Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento Servizi Tecnici e di Supporto
Servizio VII - Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale

Circolare n. 15/2004

Pos. 125.5 Prot. n. 023926

Roma, 3 dicembre 2004

Ai Direttori degli Istituti e dei Programmi Nazionali
ed Internazionali di Ricerca

Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti dell’Amministrazione Centrale

LORO SEDI

Oggetto: Redditi soggetti alla Gestione Separata Inps - le nuove regole fiscali e previdenziali.

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003, convertito con modifiche dalla Legge 326/2003, i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività abbia superato l’importo di euro 5.000, a prescindere dal numero di committenti (cfr. circolare CNR n. 1/2004 e 3/2004).

Tale disposizione ha innovato l’art. 26 della Legge 335/95, inserendo, tra i soggetti tenuti alla iscrizione alla Gestione Separata Inps, anche i prestatori di lavoro autonomo occasionale che rientrino nella condizione sopra detta.

Al fine di attuare quanto stabilito dalle nuove disposizioni e rendere agevole l’operatività delle unità organizzative decentrate, è stato necessario apportare sostanziali modifiche alla procedura di contabilità SIGLA (ex CIR), in considerazione anche del fatto che il calcolo della contribuzione previdenziale relativa ad ogni singolo compenso dovrà tener conto cumulativamente di tutti i redditi afferenti alla Gestione Separata Inps già percepiti dal soggetto beneficiario (collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni d’opera, assegni di ricerca e prestazioni occasionali) da chiunque corrisposti, nel periodo di imposta.

Ciò al fine di consentire:

Pertanto, sulla base di quanto detto, anche il procedimento in SIGLA di determinazione e pagamento dei compensi a titolo di: collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni d’opera ed assegni di ricerca, subisce delle modifiche, in quanto ai fini della determinazione della corretta contribuzione previdenziale, dovrà tenersi necessariamente conto degli altri compensi, compresi quelli da prestazioni occasionali, eventualmente corrisposti allo stesso soggetto da altre strutture CNR e/o da terzi e comunicati dall’interessato (vedi mod. 3).

Si rammenta in proposito che, con circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, l’INPS aveva già fornito alcune delucidazioni in materia, rinviando però a successive istruzioni la specifica disciplina delle modalità di versamento dei contributi della Gestione Separata Inps relativi ai compensi corrisposti ai prestatori di lavoro autonomo occasionale.

L’emanazione della nuova circolare, la n. 103 (allegato 1 e 2), si è fatta attendere fino al 6 luglio 2004, quando l’Inps ha chiarito definitivamente modalità e termini di versamento dei contributi in questione ed ha fornito disposizioni in ordine alla regolarizzazione dei pagamenti di competenza 2004 effettuati dal 1/1 al 30/9/2004 senza operare ritenute Inps (cfr. nota del 23 settembre 2004 prot. Rag Sac 248/2004).

1) La Legge Biagi e la Pubblica Amministrazione

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute al Servizio scrivente si ribadisce che le disposizioni del D.Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi) non si applicano alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale. Questo significa che le pubbliche amministrazioni, compresi il CNR e gli altri enti di ricerca, continueranno a disciplinare, come per il passato, le prestazioni occasionali.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni non sono interessate dalle disposizioni della Legge Biagi, ma sono, invece, tenute al rispetto delle norme riguardanti l’assoggettamento, dal 1 gennaio 2004, alla G.S. Inps dei compensi corrisposti a prestatori di lavoro autonomo occasionale (art. 44, comma 2 del D.L. 269/2003, convertito con modifiche dalla Legge 326/2003).

Pertanto, una prestazione occasionale conferita dal CNR, svolta per un periodo superiore a 30 giorni e per un corrispettivo superiore ad euro 5.000:

2) I requisiti del lavoro autonomo occasionale

Come ribadito dallo stesso Inps con circolare n. 103 del 6 luglio 2004, in base all’art. 2222 del codice civile, può definirsi lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente, peculiarità, quest’ultima, che configurerebbe, invece, unitamente alla periodicità di una prestabilita retribuzione, la tipologia della collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, l’esercizio dell’attività deve rivestire carattere del tutto occasionale.

In sintesi, le caratteristiche distintive del lavoro autonomo occasionale, rispetto alla collaborazione coordinata e continuativa, vanno individuate principalmente:

3) Iscrizione alla Gestione Separata INPS – modalità e termini

Con la circolare in questione l’Inps ha chiarito che il limite di reddito annuo di euro 5.000 per i lavoratori autonomi occasionali va inteso a titolo di franchigia, vale a dire che esso costituisce una fascia di esenzione dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e dal versamento dei contributi. In altre parole, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e di versamento della contribuzione sorge solo nel momento in cui i compensi, riferiti esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo occasionale, percepiti nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), anche se derivanti da una pluralità di rapporti, superino il limite di euro 5.000.

