Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Circolare n. 18/1997
Posiz. 300.15 - Prot. N. 1581101
Roma, 11 giugno 1997
Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti, degli Uffici e di altre
Unità operative della Sede Centrale
Ai Direttori degli Istituti,
Centri di studio, Aree di Ricerca
Progetti finalizzati ed altre strutture equiparate
LORO SEDI
Oggetto: Disciplina del trattamento accessorio e competenze derivanti relative all'anno 1996.
Si fa seguito alla circolare n. 3/97 del 5 febbraio 1997 per comunicare che in data 4 giugno 1997 è stato stipulato il Contratto Collettivo Decentrato Nazionale (CCDN), previsto dall'art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 ottobre 1996.
Il contratto decentrato, che riguarda l'anno 1996 e sostituisce l'accordo sull'utilizzo del Fondo per il Miglioramento dell'Efficienza (FME) ex artt. 15 e 16 del DPR 171/91 sottoscritto in data 15/3/96, stabilisce l'entità del fondo per il finanziamento del trattamento accessorio ed i criteri e le modalità di erogazione dei compensi e delle indennità previste dal CCNL.
In particolare sono stati definiti:
- gli importi, per livello, relativi alla Indennità di Ente "annuale",
di cui all'art. 44 - comma 2 (Tabella 1);
- gli importi per livello della Indennità di Ente "mensile", di cui
all'art. 44 - comma 4 (Tabella 1);
- i criteri e le modalità di erogazione della "Produttività collettiva ed
individuale", di cui all'art. 45 del CCNL.
Per quanto riguarda l'indennità di ente si informa che gli Uffici competenti procederanno al pagamento delle somme spettanti operando un conguaglio fra gli importi dovuti per l'intero anno 1996 sia come "Indennità di Ente - annuale" sia come "Indennità di Ente - mensile", in base a quanto previsto dal citato art. 44, e le somme corrisposte per il medesimo anno a titolo di "Indennità annua di incentivazione e funzionalità, "Compenso di incentivazione" e "Conguaglio indennità di Ente mensile". Le somme spettanti saranno erogate nel mese di luglio 1997.
In riferimento alla "Produttività collettiva ed individuale", il
contratto decentrato (CCDN) ha stabilito che i compensi sono corrisposti agli aventi
diritto sulla base del seguenti criteri generali:
- parametro 2 al 20 % del personale del CNR avente diritto al compenso;
- parametro 1 al 70 % del suddetto personale;
- parametro 1.1 al restante personale (10 %).
Il parametro 2 sarà attribuito, secondo quanto stabilito dall'art. 45 comma 3 del
CCNL, sulla base di uno o più del seguenti criteri:
a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;
b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di
flessibilità ed alla gestione di cambiamenti organizzativi;
c) orientamento all'utenza ed alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra i
diversi uffici;
d) capacità di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di
miglioramenti organizzativi e gestionali.
Per consentire l'attribuzione dei coefficienti di cui sopra si invia, unito alla
presente, un tabulato contenente i nominativi dei dipendenti aventi diritto che risultano
in servizio ed il numero di coefficienti attribuibili nell'ambito della struttura di
appartenenza. I coefficienti disponibili sono stati assegnati dall'Ufficio competente
secondo i criteri stabiliti dal CCDN, che, testualmente, prevede:
"Onde consentire il contenimento entro i limiti contrattuali del numero di
coefficienti attribuiti a livello nazionale, lAmministrazione Centrale proporrà,
per ciascuna Struttura, il contingente di coefficienti utilizzabili, applicando le
suddette percentuali ed effettuando i necessari arrotondamenti in modo da garantire un
utilizzo equo dei coefficienti più alti secondo i seguenti criteri:
- sempre all'unità inferiore nelle situazioni in cui il personale avente diritto al
compenso è superiore al 33 % del personale totale in servizio;
- sempre all'unità superiore nei casi in cui tale percentuale è inferiore al 25 %;
- per la Sede Centrale i coefficienti saranno calcolati a livello di Direzione Centrale o
Strutture equiparate.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a far pervenire alla "Direzione Centrale del
Personale - Reparto III - SEDE", entro il 10 luglio 1997, il tabulato di cui sopra
con l'indicazione del coefficiente attribuito a ciascun dipendente.
Per quanto riguarda la corretta compilazione del tabulato di cui sopra, si precisa quanto
segue:
- non è consentita l'attribuzione di un numero di coefficienti diverso da quello
comunicato;
- dovrà essere attribuito un coefficiente a tutto il personale presente nel
tabulato, anche nel caso in cui non dovesse essere più in servizio presso la Struttura;
in tale caso sarà cura del Direttore/Dirigente di verificare la relativa situazione e
concordare con i precedenti Responsabili il coefficiente da mettere a disposizione;
- copia della documentazione predetta e del tabulato sarà fornita, a cura dei Dirigenti e
Direttori in indirizzo, alle Organizzazioni Sindacali locali che ne facciano richiesta e
resa disponibile per la consultazione da parte del personale interessato.
I dipendenti che dovessero ritenere non corrette le valutazioni loro attribuite, potranno inoltrare istanza al Direttore Generale che, previa istruttoria, le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione per le definitive valutazioni.
Si precisa, infine, che le somme spettanti a ciascun dipendente, la cui erogazione si
prevede di effettuare con le competenze del mese di settembre 1997, saranno elaborate
sulla base della ripartizione del fondo complessivamente disponibile tenendo conto dei
seguenti elementi:
- trattamento economico fondamentale in godimento;
- coefficiente attribuito;
- assenze per malattia.
Il compenso per la produttività collettiva ed individuale, ai sensi dell'art. 12, comma 7., del CCNL, non spetta per i periodi di assenza per malattia fino a quindici giorni lavorativi, fatta eccezione per i periodi di ricovero ospedaliero e per quelli successivi di convalescenza post-ricovero.
Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare.
| IL DIRIGENTE GENERALE (Dr. Piero Marini) |