Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto
Servizio VII - Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale

Circolare n. 1/2004

Pos. 331.46.7 Prot. n. 1937801

Roma, 29 gennaio 2004

A Direttori degli Istituti e dei Programmi Nazionali
ed Internazionali di Ricerca

Direttori dei Dipartimenti e
Dirigenti dell'Ammistrazione Centrale
LORO SEDI

Oggetto: Novità in materia di lavoro e previdenza - primi chiarimenti

Premessa
Dopo oltre due mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 276/2003 (24 ottobre u.s.) in attuazione della legge delega n. 30/2003, c.d. legge Biagi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 1/2004 del 8 gennaio 2004, ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina delle collaborazioni a progetto. Per i destinatari della nuova disciplina, dal 24 ottobre 2003, non è più possibile porre in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili alle modalità del lavoro a progetto, fatte salve alcune ipotesi di esclusione per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina.
Inoltre, gli articoli 44 e 45 della legge 326/2003 hanno introdotto alcune novità in materia di gestione separata INPS riguardanti le prestazioni occasionali e le aliquote contributive.

1. La pubblica amministrazione e’ esclusa dalla applicazione della “Legge Biagi”
Con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 276/03 ed a seguito dei numerosi quesiti pervenuti alla scrivente Direzione, si ritiene opportuno segnalare che l’art. 1 del decreto suddetto esclude le pubbliche amministrazioni dall’ambito di applicazione delle nuove norme.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2004, commentando questo articolo, fornisce chiarimenti anche a tutti gli enti pubblici che hanno avviato in questi anni rapporti di lavoro nella forma dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi, pertanto, anche i contratti di prestazione d’opera disciplinati in ambito CNR ai sensi dell’art. 51 della legge 449/97) e che si avvalgono di incarichi professionali aventi natura occasionale. La circolare precisa, in particolare, che la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla nuova normativa.

Viene precisato, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 276/03, il ministro per la Funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di detto decreto, dovrà provvedere all’armonizzazione della disciplina in questione anche nell’ambito della pubblica amministrazione.

Quindi, ad oggi, le pubbliche amministrazioni, per le collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni occasionali, devono continuare ad osservare le disposizioni applicate finora.

In particolare, le prestazioni occasionali, indipendentemente dalla durata dell’incarico e dall’importo del compenso, continuano ad essere disciplinate tra i “redditi diversi” dall’art. 67 comma 1 lettera l nel nuovo articolato del TUIR (già art. 81 comma 1 lettera l del TUIR). Si prevedono, comunque, novità in materia anche in ambito pubblico che saranno oggetto di immediati aggiornamenti da parte dello scrivente Servizio.

2. Gestione separata Inps – massimali ed aliquote 2004
Il comma 1 dell’art. 45 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 (G.U. n. 274 del 25 Novembre 2003) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, stabilisce che “con effetto dal 1 gennaio 2004 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti”. Lo stesso comma continua ricordando che per gli anni successivi al 2004, si applicheranno all’aliquota gliincrementi dello 0,2%, previsti dall’art. 59 comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell’aliquota del 19%.

I contributi dei collaboratori e dei professionisti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, pertanto, vengono equiparati a quelli previsti per gli iscritti alla gestione commercianti. Nell’ultimo mese la stampa specializzata e la dottrina in materia si è espressa con commenti difformi sulla interpretazione della norma in esame e, quindi, sull’applicazione delle nuove aliquote e massimali per il 2004. Si è in attesa, pertanto, di un chiarimento ufficiale dell’INPS che, una volta disponibile, sarà comunicato tempestivamente alle SS.LL. da parte dello scrivente Servizio.

Sulla base di una interpretazione letterale delle norme di riferimento, lo scrivente Servizio, sta provvedendo ad aggiornare, comunque, i trattamenti previsti nella procedura CIR sulla base delle seguenti aliquote:

Tale aggiornamento sarà disponibile in procedura dal 30 gennaio 2004. Pertanto, da tale data, le SS.LL. potranno effettuare i pagamenti dei compensi in questione, coerentemente con le disponibilità di cassa risultanti nella procedura CIR (cfr. nota prot. 663/03 del 19/12/2003 dell’Ufficio Programmazione finanziaria e bilancio della Direzione Generale).

3. Prestazioni occasionali: gestione separata INPS per redditi superiori ad Euro 5.000
L'articolo 44, comma 2, della legge 326/2003, introduce, a partire dal 1 gennaio 2004, una novità di interesse anche per gli enti pubblici: l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps (all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95) dei lavoratori autonomi occasionali che raggiungono un reddito annuo, derivante dall'attività svolta, superiore a 5.000 euro. L’ultimo capoverso del comma 2 in esame, inoltre, dispone che il versamento dei contributi debba essere effettuato con le stesse modalità e termini, previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla citata gestione.

A tal riguardo la circolare INPS n. 9 del 22 gennaio 2004 fornisce alcune precisazioni, pur rinviando a successiva circolare i chiarimenti circa le modalità ed i termini di versamento dei contributi previdenziali della gestione separata INPS dei prestatori occasionali.

Innanzitutto, viene precisato il contenuto prettamente previdenziale e contributivo della succitata disposizione con la quale il legislatore interviene direttamente sull'assetto della Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Conseguentemente, dal primo gennaio del corrente anno, anche i lavoratori autonomi occasionali, fiscalmente classificati tra i “redditi diversi” di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l, del Tuir (già articolo 81, comma 1, lettera l), saranno assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la Gestione separata INPS.

Per tali soggetti l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e di pagamento dei relativi contributi, nella misura fissata per le diverse tipologie di assicurati, è subordinato al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da dette attività, superiore a 5.000 euro, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali.

Considerato che il verificarsi della suddetta condizione è accertabile soltanto da parte del prestatore in sede di dichiarazione dei redditi, suscita talune perplessità il rimando, operato dalla disposizione in esame, alle modalità ed ai termini di versamento previsti, non per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (responsabili dell'intero pagamento del contributo dovuto, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ma alle modalità ed ai termini di versamento vigenti per i collaboratori coordinati e continuativi (pagamento a carico dei singoli committenti da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione dei compensi).

Sulla questione si forniranno tempestivi chiarimenti dopo che L’INPS abbia acquisito, in merito, il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Allo stato attuale, in attesa dei suddetti chiarimenti circa le modalità di versamento dei contributi INPS, le SS.LL. sono invitate ad effettuare la corresponsione dei compensi per prestazione occasionale, coerentemente con le disponibilità di cassa risultanti nella procedura CIR (cfr. nota prot. 663/03 del 19/12/2003 dell’Ufficio Programmazione finanziaria e bilancio della Direzione Generale), esclusivamente nei casi in cui non sia possibile dilazionare ulteriormente il pagamento.

In tali casi, il trattamento che sarà applicato dalla procedura CIR è lo stesso previsto per l’anno 2003 (20% di ritenuta d’acconto).

IL DIRIGENTE
Alessandro Preti