Allegato - Circolare CNR n. 4/1997
Pos. n. 300.8 - Prot. n. 1546968
RACCOLTA DELLE NORME IN MATERIA DISCIPLINARE
§ 1 - Doveri del dipendente
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di collaborare all'attività,
dell'Ente con impegno e responsabilità, rispettando i principi di buon andamento e
imparzialità dell'attività amministrativa ed anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse dell'Ente agli interessi privati propri ed altrui. In tale specifico contesto,
tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente
deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del CCNL e le disposizioni impartite
dall'Ente per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme
vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme
dell'ordinamento dell'Ente ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con l'utente, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto
delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa
previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'Ente, nonchè attuare le disposizioni dell'Ente in ordine alla legge 4 gennaio 1968
n. 15 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità previste per la rilevazione
delle presenze;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali, con gli utenti ed i
terzi una condotta informata a principi di correttezza, ed astenersi da comportamenti
lesivi della dignità della persona;
g) non svolgere, durante l'orario di lavoro, attività estranee al servizio, rispettare i
principi di incompatibilità previsti dalle legge e dai regolamenti, e nei periodi di
assenza per malattia o infortunio non svolgere attività che possano ritardare il recupero
psicofisico;
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della
prestazione. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a
farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono
rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le
disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale
compito rientri nelle responsabilità attribuite;
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
m) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalità
diverse da quelle istituzionali;
n) non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con
la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in locali non aperti al
pubblico;
p) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora
temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse,
q) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti dell'Ente che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri.
§ 2 - Sanzioni disciplinari
Il dipendente che viola i doveri disciplinati al paragrafo 1 è soggetto, previo procedimento disciplinare e secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto (censura);
3) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavorò e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
5) licenziamento con preavviso;
6) licenziamento senza preavviso.
L'applicazione delle sanzioni non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
§ 3 - Criteri generali per la determinazione della sanzione
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59
del D.Lgs. n. 29/1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinate in
relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Ente, agli utenti o a terzi e del
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore nei confronti dell'Ente, degli altri dipendenti e degli
utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nell'infrazione di più dipendenti in accordo tra loro.
§ 4 - Rimprovero verbale - Rimprovero scritto (censura) - Multa
Il rimprovero verbale è una dichiarazione di biasimo che viene comunicata, nel
rispetto della dignità personale del dipendente, per le seguenti infrazioni, quando esse
siano di lieve entità:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da
osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso l'Ente, gli altri dipendenti, gli
utenti o i terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni
strumentali a lui affidati m ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia
tenuto in relazione alle sue responsabilità
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza
sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli
interessi dell'Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Ente,
nei limiti previsti dall'art. 6 della legge n. 300/1970 (*);
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei
carichi di lavoro, "laddove previsti";
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricomprese specificamente nelle
lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Ente, per
gli utenti o per terzi;
h) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardino
il recupero psico-fisico.
Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto (censura) al massimo della multa,
di importo pari a quattro ore di retribuzione, sono comminate graduando l'entità delle
sanzioni in relazione ai criteri di cui ai paragrafi 3 e 13 per le
infrazioni di cui sopra.
L'importo delle ritenute per multa viene introitato nel bilancio dell'Ente e
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti
§ 5 - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
La sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro, con privazione della
retribuzione, per un periodo massimo di dieci giorni, viene comminata, graduando
l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui ai paragrafi 3 e 13
per le seguenti infrazioni:
a) recidiva nelle mancanze previste dal paragrafo 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al paragrafo 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a dieci giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli
utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la sede assegnata
dall'Ente;
e) testimonianza falsa o reticente nell'ambito di procedimenti disciplinari;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti
di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
g) responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei
riguardi di altri dipendenti, utenti o terzi;
h) manifestazioni denigratorie nei confronti dell'Ente, fatte salve le manifestazioni di
libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970 (**);
i) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali lesivi della dignità della
persona,
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Ente, agli utenti o a terzi.
