Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Reparto III - Stato giuridico e trattamento economico

Circolare n. 20/1999

Pos. 300.20 - Prot. n. 1715273

Roma, 27 luglio 1999

A tutti i Dirigenti e Direttori delle Unità organiche
e strutture del CNR

LORO SEDI

Oggetto: Assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per il periodo 1.7.1999 / 30.6.2000 .

L'art. 2 del D.L. 13.3.88, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.88, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale dal 1° luglio 1999 è risultata, secondo l' ISTAT, pari al 1,8 per cento ed in base a detta rivalutazione sono state predisposte le tabelle allegate da considerare, in base al reddito conseguito nel 1998, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 99 - 30 giugno 2000.

Ciò premesso, sono stati predisposti i nuovi modelli di domanda relativi al reddito conseguito nell'anno 1998 (ALL. 2/1 e 2/2). I dipendenti che abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare dovranno presentare alla DdP - Rep. III "Stato Giuridico e Trattamento Economico" il modello di domanda allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, allegando una copia dei modelli fiscali presentati nel 1999 e relativi al reddito dell'anno 1998. Le domande non correttamente compilate non daranno diritto al beneficio.

COMPOSIZIONE DELL'A.N.F. COMPLESSIVO

Gli importi complessivi mensili spettanti e riportati nelle tabelle allegate (all. 1/1, 1/2 e 1/3) sono comprensivi dei benefici introdotti con:

1. A.N.F. (L. 153/88)

2. AUMENTO di Lire 20.000 per ogni figlio con esclusione del primo (L. 451/94)

3. AUMENTO di Lire 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due (L. 85/95)

4. MAGG. 96 (D.M. 11.4.96, art. 2)

5. MAGG. 97 (D.M. 19.3.97)

6. MAGG. 98 (D.M. 13.5.98)

7. AUMENTO PER NUCLEI FAMILIARI SUPERIORI A SETTE COMPONENTI : 10% del totale dell’ANF spettante per ogni componente oltre l’ ottavo, oltre all’aumento di L. 20.000 e di L.84.000.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare si intende composto da:

a) dipendente interessato

b) coniuge non legalmente ed effettivamente separato

c) figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 26.4.57, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Tale situazione deve essere dichiarata con apposita certificazione, o copia autenticata, rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali.

Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni di cui sopra, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Non sono invece compresi i figli maggiorenni, anche se studenti, ed i genitori.

La cessazione dal diritto all'assegno per il nucleo familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi (es. detrazioni d'imposta).

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (nonchè i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se superiori, complessivamente, a L. 2.000.000 annue) conseguiti dai componenti il nucleo nell'anno 1998 ed ha valore per la corresponsione dell'assegno dal 1° luglio 1999 fino al 30 giugno 2000.

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonchè l'assegno per il nucleo familiare, che non concorrono comunque a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 447/76, art.1).

Si rammenta che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare (L.69/88, art.10). L'assegno per il nucleo familiare, inoltre, non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia erogati da altro Ente o Stato Estero.

LIVELLI DI REDDITO

I livelli di reddito-base sono aumentati per:

- il richiedente che si trovi nella condizione di celibe o nubile, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a.

- i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delle loro età. Tale situazione deve essere notificata con apposita certificazione, o copia autenticata, rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti Commissioni Sanitarie Provinciali.

- il richiedente che si trovi in entrambe le condizioni precitate.

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Le SS.LL. dovranno dare la massima diffusione della presente circolare che dovrà essere firmata da ogni dipendente, per presa visione, e conservata agli atti.

Per eventuali chiarimenti le Segreterie sono pregate di rivolgersi alla Sig.ra BRIGAZZI (tel.06/4993.3305; e-mail mt.brigazzi@dcp.cnr.it).

IL DIRIGENTE