Breve nota a Consiglio di Stato, sezione 5, sentenza n. 6999 del 25 ottobre – 30 dicembre 2011

di Raffaello Belli

4 maggio 2012

In appello, per la riforma della sentenza n. 784 dell'11 febbraio 2004 della sezione 1 del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, località Milano, il Consiglio di Stato, sezione 5, nella sentenza n. 6999 del 25 ottobre – 30 dicembre 2011 ha stabilito che è legittimo subordinare alle disponibilità di bilancio l'entità dei finanziamenti per l'assistenza personale per la vita indipendente della singola persona con handicap grave.
Il fatto è che in questa sentenza il Consiglio di Stato si occupa di una questione essenziale per la vita di molte persone con gravi disabilità, ma, al tempo stesso, sorvola su alcuni punti, che invece sembrano fondamentali.

La disposizione regionale contestata

In via preliminare si osserva che la controversia verteva sul co. 4 dell'art. 4 della legge regionale della Lombardia del 6 dicembre 1999 n. 23, il quale stabilisce che: “Al fine di agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap, senza alcun limite di età e compatibilmente con le risorse disponibili, contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.
Dal fatto che la controversia sia partita da questa disposizione di legge regionale discendono tre conseguenze.
In primo luogo, e comunque solo per taluni aspetti, la sentenza del Consiglio di Stato qui in discussione dovrebbe costituire un precedente soltanto nell'ambito della Regione Lombardia.
In secondo luogo, nella disposizione appena menzionata si tratta di ausili tecnici, e non di assistenza personale per la vita indipendente. E' vero che gli ausili tecnici possono essere preziosissimi per la vita indipendente delle persone con handicap grave, e, più o meno, possono essere preziosi a tal fine quanto l'assistenza personale. Inoltre, per certi versi, si può dire che, ai fini della vita indipendente, gli ausili tecnici possono essere simmetrici all'assistenza personale. Cioè a dire che, spesso, ma tutt'altro che sempre, tanti più ausili si hanno a disposizione e tanto meno può essere necessaria l'assistenza personale, e viceversa. Infine, da parte sia del Tar che del Consiglio di Stato, per la controversia in questione è stato considerato corretto il riferimento a tale disposizione di legge regionale, per cui non si può ritenere non valido tale rinvio.
Salvo precisare che già nella sentenza del Tar era stato chiarito espressamente che al tempo in cui era stato presentato quel ricorso non esistevano altre norme di legge regionale lombarde a cui poter far riferimento per l'assistenza personale per la vita indipendente. Alla data del ricorso al Tar questo punto è corretto, e può essere utile anche a capire meglio le difficoltà in cui può essersi trovata la difesa della parte ricorrente, difficoltà che possono aver precluso la possibilità di far emergere alcuni profili giuridici essenziali in tema di assistenza personale per la vita indipendente.
In ogni caso non si può insomma omettere di evidenziare che l'oggetto della sentenza qui in discussione e l' assistenza personale per la vita indipendente, mentre la norma di legge regionale impugnata non fa espresso riferimento a questo tipo di prestazioni.

Il mancato dubbio di costituzionalità

Inoltre, nel comma di legge regionale qui sopra menzionato, è citato espressamente il limite delle “risorse disponibili”. In proposito è da ritenere che non siano affatto manifestamente infondati dubbi di legittimità costituzionale, ma non risulta che sia stata sollevata alcuna questione in tal senso, e questo suscita delle perplessità. Tanto che, da un lato, viene da chiedersi se si ripropongano gli interrogativi, già rilevati in altra nota, circa il ruolo degli avvocati, che le persone disabili riescono ad avere a tutela dei loro diritti. E dall'altro si osserva che comunque poteva non essere semplice impostare la questione di costituzionalità in maniera corretta dato che la controversia riguardava l'assistenza personale, mentre la disposizione di legge regionale qui in oggetto verte sugli ausili tecnici.

Il diritto e le risorse

Il punto centrale di questa sentenza è comunque un altro. Il Consiglio di Stato richiama l'art. 39 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e ricorda che tale comma “nel testo integrato dall’art. 1 della legge 21 maggio 1998, n. 162, prevede che «Le regioni possono provvedere ............ nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:...... l –ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia».”
L'osservazione critica, che qui si propone, sorge perché, nel riportare questo fondamentale passaggio normativo, il Consiglio di Stato ha omesso la dovuta analisi della struttura temporale del testo.
Il fatto è che, nel comma riportato qui sopra, le parole “nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio” risalgono al 1992 (quando fu approvata la legge-quadro). Viceversa la lett. l-ter) sulla vita indipendente è del 1998 (quando tale alinea fu introdotta dalla legge n. 162). E' quindi evidente che le parole sulle disponibilità di bilancio del 1992 devono essere interpretate, ove possibile, in maniera non incompatibile con il testo del 1998 sulla vita indipendente.
Diventa allora rilevante osservare che nella lett. l.-ter) del 1998 si dispone di “garantire” la vita indipendente, tutela questa di un certo rilievo ed assente dal dettato normativo del 1992. Inoltre, nel medesimo testo del 1998, si dispone anche del “diritto” alla vita indipendente, qualificazione anche questa forte e del tutto assente dal testo del 1992. Più in particolare, il testo del 1998 dispone di “garantire il diritto” alla vita indipendente. Se fosse corretto prendere il diritto sul serio, si dovrebbe dire che difficilmente potrebbe esistere una dizione giuridicamente più forte.
Perciò pare azzardato nascondersi che le parole “nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio” del 1992, alla luce del “garantire il diritto ad una vita indipendente” del 1998, vadano reinterpretate, non nel senso che l'obbiettivo della vita indipendente renda legittimo l'incremento di qualsiasi deficit di bilancio, ma neanche nel senso che la concreta possibilità di esercitare tale diritto possa essere liberamente limitata in base alle somme di bilancio, che vengono discrezionalmente dedicate al settore in base a decisioni politiche. Viceversa dette parole sul bilancio vanno reinterpretate nel senso che è compito dell'autorità preposte reperire tutte le necessarie risorse affinché sia possibile in concreto “garantire il diritto ad una vita indipendente” senza incidere sul deficit di bilancio.
Nella sentenza in esame però il Consiglio di Stato tace sulla questione appena menzionata.

La giurisprudenza costituzionale

Inoltre il Consiglio di Stato richiama la sentenza della Corte costituzionale del 4 luglio 2008, n. 251 per giustificare il fatto che vi debba essere un bilanciamento fra gli interessi delle persone disabili e altri interessi della collettività. E qui sorgono due perplessità.
In primo luogo nella sentenza qui in esame il Consiglio di Stato fa espresso riferimento a quella parte di detta sentenza della Corte costituzionale che riguarda in maniera specifica l'accessibilità per i disabili alle sale cinematografiche. In altre parole il punto della sentenza della Corte costituzionale a cui fa riferimento il Consiglio di Stato riguarda gli oneri da porre a carico dei privarti per far sì che i disabili possano vivere concretamente in condizioni di eguaglianza con le altre persone. Viceversa, la sentenza del Consiglio di Stato qui in esame verte sugli oneri da porre a carico della Repubblica per realizzare in concreto l'eguaglianza delle persone disabili. E' evidente che le due sentenze, quella della Corte costituzionale e questa del Consiglio di Stato, riguardano due situazioni differenti. Infatti, ai fini dell'eguaglianza per le persone disabili, gli oneri, che possono essere chiamati a sostenere i privati sono sicuramente inferiori a quelli a cui è, o può essere, tenuta la Repubblica. Questo per due motivi fondamentali:
- sicuramente la collettività nel suo insieme, e quindi la Repubblica, ha a disposizione una quantità di risorse e strumenti superiori a quella del privato in questione;
- i compiti egualitari, di cui all'art. 3 co. 2 Cost., vengono da questa posti a carico non dei privati cittadini, ma della Repubblica.
Lascia pertanto perplessi che, nella sentenza qui in esame, il Consiglio di Stato faccia riferimento proprio a questo passaggio della decisione della Corte costituzionale. Perplessità che sono tanto maggiori se, per quanto riguarda i compiti della Repubblica verso i disabili, si considera la cospicua giurisprudenza della Corte costituzionale sui diritti fondamentali e inviolabili di queste persone, che si può vedere anche qui.
La seconda perplessità riguarda il fatto che, nel passaggio della giurisprudenza costituzionale a cui fa riferimento il Consiglio di Stato, la Corte si occupa del bilanciamento fra i diritti dei disabili e altri diritti assoluti, quali il diritto di un qualsiasi spettatore ad un'adeguata via di fuga, insomma il diritto a non morire. Il fatto è però che l'altrui diritto a non morire (di cui si occupa la Corte costituzionale nel passaggio menzionato dal Consiglio di Stato nella sentenza qui in esame) è sicuramente un valore insindacabile e assoluto. Viceversa sono certamente sindacabili, perché non necessariamente assoluti, i valori e i criteri in base ai quali le varie assemblee elettive decidono l'importo da destinare ai vari capitoli di bilancio, importo che è decisivo ai fini di cui si occupa il Consiglio di Stato nella sentenza qui in esame.
In altre parole il diritto a non morire (di cui si occupa la Corte costituzionale nel passaggio menzionato dal Consiglio di Stato nella sentenza qui in esame) è sicuramente un valore indiscutibile e insindacabile. Viceversa “le risorse disponibili” (di cui si occupa il Consiglio di Stato per via del co. 4 dell'art. 4 della legge regionale della Lombardia del 6 dicembre 1999 n. 23) non sono tutte le risorse disponibili sul pianeta (il che sarebbe un valore assoluto), bensì sono le risorse che l'autorità competente decide di destinare a quello specifico capitolo di bilancio. Ed i criteri e i valori a cui detta autorità fa ricorso per prendere tale decisione sono sicuramente discutibili e sindacabili, a meno di non voler vanificare gli artt. 2 e 3 Cost. Lascia perciò molto perplessi il fatto che il Consiglio di Stato motivi la propria decisione facendo riferimento proprio a quel passaggio di tale sentenza della Corte costituzionale.