Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Dipartimento Servizi Tecnici e di Supporto
Servizio III - Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale
Circolare n. 10/2004
Pos. 300.20 Prot. n. 1955274
Roma, 23 giugno 2004
A tutti i Dirigenti Direttori delle
Unità organiche e strutture del CNR
LORO SEDI
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per il periodo 01.07.2004 / 30.06.2005.
L'art. 2 del D.L. 13.3.88, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.88, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
La suddetta variazione percentuale dal 1° luglio 2004 è risultata, secondo l' ISTAT, pari al 2,5 per cento ed in base a detta rivalutazione sono state predisposte le tabelle allegate, relative al reddito conseguito nel 2003, da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005.
Ciò premesso, sono stati predisposti i nuovi modelli di domanda relativi al reddito conseguito nell'anno 2003 (ALL. 2/1 e 2/2). I dipendenti che abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare dovranno presentare al D.S.T.S. - Servizio III "Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale" il modello di domanda allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, allegando una copia dei modelli fiscali presentati nel 2004 e relativi al reddito dell'anno 2003. Le domande non correttamente compilate non daranno diritto al beneficio.
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare si intende composto da:
a) dipendente interessato
b) coniuge non legalmente ed effettivamente separato
c) figli ed equiparati, ai sensi dell' art.
38, D.P.R. 26.4.57, n. 818, di età
inferiore a 18 anni compiuti ovvero
senza limiti di età qualora si trovino, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale,
nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un
proficuo lavoro. Tale
situazione deve essere dichiarata con apposita certificazione, o copia
autenticata,
rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti Commissioni sanitarie
provinciali.
Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni di cui sopra: i fratelli, le sorelle ed i nipoti nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti; i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti (Corte Costituzionale sentenza n. 180 del 20 maggio 1999). Tale situazione deve essere dichiarata con apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Non sono invece compresi i figli maggiorenni, anche se studenti, ed i genitori.
La cessazione dal diritto all'assegno per il nucleo familiare non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi (es. detrazioni d'imposta).
REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE
Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (nonchè i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se superiori, complessivamente, a euro 1.032,91 annue) conseguiti dai componenti il nucleo nell'anno 2003 ed ha valore per la corresponsione dell'assegno dal 1° luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi (L. 69/88 art.9), nonchè l'assegno per il nucleo familiare, che non concorrono comunque a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 447/76, art.1).
Si rammenta che l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare (L. 69/88, art.10). L'assegno per il nucleo familiare, inoltre, non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia erogati da altro Ente o Stato Estero.
LIVELLI DI REDDITO
I livelli di reddito-base sono aumentati per:
- il richiedente che si trovi nella condizione di celibe o nubile, separato/a legalmente, divorziato/a, vedovo/a.
- i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delle loro età. Tale situazione deve essere notificata con apposita certificazione, o copia autenticata, rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti Commissioni Sanitarie Provinciali.
- il richiedente che si trovi in entrambe le condizioni precitate.
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Le SS.LL. dovranno dare la massima diffusione alla presente circolare.
Per eventuali chiarimenti le Segreterie sono pregate di rivolgersi alla Sig.ra Brigazzi e alla Sig.ra Arcioni (e-mail: mt.brigazzi@dcp.cnr.it; tel. 06.4993.3305).
La presente circolare sarà pubblicata sul website del Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto (www.dcp.cnr.it) e sul website del C.N.R. (www.cnr.it).
IL DIRIGENTE
(DR. GIANCARLO SCHETTINI)