Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio e Riscontro

Circolare n. 13/1997

Posiz. 5.5 - Prot. N. 026518

Roma, 24 marzo 1997

Ai Direttori degli Istituti, dei Centri di Studio,
delle Aree di Ricerca, dei Gruppi Nazionali,
dei Progetti Finalizzati ed altre Strutture del C.N.R.

e p.c.
Ai Dirigenti Generali delle Direzioni Centrali del C.N.R.

Al Direttore del Centro Elaborazione Dati
e Reti di Comunicazione del C.N.R.

Al Direttore della Biblioteca Centrale del C.N.R.

LORO SEDI

Oggetto: vincoli mensili alle disponibilità di cassa

Com'è noto l'art. 8, comma 3 del D.L. 31/12/1996, n. 669 dispone che il C.N.R., quale soggetto titolare di contabilità speciale aperta c/o tesoreria provinciale dello Stato di Roma, non può effettuare prelevamenti da detto conto superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. La problematica connessa all'applicazione della predetta normativa ha costituito oggetto di apposita deliberazione della Giunta Amministrativa, adottata in data 22/1/1997 e trasmessa in allegato alla circolare n. 2/1997, prot. n. 008123 del 28/1/1997. Giova richiamare, in proposito, che alla luce degli atti normativa ed interpretativi successivamente emanati, l'osservanza del dettato normativa richiede, finché l'Ente non potrà beneficiare di una deroga generalizzata ai vincoli mensili posti ai prelevamenti, una programmazione su base mensile, oltreché annuale, delle occorrenze finanziarie da prelevare dalla tesoreria erariale. La struttura organizzativa dell'Ente, articolata in numerosi centri di spesa autonomi, tutti operanti nell'ambito del sistema di tesoreria unica, non consente il monitoraggio, in tempo reale, di tutti i flussi di spesa. Pertanto, a parziale modifica della precedente delibera 22/1/1997 ed al fine di coniugare il rispetto dei limiti posti dal precisato D.L. 669/1996 con la regolare esecuzione dei pagamenti inerenti a spese fisse od a carattere obbligatorio, la Giunta amministrativa del C.N.R. ha stabilito, con deliberazione n. 34 in data 24/2/1997:

  1. che il predetto monitoraggio venga effettuato solo a livello centrale, sui flussi di spesa di competenza delle Direzioni Centrali;
  2. che a tal fine ciascuna Direzione predisponga appositi piani di fabbisogno mensili, contenendo le spese previste nel limite, di norma, del 90% dei pagamenti effettuati alla fine dei corrispondenti mesi del 1996;
  3. che non vengano disposti pagamenti da parte dei Direttori degli organi di ricerca e delle strutture in indirizzo, in qualità di ordinatori primari e/o di funzionari delegati, eccedenti ogni mese il predetto limite del 90% dei pagamenti utilizzati nei corrispondenti mesi dell'anno precedente, quale presupposto necessario per l'attuazione del punto 1;
  4. che eccezionalmente, eventuali, limitate richieste di deroga da parte dei predetti Direttori da motivare e documentare adeguatamente, potranno essere prese in esame e dovranno, a tal fine, pervenire via fax alla Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio e Riscontro entro e non oltre la fine del mese precedente a quello di riferimento, sia per verificare la possibilità di farvi fronte attraverso il contenimento di altre spese, sia per consentire, se del caso, di richiedere, nei termini, al Ministero del Tesoro il prelevamento in deroga ai limiti in oggetto.
Si fa presente, infine, che la segnalazione del fabbisogno aggiuntivo da parte dei Direttori in indirizzo dovrà pervenire alla D.C.R.B.R. entro la fine del mese precedente a quello concernente il maggiore esborso che si rende necessario.
Si raccomanda ai destinatari della presente la puntuale esecuzione della predetta direttiva, atteso che il superamento del suindicato limite può determinare il blocco indifferenziato di tutti i pagamenti da parte dell'Istituto cassiere.
IL VICARIO DEL DIRIGENTE
GENERALE DELLA D.C.R.B.R.
IL DIRETTORE GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Oggetto: Vincoli mensili alle disponibilità di cassa derivanti dall'art 8, 3° comma del D.L. 31 dicembre 1996. n. 669

La Giunta Amministrativa, nella riunione in data 24 febbraio 1997, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 34/97 -Verb. 1464-

