Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Reparto III - "Trattamento Economico"

Circolare n. 28/1997

Posiz. 300.20 - Prot. N. 1598705

Roma, 3 settembre 1997

Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti, degli Uffici ed altre Unità Operative
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio,
Aree di Ricerca, Progetti Finalizzati
ed altre Strutture CNR
LORO SEDI

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare e relative maggiorazioni per i periodi 1.1.97/30.6.97 e 1.7.97/30.6.98.

L'art. 2 del D.L. 13.3.88, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.88, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale dal 1° luglio 1997 è risultata, secondo l' ISTAT, pari al 3,9 per cento ed in base a detta rivalutazione sono state predisposte le tabelle allegate da considerare, in base al reddito conseguito nel 1996, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare e delle sue maggiorazioni per il periodo 1° luglio 97 - 30 giugno 98.

Inoltre il decreto 19 marzo 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29.4.97, prevede l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1.1.1997 (ALL. 2), secondo le istruzioni comunicate dal Ministero del Tesoro con circolare del 6 giugno 1997.

Ciò premesso, sono stati predisposti i nuovi modelli di domanda aggiornati sulla base dei modelli 101, 201, 730 e 740 relativi al reddito conseguito nell'anno 1996 (ALL. 4/1 e 4/2).

La maggiorazione dell'A.N.F. per il periodo 1.1.97/30.6.97 verranno attribuite d'ufficio ai dipendenti che abbiano inviato a suo tempo il modello relativo al reddito dell'anno 1995. I dipendenti che in base alle tabelle (all. 2) abbiano diritto all'erogazione della maggiorazione dell'A.N.F. e non abbiano già inviato i redditi relativi all'anno 1995, dovranno utilizzare il modello allegato alla circolare CNR n. 23/96 del 5.9.96.

Si rammenta che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno per il nucleo familiare, inoltre, non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia erogati da altro Ente o Stato Estero.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
E RELATIVE MAGGIORAZIONI

1. A.N.F. (L. 153/88). L'assegno base sarà erogato secondo le tabelle di cui all'allegato n. 1.

2. MAGGIORAZIONE (D.M. 11.4.96, art. 2). La maggiorazione sarà erogata secondo le tabelle di cui all'allegato n. 2. La predetta maggiorazione compete soltanto per i nuclei che comprendono almeno un figlio minore, o minorenne equiparato ai sensi dell'art. 38 del DPR 26.4.57, n. 818. Sono quindi esclusi, ad esempio, i nuclei composti dai soli coniugi e da un figlio maggiorenne inabile.

3. MAGGIORAZIONE DELL'ANF (D.M. 19.3.97). L'aumento dell'A.N.F. sarà erogato dal 1.1.97 in base al reddito 1995 e dal 1.6.97 in base al reddito 1996, secondo le tabelle di cui agli allegati 3/1, 3/2 e 3/3.

4. AUMENTO DI L. 20.000 per ogni figlio con esclusione del primo, compresi i maggiorenni inabili (L. 451/94). L'aumento compete soltanto agli aventi diritto all'ANF base (L. 153/88).

5. AUMENTO DI L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due, compresi i maggiorenni inabili (L. 85/95). L'aumento compete soltanto agli aventi diritto all'ANF base (L. 153/88).

NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare si intende composto da:

a) dipendente interessato
b) coniuge non legalmente ed effettivamente separato
c) figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 26.4.57, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Non sono invece compresi i figli maggiorenni, anche se studenti, ed i genitori.

La cessazione dal diritto all'assegno per il nucleo familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi (es. detrazioni d'imposta).

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (nonchè i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se superiori, complessivamente, a L. 2.000.000 annue) conseguiti dai suoi componenti nell'anno 1996 ed ha valore per la corresponsione dell'assegno dal 1° luglio 1997 fino al 30 giugno 1998.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonchè l'assegno per il nucleo familiare.

LIVELLI DI REDDITO

I livelli di reddito-di base sono aumentati per:

- il richiedente che si trovi nella condizione di celibe o nubile, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a.

- i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delle loro età. Tale situazione deve essere dichiarata con apposita certificazione, o copia autenticata, rilasciata dalla U.S.L. o dalle preesistenti Commissioni Sanitarie Provinciali.

- il richiedente che si trovi in entrambe le condizioni precitate.

----------------------------

I dipendenti che abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare dovranno presentare alla DCP - Rep. III - "Trattamento Economico" il modello di domanda allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, allegando una copia dei modelli 101, 201, 730 e 740 presentati nel 1997 e relativi al reddito dell'anno 1996. Le domande incomplete o non corredate di tutta la documentazione necessaria non saranno prese in esame.

Le SS.LL. dovranno dare la massima diffusione della presente circolare che dovrà essere firmata da ogni dipendente per presa visione, e conservata agli atti.

Per eventuali chiarimenti le Segreterie sono pregate di rivolgersi alla Sig.ra BRIGAZZI (tel. 06/4993.3305).

IL DIRETTORE GENERALE
(firmato: P. Marini)