Allegato - Circolare CNR n. 13/1999
DISCIPLINARE CONCERNENTE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DOPERA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE PER SPECIFICHE PRESTAZIONI PREVISTE DA PROGRAMMI DI RICERCA (ARTICOLO 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, n. 449) CON ONERI A CARICO DI FINANZIAMENTI ESTERNI.
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente atto regola il conferimento di contratti dopera, previsti dallart. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per lesecuzione di specifiche prestazioni purchè previste da programmi di ricerca del CNR i cui oneri sono a carico di finanziamenti esterni.
2. Non può formare oggetto dei contratti dopera di cui al precedente comma 1 laffidamento di prestazioni di natura amministrativa.
3. Ai sensi del presente atto, si intendono:
a) per "Organo", uno degli Istituti o Centri di ricerca del CNR;
b) per "contratti dopera", i contratti aventi natura di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati ai sensi del precedente comma 1;
c) per "responsabile della ricerca", il ricercatore CNR al quale è affidata la
gestione del programma di ricerca nel cui ambito si svolge la specifica prestazione
oggetto del contratto;
d) per "contraente", il titolare dei contratti di cui allart. 1.
Articolo 2
Criteri Generali
1. La selezione dei contraenti e la stipulazione dei contratti dopera rispondono a criteri di efficienza, pubblicità e speditezza.
2. Le procedure di selezione dei contraenti assicurano la valutazione comparativa del merito dei candidati.
3. Il CNR si avvale di tecnologie informatiche, in modo da assicurare la celerità della diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
Articolo 3
Requisiti relativi ai contraenti
1. I contratti dopera possono essere conferiti a coloro che siano in possesso di un diploma universitario, o equivalente, conseguito in Italia o allestero, ovvero a coloro che siano in possesso di un titolo di studio coerente con la natura delle prestazioni da svolgere.
2. I contratti dopera sono compatibili con rapporti di lavoro subordinato presso Amministrazioni pubbliche od Enti pubblici o privati, previa autorizzazione del datore di lavoro. In tal caso, il Direttore dellOrgano interessato è obbligato a comunicare alle predette Amministrazioni od Enti, entro il 30 aprile dellanno solare successivo, limporto lordo e netto, nonché lammontare delle trattenute, erogato al contraente nellanno precedente.
3. I contratti dopera non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri Enti e istituzioni di ricerca.
4. Non possono essere titolari di contratti dopera i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato.
5. I contratti dopera non possono avere durata superiore a quella prevista per lattività oggetto dei finanziamenti esterni.
Articolo 4
Selezione dei contraenti
1. I contratti dopera sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio.
2. Lavviso di selezione è reso pubblico, a cura del direttore dellOrgano, mediante affissione nellalbo della propria sede nonchè mediante pubblicazione nel proprio sito Internet ed altre modalità che possano assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
3. Lavviso contiene le seguenti indicazioni:
a) oggetto della specifica prestazione richiesta;
b) Organo CNR interessato;
c) importo del compenso e delle modalità di erogazione dello stesso;
d) termine entro il quale il contraente dovrà effettuare la prestazione.
4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda in carta semplice allOrgano indicato dal bando. Alla domanda va allegato un curriculum vitae e professionale ed eventualmente un elenco delle pubblicazioni ritenute rilevanti.
5. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dallavviso. Esso sarà di norma di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni.
6. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore dellOrgano può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, lesclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 5
Commissioni giudicatrici
1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dellOrgano interessato ed è composta dal direttore medesimo, in qualità di presidente, dal responsabile della ricerca e da un ricercatore. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Commissione.
2. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche delle prestazioni richieste. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione delleventuale svolgimento di una documentata attività, coerente con le prestazioni richieste, presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, in Italia e allestero.
3. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati, mediante lesame dei titoli ed un colloquio. Il colloquio è pubblico.
4. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo lordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
5. La Commissione conclude la propria attività entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande. Essa redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato ed è indicato il vincitore ovvero i vincitori se lavviso prevede il conferimento di più contratti.
6. La graduatoria di merito con lindicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura del direttore, mediante affissione allalbo dellOrgano interessato.
7. Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il direttore, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino al contratto prima di usufruirne, con i candidati collocati utilmente in graduatoria.
Articolo 6
Stipulazione ed esecuzione del contratto
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il direttore dellOrgano stipula con il contraente il contratto dopera, previa presentazione, da parte del contraente medesimo, di copia di una polizza assicurativa, stipulata a proprio carico, contro gli infortuni derivanti dallesecuzione della prestazione e per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Il contraente adempie la propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione, entro il termine indicato nel contratto.
3. In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile della ricerca giudichi la prestazione non conforme a quanto previsto nel contratto stesso, ne informa il direttore dellOrgano, che richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di inadempienza, il direttore dellOrgano può recedere dal contratto, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto.
Articolo 7
Trattamento economico
1. Il corrispettivo da versare al contraente è determinato dal direttore dellOrgano, sentito il responsabile della ricerca, tenendo conto della specificità e della complessità della prestazione richiesta nonché del termine entro il quale la prestazione stessa dovrà essere svolta. Il corrispettivo è comprensivo anche di eventuali rimborsi spese.
