Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Ordinamento Affari Legali e Relazioni Internazionali
Servizio Affari Legali

Posiz. 55.2 - Prot. N. 41857

Roma, 30 aprile 1983

Allegati: 2

Direttori degli Istituti
dei Centri e delle Aree Ricerca del C.N.R.
LORO SEDI

Direttori dei Progetti Finalizzati
LORO SEDI

Direttori delle Direzioni Centrali e dei Servizi
LORO SEDI

Oggetto: Denunce dei furti di beni di proprietà del C.N.R.

Da parte di varie unità organiche dell’Ente vengono segnalati allo scrivente Servizio, con modalità non uniformi ed in alcuni casi a distanza di diversi mesi dalla loro scoperta, furti di beni di proprietà del C.N.R. (inventariati o di consumo), talvolta di rilevante valore.

Poiché tali furti procurano un notevole danno economico all’Ente, si rende necessario impartire alcune disposizioni al riguardo, tendenti anzitutto a fare cessare o quanto meno a limitare l’entità del fenomeno.

Il personale che ha in consegna macchine da ufficio (in ispecie se di ridotte dimensioni, quali le piccole calcolatrici da tavolo attualmente in uso) è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti atti ad evitarne o, quanto meno, a renderne più difficile l’asportazione (ad esempio, curando personalmente la chiusura del proprio ufficio alla fine della giornata lavorativa, qualora non sia disponibile personale a ciò espressamente destinato, o custodendo in cassetti od armadi muniti di serratura le calcolatrici da tavolo, in caso di loro non frequente utilizzazione).

L’impiegato che scopra un furto di beni di proprietà dell’Ente consegnatigli in uso o custodia è tenuto a farne immediata denuncia all’autorità di polizia più vicina, facendosi rilasciare copia di tale denuncia o comunque atto attestante che la denuncia è stata sporta.

Il dipendente provvederà nel contempo ad informare dell’accaduto il dirigente dell’unità organica alla quale è assegnato (o, in caso di sua assenza, chi lo sostituisce). Questi avrà cura, a sua volta, di segnalare subito l’avvenuta sottrazione al Servizio Patrimonio per i necessari adempimenti di natura inventariale, ed al Servizio Affari Legali, fornendo tutte le indicazioni contenute nel questionario allegato sub 1 alla presente circolare, al quale andrà unita copia della denuncia.

I responsabili delle unità organiche dell’Ente sono pregati di curare la puntuale osservanza di quanto previsto dalla presente circolare, assicurandone la massima diffusione tra il personale dipendente ed impartendo altresì le disposizioni che, in base alla situazione logistica delle unità ad essi affidate, siano maggiormente idonee alla preservazione del patrimonio mobiliare del C.N.R.

Corre l’obbligo di richiamare l’attenzione delle SS.LL. e del dipendente personale sulle responsabilità che derivano dall’art. 8, e 3° comma, della legge 20.3.1975, n° 70, e dalle norme a cui esso rinvio, che vengono riportate nell’allegato 2.

F.to IL PRESIDENTE

ALL. 1

MODULO DI SEGNALAZIONE DI FURTO DI BENI DI PROPRIETA’ DEL C.N.R.

(da compilarsi in ogni sua parte a cura del Direttore dell’unità organica alla quale il bene era assegnato).

A) Descrizione analitica del bene sottratto, con indicazione del suo numero di inventario (ove trattisi di un bene inventariato) del luogo preciso dove era custodito e di eventuali particolari accorgimenti usati per custodirlo:

 

 

B) Indicazione del cognome e nome della persona (o delle persone) a cui il bene era stato assegnato:

 

 

C) Circostanze (luogo, giorno, ora, etc.) in cui il bene è stato utilizzato per l’ultima volta, o comunque è stato controllato che si trovava al suo posto abituale; cognome e nome delle persone che lo hanno usato o in ogni caso visto per l’ultima volta:

 

 

D) Circostanze (luogo, giorno, ora, etc.) in cui la sottrazione del bene è stata notata e del cognome e nome della persona (o delle persone che ha (o hanno) accertato la mancanza del bene:

 

 

E) Eventuali altri elementi utili per l’individuazione dell’autore della sottrazione (segni di effrazione alle porte e alle finestre, segni di forzatura di cassetti di scrivania o di sportelli di armadi, disordine o danneggiamenti nella stanza in cui è stata compiuta la sottrazione, etc.):

 

 

 

F) Nei giorni immediatamente precedenti la sottrazione del bene, sono stati eseguiti nell’ufficio dove esso si trovava, o nelle immediate adiacenze, lavori affidati a ditte esterne od altri lavori (pulizie straordinarie, trasporto di mobili o macchine, spostamento di linee elettriche o telefoniche, etc.)?:

 

 

 

G) Indicazione di ogni elemento che valga ad individuare o ad escludere responsabilità sotto il profilo amministrativo-contabile (ad esempio: sono stati posti in essere tutti i possibili accorgimenti atti ad evitare la sottrazione o osservate eventuali disposizioni impartite dal dirigente dell’unità organica?). La sottrazione è stata immediatamente denunciata all’autorità di Polizia? In tempi recenti o remoti si sono verificate sottrazioni di altri beni assegnati alla stessa (o alle stesse) persona (o persone)?:

 

 


ALL. 2

DISPOSIZIONI SUL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Legge 20/3/1975, n. 70 - art. 8, comma 3°
"In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, nonché di responsabilità dei dipendenti per i danni arrecati all’amministrazione o ai terzi, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato."

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Art. 18:
"L’impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Se l’impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente la responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l’ordine.
L’impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore."