Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale

Circolare n. 4/1997

Pos. n. 300.8 - Prot. n. 1546968

Roma, 10 febbraio 1997

Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali,
dei Reparti, degli Uffici e di altre
Unitā operative

Ai Direttori degli Istituti,
dei Centri di studio, dei Gruppi Nazionali,
delle Aree di ricerca, dei Progetti Finalizzati
ed altre Strutture CNR

LORO SEDI

Oggetto: CCNL del "Comparto ricerca" - Norme in materia disciplinare

Si fa seguito alla nota n. 331.29/1519392 dell'11 ottobre 1996 con la quale si e' data comunicazione dell'affissione, in pari data, presso la Sede Centrale, P.le Aldo Moro n. 7, Roma del Codice Disciplinare di cui all'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), stipulato il 7 ottobre 1996, relativo al personale degli Enti di Ricerca e Sperimentazione rivestente i livelli professionali dal X al IV. Come prescritto dal citato articolo 22, a partire dal 26 ottobre 1996 e' in vigore il nuovo Codice Disciplinare, previsto dal CCNL. Dalla stessa data e' in vigore il Titolo I, Capo VI (Norme disciplinari) di detto Contratto che regola compiutamente la materia disciplinare agli articoli:

- 20 (Doveri del dipendente);
- 21 (Sanzioni e procedure disciplinari);
- 22 (Codice disciplinare);
- 23 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare);
- 24 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale).

Inoltre, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 precisato, trovano applicazione, per quanto non disposto dal Contratto stesso, le disposizioni di cui all'art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilitā) del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 546/1993. Di conseguenza, per effetto del combinato disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 38 del D.Lgs. n. 546/1993, e dell'art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, risultano abrogate tutte le norme vigenti in materia disciplinare diverse da quelle di cui ai menzionati articoli. Al fine di porre a disposizione di tutti (direttori, dirigenti e dipendenti) un unico testo in materia disciplinare, si e' ravvisata l'opportunita' di raggruppare, in modo sistematico, le norme disciplinari vigenti nella "Raccolta" in allegato, che costituisce parte integrante della presente circolare. Si rileva che le norme di cui alla predetta "Raccolta" si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, i ricercatori ed i tecnologi, per i quali continuano ad applicarsi, in attesa che vengano stipulati i contratti collettivi di categoria, le previgenti norme disciplinari di cui al DPCNR n. 6241/1979 (Regolamento del Personale). Si richiama l'attenzione dei Dirigenti e dei Direttori delle Unita' Organiche sulla potesta' loro derivante dalla Normativa in questione circa l'applicazione dei primi due livelli di sanzioni disciplinari (rimprovero verbale e rimprovero scritto o censura) ed i rapporti intercorrenti con l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell'Amministrazione centrale. Si fa presente che la Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il Personale, nella seduta del 29 ottobre 1996, ha temporaneamente attribuito alla Direzione Centrale del Personale, ufficio del Dirigente Generale, le competenze del predetto Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, indicato dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993. La presente circolare deve essere affissa agli albi e consegnata in copia a ciascun dipendente.

IL DIRIGENTE GENERALE
(firmato: P. Marini)