Allegato - Circolare n. 15/1998

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Oggetto: Direttiva generale per la predisposizione dei Bandi delle Borse di Studio a livello centrale e decentrato dell'Ente e relative istruzioni operative

Il Consiglio di Presidenza, nella riunione in data 30 aprile 1998, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 225

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

DIRETTIVA GENERALE AGLI UFFICI DELL'ENTE PER LA
GESTIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Il numero delle borse di studio da mettere a concorso per l'interno e per l'estero, la loro durata, i rinnovi, il loro importo, l'eventuale maggiorazione forfettaria per spese di viaggio, le discipline o i gruppi di discipline per le quali debbono essere assegnate sono determinati annualmente con delibera del Consiglio di Presidenza, sentiti i Comitati Nazionali di consulenza, sulla base anche delle richieste programmate avanzate da Direttori degli Organi di Ricerca. Qualora la spesa della borsa gravi su fondi esterni, i Direttori degli Organi di ricerca, siano essi funzionari delegati che ordinatori primari di spesa, in sede di redazione del proprio bilancio di previsione, dovranno indicare il numero delle borse, le discipline o i raggruppamenti di discipline, gli importi complessivi e i rinnovi. Le borse possono essere bandite a livello centrale o decentrato. Esse sono conferite in seguito a pubbliche selezioni per titoli, eventualmente integrati da colloquio. Le borse sono bandite e conferite con provvedimento del Dirigente del competente Ufficio della Sede Centrale ovvero del Direttore dell'Organo di ricerca se a livello decentrato. Le borse finanziate con fondi esterni e non prevedibili all'inizio dell'esercizio finanziario possono essere autonomamente bandite dal Direttore competente nel corso dell'esercizio dandone comunicazione al Consiglio di Presidenza, tramite l'Ufficio competente della Sede Centrale.

  1. Bando tipo
    I singoli bandi stabiliscono la durata, l'importo e le modalità di un eventuale rinnovo delle borse la cui durata complessiva non potrà essere comunque superiore a tre anni; ogni eventuale rinnovo è disposto per la stessa durata iniziale. I bandi, predisposti secondo lo schema tipo allegato (
    All. 1), che fa parte integrante della presente, sono emanati, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Direttori degli Organi di Ricerca del C.N.R. o dal competente Dirigente della Sede centrale del C.N.R. (di seguito denominati Direttori) e sono pubblicati, a cura dell'Ufficio competente della Sede centrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
    Qualora si ritenesse necessario apportare delle precisazioni od integrazioni ai bandi da emanare rispetto allo schema di bando tipo, i Direttori sono autorizzati a provvedere nel rispetto, comunque, dell'impostazione generale del bando tipo e della legittimità dello stesso.
    I Direttori sono responsabili delle eventuali modificazioni che alterino o stravolgano i contenuti del bando tipo tanto da rendere illegittimo il bando da loro emanato.
  2. Commissione giudicatrice
    La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore competente ed è composta da tre a sette membri e da un segretario scelto fra il personale del CNR.
    E' in facoltà del Direttore prevedere nel bando, in relazione a più raggruppamenti di borse, più commissioni esaminatrici.
    Ai fini della trasparenza amministrativa, la commissione viene nominata successivamente alla data della scadenza della presentazione delle domande. Gli atti della commissione esaminatrice vengono verificati dal Direttore il quale accerta la loro conformità alle prescrizioni del bando.
    Nel caso che il Direttore rilevi nell'operato della commissione difformità rispetto alle disposizioni del bando, dispone il rinvio degli atti alla commissione stessa affinché provveda a renderli conformi a norma.
    Una volta verificata la conformità, il Direttore competente provvede ad emettere il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito.
  3. Domanda di partecipazione e documentazione
    La verifica della regolarità formale delle domande è demandata dal Direttore competente al proprio ufficio che cura l'istruttoria.
    Nell'ipotesi in cui emergano elementi di incertezza circa l'ammissione di qualche candidato, l'ammissione è disposta con riserva.
    La riserva viene sciolta dal Direttore, una volta ultimata la selezione. La eventuale non ammissione è disposta dal Direttore, mediante motivata comunicazione da far pervenire all'interessato.
  4. Pagamenti
    I pagamenti sono effettuati in rate mensili. La prima rata è erogata dopo che il titolare della borsa ha iniziato ad usufruirne presso la sede prescelta. Le successive rate sono erogate anticipatamente.
    Qualora il borsista, una volta iniziata la borsa, rinunci alla stessa o venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dal bando dovrà restituire le rate non maturate.
    La richiesta di restituzione delle rate dovrà essere effettuata dal Direttore competente come parimenti, a cura dello stesso Direttore, dovranno essere emessi i decreti di accertamento delle somme da restituire.
    Qualora la borsa abbia una durata non eccedente i quattro mesi, il pagamento avviene in un'unica soluzione.
    In tal caso i Direttori provvederanno a modificare l'articolo specifico del bando tipo.
  5. Disposizioni particolari per le borse per laureandi italiani, borse di ricerca per stranieri e borse da usufruirsi all'estero
    a)
    - Borse laureandi italiani
    Allo scopo di favorire l'avviamento alle attività di ricerca scientifica di giovani spiccatamente capaci, possono essere conferite borse di studio a laureandi italiani.
    L'assegnatario della borsa è tenuto, a pena di decadenza dalla borsa stessa, a svolgere una tesi di laurea, su di un tema preventivamente approvato da un professore di università o istituto superiore, nell'ambito degli indirizzi di ricerca promossi dal C.N.R.
    La durata massima delle borse per laureandi è fissata in un anno. Pertanto il bando tipo dovrà essere modificato tenendo conto di quanto sopra.
    b)
    - Borse di ricerca per stranieri
    Possono essere istituite borse per ricercatori stranieri. Gli assegnatari delle borse di ricerca per stranieri devono stabilirsi, per l'intero periodo di godimento della borsa, nel luogo ove ha sede l'organo di ricerca presso il quale la borsa deve essere utilizzata. Il Direttore competente provvederà ad adeguare lo schema di bando tipo di cui sopra, secondo le predette disposizioni particolari e secondo la peculiarità della borsa da conferire.
    c)
    - Borse da usufruirsi all'estero
    Il pagamento delle borse di studio da usufruirsi presso Istituti o laboratori esteri è effettuato in rate anticipate bimestrali. La prima rata è erogata prima della partenza per l'estero del beneficiario ed è integrata da eventuale maggiorazione forfettaria per spese di viaggio, dal luogo della residenza al luogo della ricerca. Le rate successive sono erogate per il tramite delle rappresentanze consolari italiane competenti.
    Per tali borse potrà essere previsto un premio finale.
    La loro durata minima è di 6 mesi e quella massima di 12 mesi. L'importo delle borse è predeterminato a seconda se il beneficiario sia provvisto o sprovvisto di altro reddito da lavoro.
    Il Direttore competente provvederà ad adeguare lo schema di bando tipo di cui sopra, secondo le predette disposizioni particolari in quanto tali modalità devono essere rese note ai terzi interessati.
  6. Precisazioni varie
    Il termine massimo di utilizzazione della graduatoria della selezione non potrà essere superiore a sei mesi dalla data della approvazione della graduatoria stessa per le borse in Italia e a dodici mesi per quelle da usufruirsi all'estero.
    I Direttori responsabili dovranno vigilare affinché l'attività del borsista non sia espletata con le modalità proprie del rapporto di lavoro subordinato (in particolare il borsista non è tenuto all'osservanza dell'orario di lavoro effettuato presso la sede di fruizione della borsa).
    Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella L. 29.12.41 n. 1659 e D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL).
    Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del CNR per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle attività connesse con la fruizione delle borse stesse.
  7. Procedure accentrate
    Nelle more del completo decentramento delle borse in questione, i pagamenti di quelle bandite a livello locale sono effettuati dalla Sede Centrale.
    Con apposita circolare del Dipartimento del Personale saranno impartite istruzioni agli Organi di Ricerca concernenti le modalità e procedure per l'attivazione dei pagamenti a livello centralizzato.
    Così anche resta per il momento accentrata, per la loro peculiarità, la completa gestione delle borse NATO, borse all'estero e delle borse di ricerca per stranieri.
  8. Entrata in vigore
    La presente direttiva ha effetto dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera di abrogazione del "Regolamento per il conferimento delle Borse di studio, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri" (DPCNR del 25.11.91 n. 11818) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.91.
  9. Sono abrogate tutte le precedenti deliberazioni che disciplinano la materia.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE