Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Progetto "Trattamento Economico"

Circolare n. 23/1996

Posiz. 300.20 - Prot. N. 1513478

Roma, 5 settembre 1996

Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti, degli Uffici ed altre Unità Operative
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti, Centri di Studio,
Aree di Ricerca, Progetti Finalizzati
ed altre Strutture CNR
LORO SEDI

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare e relative maggiorazioni per i periodi 1.1.96/30.6.96 e 1.7.96/30.6.97.

L'art. 2 del D.L. 13.3.88, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.88, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale dal 1 luglio 1996 è risultata, secondo l' ISTAT, pari al 5,4 per cento ed in base a detta rivalutazione sono state predisposte le tabelle A/B/C e D da considerare, in base al reddito conseguito nel 1995, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1 luglio 96 - 30 giugno 97.

Inoltre il decreto 11 aprile 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 30.5.96, prevede due ulteriori scaglioni di reddito sia per il semestre 1.1.96/30.6.96 sia per il successivo periodo 1.7.96/30.6.97 ai fini dell'erogazione delle maggiorazioni dell'assegno per il nucleo familiare (tabelle 1/2/3 e 4), secondo le istruzioni comunicate dal Ministero del Tesoro con circolare del 3 luglio 1996.

Ciò premesso, sono stati predisposti i nuovi modelli di domanda aggiornati sulla base dei modelli 101, 201, 730 e 740 relativi al reddito conseguito nell'anno 1995 (all. 1).

Le maggiorazioni dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1.1.96/30.6.96 verranno attribuite d'ufficio ai dipendenti che abbiano inviato a suo tempo il modello relativo al reddito dell'anno 1994. I dipendenti che in base alle tabelle 1/2/3 e 4 abbiano diritto all'erogazione della maggiorazione dell'A.N.F. e non abbiano già inviato i redditi relativi all'anno 1994, dovranno utilizzare il modello allegato alla circolare CNR n. 28/95 dell'11.7.95.

Si rammenta che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L'assegno per il nucleo familiare, inoltre, non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia erogati da altro Ente o Stato Estero.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
E RELATIVE MAGGIORAZIONI

1. ASSEGNO BASE (L. 153/88). L'assegno base viene erogato, in base al reddito ed al nucleo familiare, per gli importi indicati nelle tabelle A/B/C e D (all. 2).

2. MAGGIORAZIONE (D.M. 11.4.96, art. 2). La maggiorazione viene erogata, in base al reddito ed al nucleo familiare, per gli importi indicati nelle tabelle 1/2/3 e 4. La predetta maggiorazione compete soltanto per i nuclei che comprendono almeno un figlio minore, o minorenne equiparato ai sensi dell'art. 38 del DPR 26.4.57, n. 818. Sono quindi esclusi, ad esempio, i nuclei composti dai soli coniugi e da un figlio maggiorenne inabile (all. 3).

3. AUMENTO DI L. 20.000 per ogni figlio con esclusione del primo, compresi i maggiorenni inabili (L. 451/94). A decorrere dal 1.1.96 viene erogato in base al reddito indicato nelle tabelle 1/2/3 e 4.

4. AUMENTO DI L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due, compresi i maggiorenni inabili (D.M. 1.8.95, prorogato con decorrenza 1.1.96 dall'art. l del DM 11.4.96). A decorrere dal 1.1.96 viene erogato in base al reddito indicato nelle tabelle 1/2/3 e 4.

NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare si intende composto da:

a) dipendente interessato
b) coniuge non legalmente ed effettivamente separato
c) figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 26.4.57, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Non sono invece compresi i figli maggiorenni, anche se studenti, ed i genitori.

La cessazione dal diritto all'assegno per il nucleo familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi (es. detrazioni d'imposta).

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (nonchè i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se superiori, complessivamente, a L. 2.000.000 annue) conseguiti dai suoi componenti nell'anno 1995 ed ha valore per la corresponsione dell'assegno dal 1 luglio 1996 fino al 30 giugno 1997.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonchè l'assegno per il nucleo familiare.

LIVELLI DI REDDITO

I livelli di reddito di base (tabella A e tabella 1) sono aumentati per:

- il richiedente che si trovi nella condizione di celibe o nubile, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a (tabella B e tabella 2).

- i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delle loro età. Tale situazione deve essere dichiarata con apposita certificazione, o copia autenticata, rilasciata dalla U.S.L. o dalle preesistenti Commissioni Sanitarie Provinciali (tabella C e tabella 3).

- il richiedente che si trovi in entrambe le condizioni precitate (tabella D e tabella 4).

I dipendenti che abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare dovranno presentare al Progetto "Trattamento Economico" il modello di domanda allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, allegando una copia dei modelli 101, 201, 730 e 740 presentati nel 1996 e relativi al reddito dell'anno 1995. Le domande incomplete o non corredate di tutta la documentazione necessaria non saranno prese in esame.

Le SS.LL. dovranno dare la massima diffusione della presente circolare che dovrà essere firmata da ogni dipendente per presa visione, e conservata agli atti.

Per eventuali chiarimenti si prega di rivolgersi alla Sig.ra BRIGAZZI (tel. 06/4993.3305).

p. IL DIRETTORE GENERALE
(firmato: P. Marini)