§ 6 - Licenziamento con preavviso
La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per
violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con
l'Ente e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, nei seguenti casi:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste dal paragrafo
5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra
quelle previste nello stesso paragrafo, che abbia comportato l'applicazione della sanzione
di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto
previsto al seguente paragrafo 7, lettera a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad esso affidati;
c) rifiuto espresso e reiterato al trasferimento disposto per motivate esigenze di
servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre dieci giorni lavorativi
consecutivi;
e) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave
inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai
carichi di lavoro, se previsti;
f) responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti
commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma
che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
§ 7 - Licenziamento senza preavviso
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per
infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da
compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non
consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro, nei seguenti
casi:
a) recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie
di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi;
b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; c) condanna passata in giudicato:
c. 1 - per i delitti di cui all'art. 1 5, comma 1, lettere a), b),
c), d), e) ed f) della legge 19/3/1990, n. 55, modificata ed
integrata dall'art. 1, comma 1, della legge 18/1/1992, n. 16; c. 2
- per gravi delitti commessi in servizio; d) condanna passata in giudicato quando dalla
stessa consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
§ 8 - Competenza
Ove le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e rimprovero scritto
(censura) il Dirigente/Direttore dell'Unità organica in cui il dipendente lavora
provvede direttamente.
In caso del rimprovero verbale il Dirigente/Direttore dell'Unità organica è
tenuto a darne comunicazione scritta e riservata, di norma entro 15 (quindici) giorni
all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell'Amministrazione Centrale e al dipendente
interessato, indicando succintamente i motivi della sanzione.
In tutti gli altri casi provvede l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari su segnalazione
del Dirigente/Direttore dell'Unità organica nei modi e nei termini indicati nel
successivo paragrafo 9.
§ 9 - Formalità per la contestazione
Nessun provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, può
essere adottato nei confronti del dipendente senza aver prima contestato l'addebito
e senza aver sentito a sua difesa il dipendente medesimo, eventualmente assistito
da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
In caso di infrazione punibile con il rimprovero scritto, il Dirigente/Direttore
dell'Unità organica di appartenenza contesta per iscritto, tempestivamente, e comunque
non oltre 20 (venti) giorni dalla conoscenza dei fatti, gli addebiti al dipendente,
indicando i doveri che si assumono violati, le relative infrazioni connesse, il tempo e il
luogo dei fatti, nonché la data fissata per l'audizione.
Nel caso in cui i fatti integrino i presupposti per l'irrogazione di una sanzione più
grave del rimprovero scritto, il Dirigente/Direttore dell'Unità organica di
appartenenza segnala, entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza, all'Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari i fatti da contestare, dandone comunicazione anche al dipendente
interessato.
Entro i 20 (venti) giorni successivi alla ricezione della predetta segnalazione, l'Ufficio
per i Procedimenti Disciplinari se condivide la valutazione, contesta per iscritto gli
addebiti al dipendente, indicando i doveri che si assumono violati, le relative infrazioni
connesse, il tempo ed il luogo dei fatti, nonché la data stabilita per l'audizione.
Qualora non sia possibile la consegna personale della lettera di contestazione, la
notifica viene effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo indirizzo
comunicato dal dipendente.
Ove non sia possibile notificare la lettera nelle forme sopra previste, la notifica è
fatta mediante affissione all'Albo dell'Unità organica cui il dipendente appartiene, per
non meno di 5 (cinque) giorni. Tale ultima notifica è limitata alla notizia della
contestazione, senza riportare i fatti oggetto della stessa, ed ha gli stessi effetti
della notifica personale.
§ 10 - Procedimento
Con la contestazione dell'addebito viene instaurato il procedimento disciplinare.
Al dipendente, o su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti
gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
L'audizione del dipendente, da comunicarsi contestualmente all'invio della nota
delle contestazioni, non può essere fissata prima che siano trascorsi almeno 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla data di notifica della nota stessa.
Il dipendente è convocato, per la indicata audizione, presso l'ufficio del
Dirigente/Direttore dell'Unità organica di appartenenza in caso di infrazione punibile
con il rimprovero scritto, e presso l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, in
caso di infrazione punibile con una delle restanti sanzioni, con l'eventuale assistenza di
un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, per fornire le proprie giustificazioni. (***)
Il predetto Ufficio ha facoltà di ascoltare, nel corso dell'audizione del dipendente, il
Dirigente/Direttore dell'Unità Organica che ha segnalato i fatti oggetto della
contestazione.
Il dipendente, anziché presentarsi personalmente, può far pervenire, direttamente o a
mezzo dei servizi pubblici o privati, a chi ha effettuato la contestazione
(Dirigente/Direttore dell'Unità Organica o Ufficio per i Procedimenti Disciplinari) le
proprie giustificazioni entro e non oltre la data fissata per l'audizione.
Dell'audizione si forma verbale che viene sottoscritto dal Dirigente/Direttore, che ha
convocato il dipendente, e dal funzionario/assistente del medesimo, presente
all'audizione.
