Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
Circolare n. 2/1997
Posiz. 5.5 - Prot. N. 008123
Roma, 28 gennaio 1997
A tutti i Direttori delle Aree di Ricerca,
Organi di Ricerca e Progetti Finalizzati
LORO SEDI
Ai Direttori delle Direzioni Centrali,
dei Reparti e degli Uffici del CNR
SEDE
Oggetto: Problematica relativa alle limitazioni di impegno e di cassa derivanti dalle disposizioni di cui alla Legge 664/96 ed al D.L. 669/96
Si trasmette, per opportuna informazione e documentazione, la delibera della Giunta Amministrativa del 22 gennaio 1997 n. 6/96, concernente l'oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
(firmato: Nunzio De Rensis)
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Oggetto: Problematica relativa alle limitazioni di impegno e di cassa derivanti dalle disposizioni di cui alla Legge 664/96 ed al D.L. 669/96
La Giunta Amministrativa, nella riunione in data 22 gennaio 1997, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 6/96 - Verb. 1460 -
LA GIUNTA AMMINISTRATIVA
- vista la relazione predisposta sull'argomento dal Direttore Generale, prot. n. DG/80 in data 21 gennaio 1997;
- preso atto, in primo luogo, delle disposizioni e degli elementi contenuti nella legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, Legge 23 dicembre 1996, n. 664, che al Capitolo 7502 "Contributo al Consiglio Nazionale delle Ricerche" stanzia gli importi di 1013 Miliardi e 313 Miliardi rispettivamente in conto competenza ed in conto cassa;
- rileva e sottolinea che il precisato dato riferito all'autorizzazione di cassa si presenta di oggettiva impossibile applicazione per il CNR, in quanto il limite dei 313 Miliardi è lontano dalla misura minima delle spese obbligatorie del CNR non solo da impegnare, ma anche da erogare nel 1997, talchè il mantenimento di tale limite non consentirebbe neppure il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, con conseguenze la cui gravità appare di tutta evidenza. Pertanto la deroga su questo particolare aspetto appare un atto obbligatorio anche alla luce delle disposizioni del successivo D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, contenente norme restrittive di carattere generale sulla materia;
- vista e considerata, di conseguenza, la normativa recata dall'art. 8 del D.L. 669/96;
- ritiene, preliminarmente, in via interpretativa, alla luce dell'espressione letterale dell'articolo e delle ragioni che ispirano la norma, che il secondo comma del citato art. 8, concernente limitazioni nella facoltà di impegnare spese nel 1997, non veda il CNR, quale Ente pubblico di ricerca, tra i destinatari della disposizione;
- prende atto, altresì che il terzo comma dell'art. 8 del D.L. 669/96, concernente limitazioni ai prelievi di cassa presso i conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, vede anche il CNR quale destinatario della disposizione, stante la inequivoca lettera della disposizione, talchè in sostanza la disponibilità complessiva di cassa dell'Ente per il 1997 non potrà essere superiore al 90% dei prelevamenti di Tesoreria effettuati nel 1996, salvo possibili ed auspicabili deroghe;
- sottolinea peraltro che, pur nel quadro restrittivo di cui sopra, il rispetto del limite più particolare del 90% dei prelievi mensili 1997 sulla base di quelli effettuati per ciascun mese nel precedente anno, non può assolutamente conciliarsi con l'operatività di un Ente di ricerca quale il CNR che non agisce attraverso prestazioni ed erogazioni fisse mensili e ricorrenti per oggetto e tipologia, ma programma e modula la sua attività istituzionale attraverso investimenti in programmi ed obiettivi scientifici, i cui tempi di attuazione, sempre diversi sono strettamente correnti al raggiungimento dei risultati;
- delibera, pertanto, che il CNR provveda immediatamente e motivatamente, sulla materia di cui sopra, a richiedere al MURST ed al Ministero del Tesoro le deroghe necessarie all'operatività ed al funzionamento dell'Ente, secondo quanto peraltro espressamente previsto dallo stesso terzo comma dell'art. 8 del D.L. 669/96;
- raccomanda, nelle more dell'ottenimento delle deroghe di cui sopra, ai Dirigenti dell'Amministrazione Centrale ed ai Direttori degli Organi e strutture periferiche di programmare e contenere, ove possibile, i pagamenti mensili nel 90% dell'importo cumulativamente utilizzato nel corrispondente mese del 1996;
- precisa, peraltro, che la predetta raccomandazione può essere derogata in caso di pregiudizio di progetto di ricerca, la cui realizzazione rischierebbe di subire compromettenti ritardi per il progetto stesso, ed a cui sono funzionalmente connessi i relativi programmi di spese e pagamenti. La concreta attuazione della deroga viene rimessa alla valutazione e, decisione dei Dirigenti/Direttori che, in presenza delle condizioni di cui sopra, pregiudizievoli per la realizzazione dei programmi scientifici in corso, potranno disporre pagamenti anche in eccedenza al limite mensile di cui al precedente paragrafo. Le Direzioni Centrali dell'Amministrazione ed i Direttori degli Organi e strutture decentrate sono autorizzate a dar seguito ed attuazione a tutte le direttiva dettate con la presente deliberazione.
| IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE |