internazionali" e che per eventuali comunicazioni si potrą fare riferimento ai seguenti recapiti:
tel. 0649933130-3664-3002, fax 0649932905-064469833, posta elettronica l.ventura@dcrire.cnr.it.

(*) Il trattamento economico dovuto a copertura delle spese di soggiorno all'estero č stato modificato rispetto ai Disciplinari degli anni precedenti (vedi art. 5 del Disciplinare allegato)

IL PRESIDENTE