Ove siano trascorsi. inutilmente 15 (quindici) giorni dalla data fissata per l'audizione,
si procederà alla definizione del procedimento disciplinare nei successivi 15 (quindici)
giorni
§ 11 - Definizione
Sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal
dipendente, il Dirigente/Direttore dell'Unità Organica o l'Ufficio per i Procedimenti
Disciplinari conclude - entro il termine massimo di cui al I comma del successivo
paragrafo 18 - il procedimento disciplinare, comminando la sanzione applicabile tra
quelle indicate al paragrafo 2, nel rispetto dei principi e criteri di cui al
paragrafo 3 ed in base alle competenze fissate dal paragrafo 8.
Qualora ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del
procedimento.
L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, ove ritenga sussistenti i presupposti per
l'applicazione delle sanzioni del licenziamento, con o senza preavviso, sottopone
gli atti del procedimento disciplinare, con le proprie valutazioni, al Dirigente Generale
Capo del Personale che, entro il termine massimo di cui al I comma del successivo
paragrafo 18, definisce il procedimento medesimo
In ogni caso, la chiusura del procedimento o l'irrogazione della sanzione deve essere
comunicata per iscritto all'interessato e, nel caso del rimprovero scritto (censura),
anche all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
§ 12 - Riduzione della sanzione
Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile, nelle ipotesi di cui ai commi
3) e 4) del paragrafo 2, può essere ridotta di un terzo, ma in tale caso non è
più esperibile l'impugnazione.
Il consenso deve risultare da atto sottoscritto congiuntamente dalle parti.
§ 13 - Recidiva
La recidiva nelle infrazioni previste ai paragrafi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi paragrafi.
§ 14 - Cumulo di infrazioni
Al dipendente, responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
§ 15 - Effetti delle sanzioni
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari inflitte decorsi due anni dalla loro applicazione.
§ 16 - Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale
Il procedimento disciplinare, ai sensi del paragrafo 9, deve essere avviato
anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla
sentenza definitiva.
La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento
disciplinare.
Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo ad una
sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento disciplinare è avviato, nei termini previsti dal citato paragrafo 9,
dalla data di conoscenza della sentenza.
§ 17 - Riattivazione del procedimento sospeso
Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del precedente paragrafo 16 è riattivato entro 180 (centottanta) giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
§ 18 - Estinzione del procedimento
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 (centoventi) giorni dalla
notifica della contestazione dell'addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
Ove il procedimento fosse rimasto sospeso ai sensi del precedente paragrafo 16, il
termine dei 120 giorni decorre dalla data di riattivazione.
§ 19 - Impugnazione
Il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato, entro 20 (venti) giorni dalla notifica della sanzione può
impugnarla dinanzi al Collegio arbitrale di disciplina, dandone comunicazione
all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
Il Collegio emette la sua decisione entro 90 (novanta) giorni dalla notifica
dell'impugnazione e l'Amministrazione vi si conforma.
Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
§ 20 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1) L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su
fatti addebitati al dipendente a titolo di Incisione disciplinare punibile con la sanzione
della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre nel corso del
procedimento disciplinare, per motivate ragioni di opportunità, l'allontanamento dal
lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con
conservazione della retribuzione.
2) Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo
deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione
limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3) Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione, dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
§ 21 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1) Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato
di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2) Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche
nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
della libertà personale, qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'articolo 22,
commi 6 e 7, del CCNL.
3) L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al
comma 1 del presente paragrafo, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente
fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2 del presente
paragrafo.
4) Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, comma 1, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18
gennaio 1992, n. 16. 5) Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto,
in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, dall'art. 22,
commi 8 e 9, del CCNL.
6) Al dipendente, sospeso dal servizio ai sensi del presente paragrafo, sono corrisposti un'indennità
pari al 50 (cinquanta) per cento della retribuzione fissa mensile e l'assegno per il
nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, anche se pensionabile.
7) In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare
viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al dipendente se fosse rimasto in
servizio.
8) Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a 5 (cinque) anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
(*) - Si trascrive l'art. 6 della L. n. 300/1970:
"Art. 6 (Visite personali di controllo) - Le visite personali di controllo sul
lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della del
patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie
prime o dei prodotti.
In tali casi, le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che
siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la
riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione
automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme
restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative
modalità, debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali
aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti del dottorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di
lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale."
(**) - Si trascrive l'art. 1 della L. n. 300/1970:
"Art. 1 (Libertà di opinione) - I lavoratori, senza distinzione di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro
opera di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della
Costituzione e delle norme della presente legge."
(***) L'assenza dal servizio del dipendente, convocato per l'audizione, è considerata "assenza giustificato" (cod. .9A). Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del dipendente stesso.