Allegato 1 - Circolare n. 25/1997

Consiglio Nazionale delle Ricerche
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
Prot. 1591808
Pos. 300.5

Norme attuative del DPCM 117/89 che disciplina l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale integrate e modificate in base al CCNL del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, divenuto efficace e vincolante con effetto dal 7.10.1996, e dalla legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.

IL DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL PERSONALE

- Visto l'art. 5 del Dlg n. 726 del 30 ottobre 1984 recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
- vista la legge n. 554 del 29 dicembre 1988 recante disposizioni in materia di pubblico impiego e in particolare l'art. 7 che prescrive l'emanazione, mediante apposito decreto, di norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- visto il DPCM n. 117 del 17 marzo 1989 che contiene norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- visto il Dlgs 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di nazionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- vista l'art. 22, co. 20 e 21, della legge finanziaria 724/94;
- vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 24 febbraio 1995 in materia di orario di lavoro e orario di servizio nelle pubbliche amministrazioni;
- visto il CCNL del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione divenuto efficace e vincolante a decorrere dal 7.10.1996 con particolare riguardo all'art. 14;
- vista la legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996;
- vista la circolare n. 3/97 del 19 febbraio 1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- vista la delibera n. 693.395.97 del 25 giugno 1997 con la quale la Giunta amministrativa nelle funzioni di Consiglio di amministrazione per il personale CNR ha approvato il testo normativo disciplinante il part time estendendo al personale CNR, appartenente ad ogni profilo e livello, con esclusione dei Ricercatori e Tecnologi che abbiano incarichi dirigenziali, dei Dirigenti e Dirigenti Generali, la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- vista la nota informativa inviata alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 14 Capo III del vigente CCNL del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

DISPONE

Titolo I
Disciplina

art. 1

Il presente testo normativo che disciplina l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale si applica al personale del CNR con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia stato assunto da almeno tre anni, appartenente a ogni profilo e livello, con esclusione dei Ricercatori e Tecnologi che abbiano incarichi dirigenziali, dei Dirigenti e Dirigenti Generali.

art. 2

Il contingente di personale da destinare a tempo parziale non può essere superiore al 25% della dotazione organica relativa ad ogni profilo e livello.

art. 3

La durata della prestazione lavorativa per il personale operante con il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella stabilito per il rapporto a tempo pieno. L'orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giorni ognuno di pari durata (tempo parziale orizzontale) con riferimento all'articolazione dell'orario di lavoro operante nella struttura di appartenenza. In ogni caso la prestazione a tempo parziale deve collocarsi interamente nelle ore antimeridiane o pomeridiane.

art. 4

La prestazione di lavoro a tempo parziale può anche essere articolata su alcuni giorni della settimana, del mese o su determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale) in misura tale da rispettare in media la durata del lavoro prevista dall'art. 3 nell'arco temporale di riferimento (settimana, mese, anno).

art. 5

In caso di lavoro a tempo parziale orizzontale sarà consentita una flessibilità dell'orario di lavoro nel limite massimo giornaliero di 30 minuti.
Gli eventuali recuperi dovranno essere effettuati entro la stessa giornata o in quella immediatamente successiva.

art. 6

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nè può svolgere la propria attività in turni.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, non si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, previste dall'art. 58, 1 co., del Dlgs 29/93, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l' iscrizione in albi professionali, salvi i limiti previsti dall'art. 14.

art. 7

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale avrà diritto ad un numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti pari a quello previsto per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale avrà diritto ad un numero di giorni di ferie e di permessi retribuiti proporzionale alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno.

I permessi orari concessi, ai sensi dell'art. 11 del DPR 13/86, al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale saranno ridotti proporzionalmente alle ore lavorate.

art. 8

In base a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 1204 del 30.12.1971 le lavoratrici madri la cui prestazione di lavoro abbia una durata giornaliera inferiore a sei ore hanno diritto a fruire durante il primo anno di vita del bambino di un'ora di riposo giornaliero per allattamento.
In caso di orario di lavoro superiore a sei ore le lavoratrici madri hanno diritto a due ore di permesso giornaliero.

art. 9

Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione di lavoro, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente allo stesso profilo e livello professionale.

art. 10

Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni previste dall'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II
Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro

art. 11

Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possono essere presentate, corredate dal parere di cui all'art. 12, dai dipendenti interessati in qualunque momento dell'anno con le seguenti indicazioni:

- i dati anagrafici del dipendente
- la struttura di appartenenza
- il livello professionale e il profilo funzionale
- orario di lavoro struttura di appartenenza
- eventuali incarichi ricoperti

Il dipendente, inoltre, deve indicare l'eventuale tipo di lavoro subordinato o autonomo che intenda svolgere, l' articolazione dell'orario di lavoro con riferimento agli art. 3 e 4 del presente testo normativo, la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Qualora il dipendente intenda far valere eventuali titoli di precedenza previsti dall'art. 7, co. 4, del DPCM 117/89 dovrà allegare idonea documentazione.

art. 12

Il Dirigente/Direttore della struttura di appartenenza, in considerazione dell'art. 14, co. 2, dovrà esprimere motivato parere in merito alla richiesta del dipendente con particolare riferimento alle attività svolte e all'articolazione dell'orario di lavoro che comunque, nel part time orizzontale, non potrà decorrere prima delle ore 9.00, salvo casi particolari valutati singolarmente dall'Amministrazione.

art. 13

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, valutate le esigenze di servizio e le esigenze personali del dipendente, in assenza di espliciti atti dell'amministrazione, avviene automaticamente entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, salvo i casi previsti dall'art. 14, nel rispetto dei limiti del contingente previsto dall'art. 2.

Art. 14

L'amministrazione, entro il termine di 60 giorni sopra indicato, nega la trasformazione del rapporto qualora motivatamente ravvisi che l'attività di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio o qualora l'attività di lavoro subordinato debba intercorrere con altra pubblica amministrazione.

Qualora la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, la stessa può, con provvedimento motivato, differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 6 mesi.

art. 15

Il dipendente è tenuto a comunicare all'amministrazione, nei 15 giorni precedenti, l'eventuale inizio della seconda attività lavorativa o la successiva variazione della stessa.

art. 16

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale è indicata la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale - che comunque non può essere inferiore a due anni -, l'articolazione della prestazione di lavoro e l'orario di lavoro. Alla scadenza del rapporto di lavoro a tempo parziale, il dipendente sarà collocato nuovamente a tempo pieno, con atto scritto, salva la facoltà di proroga che dovrà essere richiesta sessanta giorni prima della scadenza.

Titolo III
Norma finale

art. 17

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica la normativa vigente per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro a tempo parziale.

23 luglio 1997

IL DIRIGENTE GENERALE
Capo del Personale
(firmato: P. Marini)