Articolo 8
Valutazione dei risultati conseguiti
1. Il contraente trasmette al direttore dellOrgano, alla scadenza del contratto, una relazione in cui sono illustrati i risultati conseguiti.
2. Il direttore, sentito il responsabile della ricerca, valuta la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, il direttore dispone la liquidazione del corrispettivo.
3. In caso di controversie, il Foro competente è quello in cui ha sede lOrgano.
Articolo 9
Documentazione
1. Il contraente dovrà presentare al direttore dellOrgano, entro trenta giorni
dalla data di accettazione del contratto, autocertificazione concernente: a) possesso
della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dellUnione Europea; b) il
titolo di studio con le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di
laurea; c) numero del codice fiscale; d) eventuali carichi pendenti; e) eventuali condanne
penali.
Nel caso in cui il contraente non abbia riportato condanne penali nè abbia carichi
pendenti deve dichiararlo esplicitamente.
2. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
3. Lautocertificazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dellufficio postale accettante. Detta autocertificazione può essere trasmessa anche via fax.
4. I contraenti saranno invitati a regolarizzare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dellinvito, pena la risoluzione del contratto, lautocertificazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
5. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dallespletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione di cui al precedente articolo 4. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine il CNR disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.
Articolo 10
Norme sulla privacy
1. Ai sensi dellart. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso lOrgano per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.
2. Il conferimento di tali dati al CNR è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena lesclusione dalla selezione.
3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. Linteressato gode dei diritti di cui allart. 13 della citata legge.
5. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore dellOrgano.
Art. 11
Aspetti fiscali e previdenziali
1. Il corrispettivo da versare al contraente è assoggettato alle ritenute fiscali e previdenziali.
2. La ritenuta IRPEF a titolo di acconto è pari al 20% sullammontare dei compensi percepiti nel periodo dimposta. Il predetto ammontare è ridotto del 5% a titolo di deduzione forfettaria delle spese (artt. 49, comma 2, lettera a, e 50, comma 8). La riduzione del 5% non si applica alla parte dei compensi che supera limporto dei 100 milioni.
3. Le aliquote IRAP sono le seguenti:
- 6.6% fino a 40 milioni;
- 4.6% fino a 150 milioni;
- esente oltre i 150 milioni.
4. Il contributo previdenziale INPS gestione separata è applicato nella misura del:
- 10%, per i titolari già iscritti in altre forme di previdenza obbligatorie;
- 12% per coloro che non risultano iscritti in alcuna forma di previdenza obbligatoria (art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dallart. 59, comma 15, della legge n. 449/1997).
5. Il contributo previdenziale INPS è per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico dellOrgano. Sulla determinazione dellimponibile previdenziale si applica la riduzione del 5% fino a 100 milioni.
6. I massimali di reddito annuo imponibile ai fini dellassoggettamento al contributo previdenziale INPS gestione separata del 10 12 per cento, ai sensi della Legge 335/95 sono i seguenti:
- lire 146.991.000, cui corrisponde, per effetto della particolare modalità di calcolo, un massimale contributivo previdenziale di lire 141.991.000 ed un contributo massimo annuale di lire 14.199.100 per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (aliquota applicabile 10%);
- lire 146.991.000, cui corrisponde, per effetto della particolare modalità di calcolo, un massimale contributivo previdenziale di lire 141.991.000 ed un contributo massimo annuale di lire 17.038.920, per gli altri collaboratori privi di altra forma obbligatoria di previdenza (aliquota applicabile 12%). Il massimale annuo non essendo frazionabile in mesi deve essere preso in considerazione interamente anche nei casi di attività lavorativa riferita ad un periodo inferiore allanno.
7. Il contraente è tenuto a fornire allOrgano tutti gli elementi occorrenti per leffettuazione delle operazioni riguardanti lassoggettamento dei compensi nei limiti dei massimali previsti per la gestione separata INPS.
8. Dal 1 gennaio 2000, ai sensi della vigente normativa, laliquota del 12% sarà elevata al 12,5% ed il massimale contributivo sarà rivalutato sulla base dellindice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai calcolato dallISTAT.
9. Lintero importo del contributo previdenziale INPS gestione separata 10% - 12%, calcolato sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, deve essere versato presso Banche, agenzie postali o concessionari, a cura dellOrgano, mediante lapposito modello INPS F24, codice tributo DPC Versamenti dei committenti per collaboratori coordinati e continuativi - entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento del compenso.
10. Prima di sottoscrivere e far sottoscrivere il contratto, il direttore dellOrgano dovrà richiedere agli interessati la dichiarazione dellavvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla sede territoriale INPS ovvero copia della domanda munita del timbro di accettazione dellINPS. A titolo informativo, la domanda, redatta in carta semplice, dovrà contenere i dati anagrafici dellinteressato, il codice fiscale, il domicilio, il tipo di attività da svolgere nonché i dati identificativi dellOrgano.
Fac-simile di avviso di selezione e fac-simile di contratto