All. 1 - Circolare n. 15/1998

SCHEMA TIPO DI BANDO BORSE DI STUDIO PER L'ITALIA

C.N.R.

(BANDO N. .............)

PUBBLICA SELEZIONE A ........... BORSE DI STUDIO PER LAUREATI PER RICERCHE NEL CAMPO DELLE DISCIPLINE AFFERENTI AL COMITATO NAZIONALE PER .........................

Il Direttore del ...............................................

- Viste le delibere del Consiglio di Presidenza del ..../..../.... ;

- viste le delibere del Consiglio di Presidenza in data ........ e della Giunta Amministrativa...............

DISPONE

Art. 1

E' indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, a n. ....... borsa/e di studio per laureati, per l'effettuazione di studi e ricerche nel campo delle discipline afferenti il Comitato Nazionale ...........................................................................

da usufruirsi presso .............................................................

nell'ambito della seguente tematica: .......................................

titolo di studio richiesto: .......................................................

(in alternativa)

da usufruirsi secondo le specifiche indicate nell' "Allegato A" che costituisce parte integrante del presente bando.
I candidati possono concorrere ad un solo raggruppamento di borse identificato nell' "Allegato A" dal numero di codice.

La borsa di studio dell'importo di L. ........................ lorde mensili ha la durata di mesi ....... ed è rinnovabile per la stessa durata (in alternativa) e non è rinnovabile

Art. 2

La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, nè con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la loro fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con o senza assegni nonché con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea con o senza assegni. La borsa non può essere cumulata neppure con lo stipendio o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR. All'assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi inerenti la sua attività, è corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, VII livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'istituzione (sia essa del CNR o diversa dal CNR) presso la quale viene fruita la borsa.

Art. 3

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione Europea che alla data di scadenza del presente bando:

a)
abbiano conseguito la laurea presso Università o Istituti Superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso Università o Istituti Superiori stranieri dichiarata equivalente da una Università o Istituto Superiore italiano o dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST); (Nota 1)
b)
che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di età.
I cittadini dell'Unione Europea devono stabilirsi per l'intero godimento del periodo della borsa nella sede di fruizione della stessa. Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di I e II fascia e categorie equiparate né i ricercatori universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.
Può partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola, che può usufruire della borsa previa autorizzazione del competente Provveditorato agli studi, secondo la loro specifica normativa.

Nota 1:
Di volta in volta possono essere previsti anche altri requisiti per la partecipazione alla selezione quali ad esempio: anzianità di laurea, precedenti attività di ricerca ecc.

Art. 4

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata e inviata al: Consiglio Nazionale delle Ricerche ............................................................................................................ entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al 1° giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Della domanda presentata a mano al .......................................... durante l'orario di lavoro è rilasciata ricevuta.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  1. Certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo;
  2. Tesi di laurea;
  3. Dichiarazione di accettazione del candidato da parte del responsabile dell'Istituzione scientifica presso la quale lo stesso candidato intende svolgere la ricerca;
  4. I lavori che il candidato intende presentare, con relativo elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il nome di eventuali collaboratori;
  5. Programma particolareggiato di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa;
  6. Curriculum "vitae et studiorum";
  7. L'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e il numero dei bando al quale il candidato intende partecipare.
Non si terrà conto dei documenti e delle domande inviate o consegnate dopo il termine dei 40 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati presentati in sostituzione di bozze di stampa.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), e 5) del presente articolo.

Art. 5

I candidati sono giudicati da una commissione (in alternativa) più commissioni.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresì, in via preliminare, se i candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da riservare a tale prova, nonché il punteggio minimo che i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato in via preliminare previsto dalla commissione il colloquio, la stessa provvede a sottoporre a colloquio i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, ai quali va indirizzata apposita convocazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 15 giorni di preavviso. Nessun rimborso è dovuto dall'Ente ai candidati che sostengano il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei candidati.
(In alternativa solo nel caso in cui esistano più raggruppamenti, la commissione/le commissioni presenterà graduatorie distinte per ogni raggruppamento)
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con sottoscrizione in ogni pagina del Presidente, dei componenti e del segretario.

Art. 6

Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi.
A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:
a) dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio;
b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio della attività di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilità di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa può essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base alla disponibilità finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore a quello inizialmente previsto.

Art. 7

Il Direttore competente provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione restituendogli nel contempo, parte della documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad eccezione della seguente documentazione:
  1. certificato di laurea;
  2. dichiarazione di accettazione del responsabile dell'istituzione scientifica;
  3. programma di ricerca;
  4. elenco dei titoli presentati;
  5. elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
  6. curriculum "vitae ed studiorum'.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche decadono dalla borsa.
Il CNR non assume alcuna responsabilità sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali.

Art. 8

La data di decorrenza della borsa è stabilita insindacabilmente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 1° o dal 15 del mese.
La data di decorrenza della borsa può essere rinviata nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa può essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione della borsa devono essere comunque debitamente comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancamze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli è stato assegnato, è dichiarato decaduto con motivato provvedimento del Direttore competente del CNR dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione all'interessato il quale ha la facoltà di far conoscere la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verrà data motivata comunicazione all'interessato.

Art. 9

Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili.
La prima rata è erogata dopo che il responsabile della ricerca o tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attività presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
La richiesta di restituzione della rata, dovrà essere effettuata dal Direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovrà essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

Art. 10

Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Direttore competente una particolareggiato relazione sulle ricerche compiute.
La relazione può essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR.

(Solo nel caso in cui si intenda rinnovare la borsa)

Art. 11

La borsa di studio può essere rinnovata per la stessa durata iniziale di mesi ...... , con provveddimento del Direttore competente.

Art. 12

Ai sensi dell'Art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente ufficio del Consiglio Regionale delle Ricerche, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
Il responsabile del trattamento è il Direttore del ...........................................

Lì, ...............

IL DIRETTORE

.......................................

Segue schema di domanda per la partecipazione alla selezione.