Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale del Personale
Reparto II
Stato Giuridico e Trattamento Economico

Circolare n. 38/1995

Posiz. 300.15.1 - Prot. N. 1465081

Roma, 12 dicembre 1995

Ai Dirigenti delle Direzioni Centrali
Al Direttore del Centro Elaborazione Dati
Al Direttore della Biblioteca Centrale
SEDE CENTRALE

Ai Direttori degli Istituti, Centri di studio, Aree di ricerca, Progetti finalizzati ed altre strutture equiparate
LORO SEDI

Oggetto: seconda tranche del compenso di incentivazione (art. 16 - DPR 171/91) per l’anno 1995. Incremento di incentivazione per l'anno 1995.

Si fa seguito alla circolare n. 19/95, in data 15/5/95, per trasmettere il tabulato relativo al personale di ciascuna sede di lavoro ai fini della corresponsione dei compensi di incentivazione per il periodo 1 giugno - 31 dicembre 1995 e dell'incremento di incentivazione per l'anno 1995. Il tabulato dovrà essere compilato secondo le modalità di seguito indicate e restituito, mediante raccomandata, alla "Direzione Centrale del Personale - Reparto II 'Stato giuridico e trattamento economico'" entro e non oltre il 10 gennaio 1996. Si richiama l'attenzione dei Dirigenti e Direttori in indirizzo sulla necessità di rispettare il predetto termine, del quale non potrà essere concessa alcuna proroga.

1 - CRITERI DI EROGAZIONE E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL TABULATO AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELLA SECONDA TRANCHE DEL COMPENSO DI INCENTIVAZIONE PER L'ANNO 1995, DI CUI ALL'ART. 16 DEL DPR 171/91, PER IL PERIODO 1 GIUGNO - 31 DICEMBRE.

1.1 - Il tabulato comprende i nominativi dei dipendenti, di ruolo e assunti ai sensi dell'art. 36 della legge n. 70/1975 o dell'art. 23 del DPR 171/91, aventi diritto; pertanto non risulta incluso: il personale menzionato nell'art. 17 comma 11 del DPR 171/91 (profili: dirigente, ricercatore, tecnologo), i dipendenti ex art. 36 L.70/75 o art. 23 DPR 171/91 con trattamento equiparato a quello dei primi tre livelli professionali, profili di ricercatore e tecnologo, e il personale straordinario ex Art. 6 L. 70/75.

1.2 - Nella penultima colonna dovrà essere indicato il numero dei giorni di presenza in servizio di ciascun dipendente. Nel caso di dipendenti che, a giudizio del Dirigente/Direttore, abbiano demeritato e quindi sono proposti per l'esclusione dal compenso di cui trattasi, nella stessa colonna va indicato "NO".

1.3 - Le eventuali proposte di esclusione dovranno essere accompagnate da una specifica e motivata relazione e di tali proposte si dovrà dare contestuale comunicazione, da parte del Direttore/Dirigente, agli interessati.

1.4 - I dipendenti proposti per l'incentivazione riceveranno il compenso in questione in misura proporzionale alle presenze in servizio ed al parametro stipendiale.

1.5 - Nel caso di dipendente trasferito o distaccato da una sede ad altra durante il periodo in esame i dati relativi al numero complessivo dei giorni di presenza in servizio per il periodo considerato saranno registrati dal Dirigente/Direttore nel cui tabulato figura il nominativo del dipendente in questione.

1.6 - Ai fini di cui al precedente punto 1.4 i giorni lavorativi per le unità funzionali il cui orario di lavoro è articolato in cinque giornate sono 147, per le altre, individuate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione alle esigenze di servizio, sono 178. Per i nominativi che hanno osservato un orario di lavoro diverso da quanto indicato sul tabulato, dovrà essere rettificato il valore dei giorni lavorativi. Fermo restando che l'articolazione dell'orario di lavoro su S o su 6 giorni non influisce sulla determinazione del compenso, il calcolo per la determinazione del medesimo terrà conto del rapporto fra i giorni di presenza effettiva ed il totale dei giorni lavorativi previsti nel periodo per ciascun dipendente.
Il computo dei giorni di presenza in servizio include anche:
a) il periodo di prova dei neo assunti effettuato dal 1/6 al 31/12/1994, qualora superato (si ricorda che i neo assunti ex titolari di contratto di cui all'art. 36 L. 70/1975 e all'art. 23 DPR 171/91 sono esonerati dal periodo di prova qualora abbiano prestato servizio precedentemente nella medesima posizione per almeno tre mesi);
b) i giorni di assenza usufruiti a titolo di recupero o riposo compensativo;
c) i giorni di assenza per infortunio sul lavoro o per malattia dipendente da causa di servizio;
d) i giorni di congedo ordinario e di permesso ai sensi della legge n. 937/1977;
e) i giorni di assenza per l'esercizio di funzioni presso gli uffici elettorali (art. 11 legge 21/3/1990 n. 53) e quelli conseguenti a convocazioni da parte di pubbliche autorità (cfr. allegato 1);
f) i giorni di assenza usufruiti ai sensi degli artt. 57 e 58 del DPR 411/1976 e successive modificazioni (congedi-permessi sindacali e partecipazione ad assemblee) e dell'art. 17, ultimo comma, del DPR 509/1979 (permessi per il personale professionalmente esposto ai rischi di radiazioni ionizzanti);
g) i giorni di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri, previsti dalla legge n. 1204/1971 e dall'art. 27 del DPR 12.2.91 n. 171, la cui disciplina è stata parzialmente modificata dalla legge 24/12/1993, n. 537, come riportato al punto IV della circolare CNR n. 18/94 del 6/6/94 (primi 45 gg. al 100%, escluso il primo giorno, successivo periodo al 30%);
h) i giorni di assenza, ove previsto da specifiche norme, per donazioni di carattere socio- sanitario (sangue, midollo, ecc.).
Si raccomanda di non assimilare 3 presenze altre eventuali assenze dal servizio diverse da quelle appena indicate.
Si fa presente, inoltre, che per quanto riguarda i periodi per i quali sono stati autorizzati distacchi o missioni per la partecipazione a programmi finanziati da leggi o disposizioni speciali (per es.: progetto "Antartide"), che comportano la corresponsione di una apposita indennità, a titolo di compenso forfettario per la partecipazione a tali programmi, gli stessi non vanno computati ai fini dei compensi di incentivazione di cui trattasi.

