Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio e Riscontro
Circolare n. 13/1997
Posiz. 5.5 - Prot. N. 026518
Roma, 24 marzo 1997
Ai Direttori degli Istituti, dei Centri di Studio,
delle Aree di Ricerca, dei Gruppi Nazionali,
dei Progetti Finalizzati ed altre Strutture del C.N.R.
e p.c.
Ai Dirigenti Generali delle Direzioni Centrali del C.N.R.
Al Direttore del Centro Elaborazione Dati
e Reti di Comunicazione del C.N.R.
Al Direttore della Biblioteca Centrale del C.N.R.
LORO SEDI
Oggetto: vincoli mensili alle disponibilità di cassa
Com'è noto l'art. 8, comma 3 del D.L. 31/12/1996, n. 669 dispone che il C.N.R., quale
soggetto titolare di contabilità speciale aperta c/o tesoreria provinciale dello Stato di
Roma, non può effettuare prelevamenti da detto conto superiori al 90% dell'importo
cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. La problematica
connessa all'applicazione della predetta normativa ha costituito oggetto di apposita
deliberazione della Giunta Amministrativa, adottata in data 22/1/1997 e trasmessa in
allegato alla circolare n. 2/1997, prot. n. 008123 del 28/1/1997.
Giova richiamare, in proposito, che alla luce degli atti normativa ed interpretativi
successivamente emanati, l'osservanza del dettato normativa richiede, finché l'Ente non
potrà beneficiare di una deroga generalizzata ai vincoli mensili posti ai prelevamenti,
una programmazione su base mensile, oltreché annuale, delle occorrenze finanziarie da
prelevare dalla tesoreria erariale. La struttura organizzativa dell'Ente, articolata in
numerosi centri di spesa autonomi, tutti operanti nell'ambito del sistema di tesoreria
unica, non consente il monitoraggio, in tempo reale, di tutti i flussi di spesa. Pertanto,
a parziale modifica della precedente delibera 22/1/1997 ed al fine di coniugare il
rispetto dei limiti posti dal precisato D.L. 669/1996 con la regolare esecuzione dei
pagamenti inerenti a spese fisse od a carattere obbligatorio, la Giunta amministrativa del
C.N.R. ha stabilito, con deliberazione n. 34 in data 24/2/1997:
- che il predetto monitoraggio venga effettuato solo a livello centrale, sui flussi di
spesa di competenza delle Direzioni Centrali;
- che a tal fine ciascuna Direzione predisponga appositi piani di fabbisogno mensili,
contenendo le spese previste nel limite, di norma, del 90% dei pagamenti effettuati alla
fine dei corrispondenti mesi del 1996;
- che non vengano disposti pagamenti da parte dei Direttori degli organi di ricerca e
delle strutture in indirizzo, in qualità di ordinatori primari e/o di funzionari
delegati, eccedenti ogni mese il predetto limite del 90% dei pagamenti utilizzati nei
corrispondenti mesi dell'anno precedente, quale presupposto necessario per l'attuazione
del punto 1;
- che eccezionalmente, eventuali, limitate richieste di deroga da parte dei predetti
Direttori da motivare e documentare adeguatamente, potranno essere prese in esame e
dovranno, a tal fine, pervenire via fax alla Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio e
Riscontro entro e non oltre la fine del mese precedente a quello di riferimento, sia per
verificare la possibilità di farvi fronte attraverso il contenimento di altre spese, sia
per consentire, se del caso, di richiedere, nei termini, al Ministero del Tesoro il
prelevamento in deroga ai limiti in oggetto.
- Si fa presente, infine, che la segnalazione del fabbisogno aggiuntivo da parte dei
Direttori in indirizzo dovrà pervenire alla D.C.R.B.R. entro la fine del mese precedente
a quello concernente il maggiore esborso che si rende necessario.
- Si raccomanda ai destinatari della presente la puntuale esecuzione della predetta
direttiva, atteso che il superamento del suindicato limite può determinare il blocco
indifferenziato di tutti i pagamenti da parte dell'Istituto cassiere.
IL VICARIO DEL DIRIGENTE
GENERALE DELLA D.C.R.B.R. |
IL DIRETTORE GENERALE |
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Oggetto: Vincoli mensili alle disponibilità di cassa derivanti dall'art 8, 3°
comma del D.L. 31 dicembre 1996. n. 669
- La Giunta Amministrativa, nella riunione in data 24 febbraio 1997, ha adottato
all'unanimità la seguente deliberazione n. 34/97 -Verb. 1464-
LA GIUNTA
AMMINISTRATIVA
- - visto il disposto dell'art. 8, 3° comma, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- - vista sull'argomento la propria precedente deliberazione n. 6 in data 22
gennaio 1997, con la quale è stata affrontata in prima istanza la problematico derivante
dall'attuazione e dall'impatto delle citate disposizioni nell'ambito del CNR, quale
rilevante Ente pubblico di ricerca di notevoli dimensioni, e sono state dettate nel
contempo prime raccomandazioni di comportamento ai dirigenti dell'Amministrazione Centrale
ed ai direttori delle strutture periferiche per contenere, per quanto possibile, i
pagamenti mensili da effettuare;
- - rilevato che con la citata deliberazione veniva posto in primo luogo in
evidenza come il rispetto del limite dei prelievi mensili 1997 nel 90% di quelli
effettuati per ciascun mese del precedente anno non potesse assolutamente conciliarsi con
l'operatività di un Ente di ricerca quale il CNR, che non agisce attraverso prestazioni
ero erogazioni fisse mensili, ma programma e modula la sua attività istituzionale
attraverso investimenti su obiettivi scientifici, i cui tempi di attuazione sono
oggettivamente diversi, in quanto strettamente correlati al raggiungimento dei risultati
attesi. Per tale motivo veniva stabilito che l'Ente provvedesse a richiedere subito e
motivatamente al MURST ed al Ministero del Tesoro una deroga generale, pur nel rispetto
del limite complessivo annuo del 90% dai prelievi 1996, necessaria a garantire
l'operatività ed il funzionamento dell'Ente;
- - preso atto che, da notizie fornite in seduta da parte del Presidente e del
Direttore Generale, che hanno avuto un apposito incontro presso il Ministero del Tesoro
sull'argomento, la richiesta di deroga di cui sopra, tempestivamente trasmessa alle
Amministrazioni competenti, non ha trovato, al momento, accoglimento presso le stesse;
- - ritenuto, pertanto, che sia assolutamente indispensabile riprendere in esame e
puntualizzare l'argomento trattato nella seduta del 22 gennaio 1997, in quanto gli atti
normativi ed interpretativi successivamente emanati in riferimento alla disposizione di
cui all'art. 8, 3° comma, del D.L. 669/96 (D.M. 16 gennaio 1997 e connessa circolare del
Ministero del Tesoro, circolare ministeriale 29 gennaio 1997 n. 852129, D.M. 5 febbraio
1997) impongono che l'Ente, finchè non potrà eventualmente beneficiare di una deroga
generalizzata ai vincoli mensili posti ai prelevamenti presso la Tesoreria, attivi una
programmazione su base mensile (oltreché annuale) delle occorrenze finanziarie da
prelevare dalla Tesoreria medesima;
- - vista la relazione in data 17 febbraio 1997, con la quale, il Direttore
Generale trasmette sull'argomento due note della Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio e
Riscontro, entrambe in data 14 febbraio 1997;
- - preso atto dei contenuti delle suddette note, ed in particolare del fatto che
attualmente la struttura organizzativa dell'Ente, articolata in numerosi centri di spesa
autonomi (circa 400) tutti operanti nel sistema di tesoreria unica, non consente il
monitoraggio "ad horas" di tutti i flussi di spesa del CNR, monitoraggio che
può peraltro risultare attuabile almeno per quanto attiene le spese dell'Amministrazione
Centrale;
- - considerato, pertanto, che allo stato obiettivo prioritario del CNR devo essere
quello di evitare il paventato blocco indiscriminato dei pagamenti, assicurando per tempo
la liquidità per il pagamento mensile delle spese fisse ero obbligatorie, non rinviabili
cioè senza addebito di oneri aggiuntivi o d'interessi moratori; rilevato, in conclusione,
che il raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra deve essere correlato con i limiti posti
dal D.L. 669/1996 e con le limitate possibilità di deroga previste dalla citata norma;
- - dispone in materia le seguenti direttive:
- dovrà essere immediatamente attuato il monitoraggio dei flussi di spesa mensili a
livello delle singole Direzioni Centrali del CNR; a tal fine dovranno essere predisposti
piani di fabbisogno mensile di liquidità di ciascuna Direzione, contenendo tale
fabbisogno, di norma, nel limite del 90% dell'importo dei pagamenti disposti nei
corrispondenti mesi dell'anno precedente. In tali piani andranno comunque evidenziate le
spese fisse e/o obbligatorie (non dilazionabili senza aggravio patrimoniale) distinte da
quelle procrastinabili, anche se necessarie;
- i direttori degli Organi e strutture periferiche, in qualità di ordinatori primari e/o
funzionari delegati, non dovranno disporre pagamenti eccedenti, per ogni mese, il limite
del 90% dei pagamenti effettuati nei corrispondenti mesi del 1996;
- - sottolinea che alle direttive di cui sopra potranno essere consentite solo
eccezioni, da motivare e da documentare espressamente, ai fini della predisposizione della
richiesta di deroga da inoltrare per tempo, a cura della Ragioneria, al Ministero del
Tesoro secondo le disposizioni in vigore; allo scopo i preventivi di fabbisogno di cassa
mensili delle Direzioni Centrali dovranno essere inoltrati alla Direzione Centrale di
Ragioneria entro la fine del mese precedente a quello di riferimento. Eventuali limitate e
documentate richieste di deroga dei direttori delle strutture periferiche potranno essere
prese in considerazione e dovranno essere presentate alla Ragioneria nei medesimi termini
di cui sopra, anche per verificare per tempo la possibilità di farvi fronte attraverso il
contenimento di altre spese che non dovessero presentarsi come fisse ed obbligatorie.
- Le Direzioni Centrali ed i direttori delle strutture periferiche sono invitate ad
attenersi alle direttive impartite.
| IL SEGRETARIO |
IL PRESIDENTE |