Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto
Servizio VII - Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale

Circolare n. 3/2004

Pos. 331.46.7 Prot. n. 1939288

Roma, 13 febbraio 2004

A
Direttori degli Istituti e dei Programmi Nazionali ed Internazionali di Ricerca
Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti dell’Amministrazione Centrale
LORO SEDI

Oggetto: Gestione separata INPS - aliquote e massimali 2004.

Come anticipato nella circolare dello scrivente Servizio prot. 1937801 n. 1/2004 del 29 gennaio 2004, la legge 326/2003 ha introdotto alcune importanti novità in materia di gestione separata INPS riguardanti, in particolare, le aliquote contributive (art.45) e le prestazioni occasionali (art. 44). Alcuni chiarimenti, con particolare riferimento alle aliquote ed ai massimali per la gestione separata INPS 2004, sono forniti dalla circolare INPS n. 27 del 10 febbraio u.s. (in allegato) sotto illustrata.

1. Gestione separata Inps – massimali ed aliquote 2004

Il comma 1 dell’art. 45 della Legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito che “con effetto dal 1 gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti”.

Sulla base di una interpretazione letterale della norma su esposta, lo scrivente Servizio, aveva provveduto ad aggiornare i trattamenti previsti nella procedura CIR sulla base delle seguenti aliquote:

  1. 10%, per i collaboratori titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
  2. 10% per i collaboratori iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
  3. 15% (per il 2003 era il 12.5%) per i collaboratori titolari di pensione diretta;
  4. 17,39% (per il 2003 era il 14%) per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che non siano titolari di pensione.

Si rimaneva, comunque, in attesa di un chiarimento ufficiale, in particolare per quanto riguarda il punto 4., che è stato fornito con la suddetta circolare dell’INPS.

Al riguardo l’INPS ha chiarito definitivamente che:

Sulla base di quanto chiarito dall’INPS, pertanto, le nuove aliquote ed i nuovi massimali per il 2004 sono:

Si fa presente che a decorrere dalla data odierna, anche la procedura CIR è stata aggiornata con le suddette novità.

2. Redditi occasionali: rinvio delle istruzioni per il versamento dei contributi

Altra novità interessante, già illustrata nella precedente circolare dello scrivente è l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95) dei lavoratori autonomi occasionali. L'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2004, è stato introdotto, in sede di conversione del decreto 269/2003, dall'articolo 44, comma 2, della legge 326/2003.

Per tali soggetti l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ed il pagamento dei relativi contributi, nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati, è subordinato al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da dette attività, superiore a 5.000 euro, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali.

Sulla questione l’INPS, con la circolare n. 27, rinvia i chiarimenti e si riserva di fornire ulteriori istruzioni circa le modalità di versamento dei contributi relativi a tale tipologia di redditi.

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Allegati: 1. Circolare INPS n. 27 del 10 febbraio 2004.

IL DIRIGENTE
Alessandro Preti