LA GIUNTA AMMINISTRATIVA

- visto il disposto dell'art. 8, 3° comma, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- vista sull'argomento la propria precedente deliberazione n. 6 in data 22 gennaio 1997, con la quale è stata affrontata in prima istanza la problematico derivante dall'attuazione e dall'impatto delle citate disposizioni nell'ambito del CNR, quale rilevante Ente pubblico di ricerca di notevoli dimensioni, e sono state dettate nel contempo prime raccomandazioni di comportamento ai dirigenti dell'Amministrazione Centrale ed ai direttori delle strutture periferiche per contenere, per quanto possibile, i pagamenti mensili da effettuare;
- rilevato che con la citata deliberazione veniva posto in primo luogo in evidenza come il rispetto del limite dei prelievi mensili 1997 nel 90% di quelli effettuati per ciascun mese del precedente anno non potesse assolutamente conciliarsi con l'operatività di un Ente di ricerca quale il CNR, che non agisce attraverso prestazioni ero erogazioni fisse mensili, ma programma e modula la sua attività istituzionale attraverso investimenti su obiettivi scientifici, i cui tempi di attuazione sono oggettivamente diversi, in quanto strettamente correlati al raggiungimento dei risultati attesi. Per tale motivo veniva stabilito che l'Ente provvedesse a richiedere subito e motivatamente al MURST ed al Ministero del Tesoro una deroga generale, pur nel rispetto del limite complessivo annuo del 90% dai prelievi 1996, necessaria a garantire l'operatività ed il funzionamento dell'Ente;
- preso atto che, da notizie fornite in seduta da parte del Presidente e del Direttore Generale, che hanno avuto un apposito incontro presso il Ministero del Tesoro sull'argomento, la richiesta di deroga di cui sopra, tempestivamente trasmessa alle Amministrazioni competenti, non ha trovato, al momento, accoglimento presso le stesse;
- ritenuto, pertanto, che sia assolutamente indispensabile riprendere in esame e puntualizzare l'argomento trattato nella seduta del 22 gennaio 1997, in quanto gli atti normativi ed interpretativi successivamente emanati in riferimento alla disposizione di cui all'art. 8, 3° comma, del D.L. 669/96 (D.M. 16 gennaio 1997 e connessa circolare del Ministero del Tesoro, circolare ministeriale 29 gennaio 1997 n. 852129, D.M. 5 febbraio 1997) impongono che l'Ente, finchè non potrà eventualmente beneficiare di una deroga generalizzata ai vincoli mensili posti ai prelevamenti presso la Tesoreria, attivi una programmazione su base mensile (oltreché annuale) delle occorrenze finanziarie da prelevare dalla Tesoreria medesima;
- vista la relazione in data 17 febbraio 1997, con la quale, il Direttore Generale trasmette sull'argomento due note della Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio e Riscontro, entrambe in data 14 febbraio 1997;
- preso atto dei contenuti delle suddette note, ed in particolare del fatto che attualmente la struttura organizzativa dell'Ente, articolata in numerosi centri di spesa autonomi (circa 400) tutti operanti nel sistema di tesoreria unica, non consente il monitoraggio "ad horas" di tutti i flussi di spesa del CNR, monitoraggio che può peraltro risultare attuabile almeno per quanto attiene le spese dell'Amministrazione Centrale;
- considerato, pertanto, che allo stato obiettivo prioritario del CNR devo essere quello di evitare il paventato blocco indiscriminato dei pagamenti, assicurando per tempo la liquidità per il pagamento mensile delle spese fisse ero obbligatorie, non rinviabili cioè senza addebito di oneri aggiuntivi o d'interessi moratori; rilevato, in conclusione, che il raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra deve essere correlato con i limiti posti dal D.L. 669/1996 e con le limitate possibilità di deroga previste dalla citata norma;
- dispone in materia le seguenti direttive:
  1. dovrà essere immediatamente attuato il monitoraggio dei flussi di spesa mensili a livello delle singole Direzioni Centrali del CNR; a tal fine dovranno essere predisposti piani di fabbisogno mensile di liquidità di ciascuna Direzione, contenendo tale fabbisogno, di norma, nel limite del 90% dell'importo dei pagamenti disposti nei corrispondenti mesi dell'anno precedente. In tali piani andranno comunque evidenziate le spese fisse e/o obbligatorie (non dilazionabili senza aggravio patrimoniale) distinte da quelle procrastinabili, anche se necessarie;
  2. i direttori degli Organi e strutture periferiche, in qualità di ordinatori primari e/o funzionari delegati, non dovranno disporre pagamenti eccedenti, per ogni mese, il limite del 90% dei pagamenti effettuati nei corrispondenti mesi del 1996;
- sottolinea che alle direttive di cui sopra potranno essere consentite solo eccezioni, da motivare e da documentare espressamente, ai fini della predisposizione della richiesta di deroga da inoltrare per tempo, a cura della Ragioneria, al Ministero del Tesoro secondo le disposizioni in vigore; allo scopo i preventivi di fabbisogno di cassa mensili delle Direzioni Centrali dovranno essere inoltrati alla Direzione Centrale di Ragioneria entro la fine del mese precedente a quello di riferimento. Eventuali limitate e documentate richieste di deroga dei direttori delle strutture periferiche potranno essere prese in considerazione e dovranno essere presentate alla Ragioneria nei medesimi termini di cui sopra, anche per verificare per tempo la possibilità di farvi fronte attraverso il contenimento di altre spese che non dovessero presentarsi come fisse ed obbligatorie.
Le Direzioni Centrali ed i direttori delle strutture periferiche sono invitate ad attenersi alle direttive impartite.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE