Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Dipartimento per i Servizi Tecnici e di Supporto
Servizio IV - Trattamento Previdenziale e di Fine Rapporto del
Personale
Circolare n. 16/2002
Pos. 331.6.4 - Prot. N. 1877187
Roma, 31 luglio 2002
A tutte le Strutture dell’Amministrazione Centrale del CNR
Loro Sedi
A tutte le Strutture Scientifiche del
CNR
Loro Sedi
Oggetto: Disposizioni contrattuali e legislative in vigore presso il CNR in materia di risoluzione del rapporto di lavoro - cause risolutive e loro disciplina.
Con la presente circolare si vuole richiamare l’attenzione sulle norme che disciplinano la risoluzione del rapporto di lavoro col CNR contenute essenzialmente nel CCNL in vigore dal 21 febbraio 2002 e nelle disposizioni di legge dalle stesse richiamate per il personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, appartenente ai livelli I – IX, esclusi i dirigenti amministrativi.
Sono di seguito illustrate le principali cause risolutive del rapporto di lavoro espressamente individuate dall’art. 23 - Capo V, intitolato Estinzione del rapporto di Lavoro, del citato CCNL e le altre ipotesi risolutive del rapporto.
SEZ. I – LIVELLI PROFESSIONALI I - IX (ESCLUSI I DIRIGENTI AMMINISTRATIVI) CCNL 21 Febbraio 2002 "ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO"
Cause di cessazione del rapporto di lavoro:
Oltre a quelle tipicamente previste dagli articoli sopra citati, sono di seguito indicate altre ipotesi di risoluzione, volontaria e non, del rapporto di lavoro non espressamente menzionate e, tuttavia, operanti come cause consequenziali all’applicazione di altre norme ed istituti contrattuali.
Si illustrano di seguito ed in modo analitico le varie tipologie.
COMPIMENTO DEI LIMITI DI ETA’
In conformità alle norme
vigenti sul collocamento a riposo
d’ufficio, la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei
limiti di
età avviene il primo giorno del mese successivo al
compimento del 65° anno del
dipendente. La risoluzione è automatica e, pertanto, non
occorre presentare domanda per
essere collocati a riposo dall’Amministrazione.
L’Ente provvederà in ogni caso a dare preventiva
comunicazione del collocamento a
riposo al dipendente prossimo alla quiescenza.
Si ricorda, altresì, che nel caso in cui il dipendente abbia
interesse ad esercitare la
facoltà prevista dall’art. 16 del D.Lgs.
503/1992, che consente la prosecuzione del rapporto di lavoro
oltre il 65° anno di
età, entro il limite massimo di un biennio, la domanda deve
essere presentata
dall’interessato (Mod.
1) tre
mesi prima del compimento dell’età stabilita per il
collocamento a riposo
d’ufficio.
DIMISSIONI VOLONTARIE
In caso di dimissioni volontarie il
dipendente deve darne comunicazione
per iscritto all’Ente (art.
24).
Al fine di facilitare la corretta compilazione della domanda di
dimissioni è stato
predisposto un modello (Mod. 2)
che
potrà essere utilizzato dal dipendente e trasmesso al
Servizio IV - Trattamento
Previdenziale e di Fine Rapporto del Personale del DSTS, debitamente
sottoscritto e con il
visto, per presa visione, del Responsabile della Struttura di
appartenenza.
Il dipendente è tenuto a rispettare i seguenti termini
di preavviso:
La inosservanza dei predetti termini di preavviso comporta, come conseguenza, la corresponsione all’Ente dell’indennità di mancato preavviso che verrà trattenuta sulle somme dovute al dipendente.
I termini di preavviso decorrono dal
primo o dal sedicesimo giorno di
ciascun mese. E’ quindi opportuno che la domanda di dimissioni sia
presentata il
giorno 1 o il giorno 16 del mese per una corretta determinazione della
durata del
preavviso. Per le domande presentate in periodi intermedi il preavviso
decorrerà dal
primo termine utile successivo. E’ opportuno ricordare per i dipendenti
che, lasciato
il servizio, intendano accedere al trattamento di pensione, che le
pensioni INPS hanno
decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione,
mentre per i dipendenti
iscritti all’INPDAP il trattamento di pensione decorre dal giorno
successivo alla
cessazione.
Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Le
ferie maturate e non
fruite durante il preavviso saranno monetizzate.
Il dipendente dovrà inoltrare la domanda di dimissioni
volontarie tramite:
La domanda, inoltrata secondo le modalità sopra indicate, può essere anticipata a mezzo fax al n. 06-49932902.
Risoluzione del rapporto di lavoro anticipatamente rispetto alla scadenza del termine di preavviso.
Al dipendente che ha presentato domanda di dimissioni volontarie, secondo le modalità e nei termini prescritti dalla normativa contrattuale, l’Ente, una volta ricevuta la disdetta, può proporre che il rapporto di lavoro sia interrotto anticipatamente rispetto alla data stabilita, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso.
Esonero dal preavviso
Si evidenzia che le norme che disciplinano il preavviso sono poste nell’interesse della parte che riceve la disdetta. In caso di dimissioni volontarie l’interesse generale dell’amministrazione ad averne notizia preventiva, entro i termini prescritti, si considera imprescindibile. E’ opportuno ricordare al riguardo, che la comunicazione delle dimissioni, effettuata nel rispetto del termine di preavviso, consente agli uffici competenti di predisporre gli atti ed effettuare per tempo tutte le operazioni necessarie alla chiusura del rapporto di lavoro, nonché all’avviamento e alla determinazione del trattamento di fine rapporto. Salvo che nei casi espressamente previsti dal CCNL, le norme contrattuali che regolano il preavviso sono considerate norme inderogabili; fa eccezione l’ipotesi contemplata dall’art. 4 comma 6 del CCNL: il dipendente in prova può recedere dal rapporto di lavoro mediante comunicazione scritta delle dimissioni senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso, purché sia decorsa la metà del periodo di prova.
Si ricorda che la domanda di dimissioni volontarie deve essere presentata nei casi in cui vi sia l’interesse del dipendente a lasciare l’impiego e non sia possibile per l’amministrazione operare la risoluzione automatica del rapporto di lavoro e cioè:
Negli altri casi, di seguito illustrati, la risoluzione del rapporto di lavoro prescinde dalla volontà del dipendente, poiché viene disposta d’ufficio in presenza di taluni presupposti di fatto e di diritto. In ogni caso è opportuno che il dipendente, ovvero il suo diretto responsabile, in presenza dei suddetti presupposti ne dia notizia all’ufficio competente perché disponga la risoluzione del rapporto di lavoro.
DECESSO DEL DIPENDENTE
In caso di decesso del dipendente la
risoluzione del rapporto di lavoro
opera dal giorno successivo a quello della morte.
Il responsabile della struttura presso la quale il dipendente prestava
servizio, è
chiamato a darne tempestiva notizia al competente Servizio IV -
Trattamento Previdenziale
e di Fine Rapporto del Personale - Sez. I, indicando con esattezza la
data del decesso,
ovvero inviando una copia del certificato di morte anche a mezzo fax.
Ai fini della reversibilità della indennità di
anzianità maturata dal dipendente
deceduto, gli aventi causa dovranno far pervenire alla Sez. I del
Servizio IV la
documentazione richiesta in originale (Mod. 3, 3A, 3B, 3C) unitamente
ad una nota di accompagnamento avente per
oggetto: "Documenti relativi alla liquidazione del t.f.r. agli aventi
causa del sig.
……".
La trasmissione dei documenti suddetti dovrà essere
effettuata mediante spedizione
postale ovvero mediante consegna a mano al personale della Sez. I. In
caso di decesso del
dipendente, oltre all’indennità di anzianità,
verrà corrisposta agli aventi causa,
l’indennità sostitutiva del preavviso.
Per avere informazioni e richiedere i modelli concernenti sussidi e
rimborso spese
conseguenti al decesso del dipendente, gli aventi causa del dipendente
deceduto possono
rivolgersi al Servizio III - Stato Giuridico e Trattamento Economico
del Personale del
DSTS.
INFERMITA’ – INIDONEITA’ – INABILITA’
Il dipendente assente per malattia che
abbia superato i periodi di
conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 dell’art.
17 del CCNL, cui viene fatto rinvio, può essere dispensato
dal servizio per infermità
mediante provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
In tal caso, oltre alle competenze previdenziali e di fine rapporto che
ne conseguono, il
dipendente ha diritto a percepire l’indennità sostitutiva
del preavviso.
Nei casi in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro a seguito dell’espletamento delle
procedure dirette ad
accettarne le condizioni di salute, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, è
possibile procedere alla risoluzione del rapporto in corso, essendo
l’idoneità
psico-fisica del soggetto presupposto e requisito essenziale
all’istaurazione e alla
conservazione del rapporto di impiego pubblico.
Per il personale titolare del trattamento pensionistico INPDAP,
l’avviamento delle
procedure dirette all’accertamento delle condizioni di salute del
dipendente compete
al CNR su domanda dell’interessato.
Per il restante personale che abbia conservato l’iscrizione INPS ai
fini
pensionistici, l’accertamento sanitario sulle condizioni di salute del
dipendente
viene effettuato per il tramite della competente sede INPS su istanza
diretta
dell’interessato (Mod.
4).
Si ricorda in proposito che, una volta constatato, mediante idonea
certificazione, che il
dipendente sia stato giudicato totalmente inabile al lavoro il CNR
provvederà a risolvere
il rapporto col dipendente con effetto immediato, ovvero dal primo
giorno utile per il
collocamento a riposo (per inabilità) previsto dalla
normativa dell’INPS.
LICENZIAMENTO
Per licenziamento si intende il recesso
volontario dell’Ente dal
rapporto di lavoro in corso col dipendente. A differenza delle
dimissioni, ovvero del
recesso volontario del dipendente, per il quale non hanno rilevanza i
motivi che lo
determinano, il licenziamento può aver luogo solo nei casi
espressamente previsti dalla
normativa contrattuale (recesso motivato). Poiché
è essenzialmente configurato dal CCNL
come una sanzione disciplinare, il licenziamento è previsto
dalle norme del Capo VI del
CCNL in particolare dall’art.
27 lett. e) ed f): Licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso.
Nei casi in cui è previsto il licenziamento con preavviso
l’Ente corrisponderà al
dipendente una indennità per l’inosservanza del preavviso
richiesto dal CCNL.
Si ricorda, che una delle ipotesi in cui è previsto dal CCNL
il recesso volontario
dell’amministrazione dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso
è il
licenziamento disposto durante il periodo di prova del dipendente neo
assunto, trascorsa
la metà del periodo stesso (art. 4 comma 6).
L’efficacia del licenziamento decorre dal momento della comunicazione
alla
controparte.
OPZIONE PER ALTRO IMPIEGO PUBBLICO
Premessa
L’art. 4 comma 11 del CCNL ha stabilito che al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti del comparto, vincitore di concorso presso altro Ente o altra amministrazione italiana o degli altri stati membri dell’Unione europea che consentono l’accesso all’impiego di cittadini italiani, o presso le istituzioni dell'Unione europea, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.
Caratteristiche e modalità di richiesta dell’aspettativa.
Comunicazione dell’opzione per altro impiego pubblico
Il dipendente vincitore di concorso presso altra pubblica amministrazione tra quelle sopraindicate, qualora non intenda avvalersi dell’istituto dell’aspettativa, o che, posto in aspettativa, abbia ultimato il periodo di prova, è tenuto a comunicare all’ente di appartenenza l’opzione per l’amministrazione prescelta. La comunicazione di volere optare per il nuovo impiego deve essere formulata per iscritto (Mod. 5 ), spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (preceduta da comunicazione via fax) al Servizio IV Trattamento Previdenziale e di Fine Rapporto del Personale, corredata di un valido documento che attesti: il superamento di un pubblico concorso e la chiamata in servizio presso l’amministrazione cui il dipendente è destinato (decreto di nomina, lettera o telegramma di convocazione…). Nel caso in cui il dipendente, dopo aver usufruito del periodo di aspettativa, non intenda riprendere servizio presso il CNR, dovrà esercitare l’opzione per il nuovo impiego, inoltrando la relativa richiesta al termine del periodo di prova. In ogni caso al termine dell’aspettativa e del periodo di prova, trascorsi inutilmente trenta giorni e in assenza di comunicazione scritta da parte del dipendente, l’opzione per il nuovo impiego si intenderà tacitamente esercitata.
Il dipendente che sia stato chiamato ad assumere servizio presso una amministrazione privata, deve darne immediata comunicazione all’ente di appartenenza, indicando l’amministrazione per la quale intende esercitare l’opzione. In detta ipotesi il dipendente non ha diritto all’aspettativa prevista dall’art. 4 comma 11 del CCNL.
In nessun caso è possibile assumere servizio in altra amministrazione pubblica o privata senza avere preventivamente informato l’amministrazione di appartenenza. In caso di mancata comunicazione dell’opzione trovano applicazione le norme che disciplinano le cause di incompatibilità e decadenza dall’impiego.
DECADENZA PER INCOMPATIBILITA’.
L’art. 3 comma 5 del CCNL stabilisce che ai fini della costituzione del rapporto di lavoro il dipendente è tenuto a dichiarare, al momento dell’assunzione, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. Poiché tale norma fa a sua volta rinvio alle disposizioni, non abrogate, recate dagli artt. 60 e seguenti del T.U. degli impiegati civili dello Stato, che disciplinano le incompatibilità in materia di pubblico impiego, ne consegue che:
- qualora il dipendente venga a trovarsi, sia all’inizio, sia durante il rapporto di lavoro (salvo ipotesi espressamente autorizzate), in una delle situazioni richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in particolare qualora il dipendente assuma servizio presso altra amministrazione pubblica o privata, senza dare preventiva comunicazione scritta dell’opzione, incorre nella sanzione amministrativa della decadenza dall’impiego.
Si ricorda che le cause risolutive previste dall’art. 23, nonché le modalità di applicazione, di cui agli artt. 24 e 25, pur essendo riferite al rapporto di lavoro a tempo indeterminato si estendono, compatibilmente con la durata del contratto, anche al rapporto di lavoro a termine (v. art. 20 del CCNL). Non trova applicazione in detta ipotesi l’art. 4 comma 11 del CCNL.
Per quanto concerne la risoluzione del contratto di lavoro a termine, relativo a personale assunto part-time, si rinvia alla circolare n. 9/2001 prot. 1800303 del 22 feb. 2001.
SEZ. II - CCNL DEL 5 APRILE 2001 - DIRIGENTI AREA 1
Ai Dirigenti amministrativi dell’Area 1
si applicano in tema di
risoluzione del rapporto di lavoro le disposizioni del CCNL del 19 feb.
2001.
Le cause e le modalità con le quali si determina la
risoluzione del rapporto di lavoro
col personale dell’area dirigenziale sono fondamentalmente analoghe a
quelle fin qui
esaminate per il personale dei livelli IV - IX.
Occorre ad ogni modo segnalare alcune particolari disposizioni recate dagli artt. 27 e seguenti del citato CCNL ed in particolare:
Art. 27 - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L’amministrazione o il dirigente
possono proporre, all’altra
parte, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei
requisiti e dei limiti
sono oggetto di preventiva concertazione ai sensi dell’art. 7 del CCNL.
In caso di risoluzione consensuale l’amministrazione, previa disciplina
delle
condizioni, dei requisiti e dei limiti, può erogare una
indennità supplementare in base
alla effettiva disponibilità di bilancio.
Art. 30 - TERMINI DI PREAVVISO
In caso di dimissioni volontarie il personale appartenente alla dirigenza amministrativa è tenuto a rispettare i seguenti termini di preavviso:
IL DIRIGENTE
Dr. Raffaele Grasso