Al tabulato, compilato secondo le modalità predette, i Direttori/Dirigenti dovranno allegare la prevista relazione sui programmi di attività svolti dall'Unità Organica nel periodo di riferimento.

2 - CRITERI DI EROGAZIONE E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL TABULATO AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'INCREMENTO DI INCENTIVAZIONE PER L'ANNO 1995.

Il tabulato allegato alla presente circolare va utilizzato anche per l'attribuzione dell'incremento di incentivazione relativo all'anno 1995 (periodo 1 gennaio - 31 dicembre).

Relativamente alla corresponsione di tale incremento, secondo quanto previsto dagli accordi sindacali a tal fine sottoscritti e recepiti dalla Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione per il personale, devono essere seguiti i criteri e le procedure riportati di seguito.

2.1 - L'attribuzione dell'incremento di incentivazione è riservata al personale del CNR di ruolo o assunti ai sensi dell'art. 36 della legge n. 70/1975 e dell'art. 23 del DPR 171/91, operante presso le strutture sia scientifiche sia amministrative, centrali e periferiche del CNR e nelle altre strutture equiparate.
Sono esclusi:

2.2 - L'incremento di cui trattasi è destinato a compensare la partecipazione a programmi, da documentare adeguatamente, che abbiano comportato il miglioramento dell'efficienza e della efficacia delle attività istituzionali dell'Ente da parte del personale precitato.
Nelle situazioni in cui il dipendente appartenente ad una sede di lavoro è impegnato in programmi di interesse interdirezionale o interdisciplinare, che coinvolgono pertanto più Unità Organiche, dovrà essere concordata fra i Responsabili delle Unità coinvolte la quota di coefficienti da mettere a disposizione, nell'ambito della quota di propria pertinenza, per l'eventuale attribuzione a detto personale.

2.3 - L'incremento è da attribuirsi al 90 % massimo del personale avente diritto in misura proporzionale al parametro stipendiale, di cui il 45 % con coefficiente " 1 " e il 45 % con coefficiente "2", quest'ultimo con valore doppio del primo.
Di tali percentuali è consentito l'arrotondamento per eccesso quando la frazione di unità sia uguale o superiore a 0,5.
In casi del tutto eccezionali, ove personale meritevole resti comunque escluso dall'attribuzione dell'incremento di incentivazione, si potranno motivatamente attribuire ulteriori coefficienti "1" riducendo contestualmente ad "1" un eguale numero di coefficienti "2".

2.4 - La documentazione di cui al punto 2.2 dovrà essere allegata al tabulato.
La segnalazione dei dipendenti proposti per l'incremento di cui trattasi va effettuata apponendo le diciture "SI-1" o "SI-2", in corrispondenza del rispettivo nominativo, sull'ultima colonna del tabulato.

2.5 - Le valutazioni del personale effettuate dai Direttori delle strutture tecnico scientifiche dovranno essere vistate per presa visione dal responsabile del reparto o dal responsabile della ricerca, qualora formalmente previsti.

2.6 - Copia della documentazione predetta e del tabulato sarà fornita a cura dei Dirigenti e Direttori in indirizzo alle Organizzazioni Sindacali locali che ne facciano richiesta e resa disponibile per la consultazione da parte del personale interessato.

I dipendenti che dovessero ritenere non corrette le valutazioni loro attribuite, potranno inoltrare istanze al Direttore Generale che, previa istruttoria e potendosi avvalere della Commissione del Personale, le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione per le definitive valutazioni.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle finalità dell'incremento di incentivazione di cui trattasi e si confida, pertanto, nella collaborazione di tutti gli interessati al fine di caratterizzare sempre più decisamente il predetto incremento quale strumento per la realizzazione di iniziative e attività che richiedano un impegno particolarmente incisivo da parte del personale nell'attuazione dei programmi dell'Ente.

Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare e si invita ad evidenziare, in ogni tipo di comunicazione al riguardo, il numero di codice, che compare sul tabulato allegato alla voce "sede di lavoro".

IL DIRETTORE GENERALE
(firmato: Nunzio De Rensis)


Allegato 1

ASSENZA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PRESSO GLI
UFFICI ELETTORALI

1 - In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei sostenitori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2 - I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

ASSENZE A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DA PARTE DI
PUBBLICHE AUTORITÀ

Sono considerate, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa le assenze effettuate dai dipendenti:

- convocati dalle Autorità militari per essere sottoposti a visita medica per servizio di leva;

- convocati dalle Preture, dai Tribunali, dalle Corti di appello, in Questura o presso Stazioni dei Carabinieri, ecc., per motivi di giustizia, e precisamente: quali testimoni ovvero in qualità di parti lese nei soli procedimenti penali, quali giudici popolari, quali tutori di minori o di incapaci.