Di conseguenza, redditi percepiti del corso dell’anno, derivanti da sole prestazioni di lavoro autonomo occasionale, maggiori di euro 5.000 debbono essere assoggettati a contributi G.S. Inps a partire dalla porzione di reddito eccedente gli euro 5.000.

Per iscriversi alla G.S. Inps i lavoratori autonomi occasionali dovranno utilizzare l’apposito modello (allegato 3). Poiché a tali soggetti si applicano le stesse norme previste per le collaborazioni coordinate e continuative, si ritiene che il modello debba essere presentato dal lavoratore entro 30 giorni dal superamento del limite di euro 5.000.

4) Le aliquote INPS da applicare per il 2004

Agli occasionali, tenuti al pagamento dei contributi della G.S. Inps, si applicano le stesse aliquote previste per le collaborazioni coordinate e continuative che, per l’anno 2004, sono le seguenti:

Si fa presente che il suddetto massimale pari ad euro 82.401 si applica anche ai redditi soggetti alle aliquote del 10% e del 15%.

5) Come calcolare i contributi INPS e la ritenuta fiscale

I contributi previdenziali debbono essere calcolati (1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente), al netto della franchigia di euro 5.000, sul compenso lordo erogato al lavoratore occasionale con esclusione delle spese poste a carico del committente, purché indicate nella nota di addebito (ad esempio, spese di viaggio documentate).

Ad esempio: in caso di compenso pari a € 6.800 ed ipotizzando un addebito di ulteriori € 500 per spese inerenti la produzione di reddito, i contributi andranno calcolati solo sull’importo di € 1.800.

Sotto il profilo fiscale, invece, la ritenuta di acconto del 20% deve essere operata sia sul compenso lordo, sia sulle spese indicate in fattura (nell’esempio precedente sull’importo di € 7.300).

Pertanto, la base imponibile fiscale e quella previdenziale non sempre coincidono.

6) Modalità e termini di versamento dei contributi

I contributi dovuti dagli occasionali vanno versati a cura del committente, in un'unica soluzione sia per la quota a carico del committente sia del prestatore, con le seguenti modalità (cfr. Allegato 4):

7) Modalità di gestione relative al pagamento dei compensi assoggettati a G.S. INPS

Al fine di una corretta applicazione della normativa riguardante tutti i compensi soggetti la G.S. Inps, lo scrivente ha predisposto i seguenti modelli (Allegato 5):

1.MOD.1 – Scheda Anagrafica;
2.MOD.2 – Scheda Informativa;
3.MOD.3 – Scheda di comunicazione dati per calcolo contributi;
4.MOD. 4 – Scheda di comunicazione dati fiscali (per i soli titolari di collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni d’opera).

Il modello 1 deve essere compilato dal lavoratore soggetto alla G.S. Inps, presentato alla struttura CNR al momento dell’attribuzione dell’incarico e rinnovato solo in caso di variazione dei dati in esso contenuti;

il modello 2 deve essere compilato dal lavoratore, presentato al momento dell’attribuzione dell’incarico e rinnovato all’inizio di ogni anno solare ed in ogni caso di variazione dei dati in esso contenuti;

il modello 3 deve essere compilato dal lavoratore e presentato al momento del pagamento della nota di addebito o rata in scadenza solamente qualora lo stesso abbia percepito, precedentemente al pagamento da effettuare, compensi da terzi esterni all’Ente, a titolo di prestazioni di lavoro occasionale e/o collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni d’opera, assegni di ricerca;

il modello 4 deve essere compilato esclusivamente dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa/prestatori d’opera, presentato al momento dell’attribuzione dell’incarico e rinnovato all’inizio di ogni anno solare ed in caso di variazione dei dati in esso contenuti.

Allo scopo di meglio chiarire le modalità di gestione sopra esposte, si forniscono, in allegato 6 alcuni esempi di calcolo.

Si fa presente, infine, che la gestione dei compensi oggetto della presente circolare potrà essere effettuata in SIGLA (ex CIR), secondo le modalità operative esposte nell’allegato 7, a partire dal giorno 6 dicembre p.v..

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VII DEL DSTS
Dr. Alessandro Preti
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO CONTABILITA’ FISCALE
DEL SERVIZIO VII DEL DSTS

Rag. Massimo Saporiti

Allegati:
1) circolare Inps n. 103 del 6 luglio 2004;
2) messaggio INPS n. 21446 del 6/7/2004 (errata corrige);
3) modello di iscrizione alla G.S. Inps;
4) messaggio INPS n. 29629 del 23 settembre 2004 (causali contributo per versamenti);
5) moduli 1, 2, 3 e 4 di comunicazione dati del lavoratore soggetto a G.S. Inps;
6) esempi di calcolo;
7) regole operative in CIR per la corresponsione dei nuovi trattamenti.