Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Reparto III - Stato Giuridico e Trattamento Economico

Circolare n. 2/2001

Posiz. 300.17.1 - Prot. N. 1791824

Roma, 15 gennaio 2001

A tutti i Dirigenti e Direttori
delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi

Oggetto: Restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base.

L’art. 33, comma 1, del "collegato fiscale" alla Legge Finanziaria 2000 dispone la restituzione ai contribuenti che hanno versato la "quota fissa individuale per l’assistenza medica di base", ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 novembre 1992, n. 438, per l’anno 1993, in misura pari all’80 per cento di quanto versato a tale titolo.

Il secondo comma del citato art. 33 dispone, in particolare che per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d’imposta (dipendenti, pensionati ecc.) la restituzione deve essere effettuata dal sostituto d’imposta stesso previa formale richiesta del contribuente, da produrre entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, a decorrere dal mese di gennaio 2001.

L’ammontare spettante al contribuente è pari all’80 per cento di Lire 85.000 e cioè pari a Lire 68.000. La differenza si giustifica perché i contribuenti hanno potuto, a suo tempo, indicare l’importo pagato fra le deduzioni previste per la dichiarazione dei redditi, ottenendo un primo e parziale recupero.

Il CNR quindi, in qualità di sostituto d’imposta dovrà provvedere alla restituzione della somma spettante ai dipendenti CNR aventi diritto.

Pertanto, i dipendenti CNR, per usufruire della restituzione della "quota fissa individuale per l’assistenza medica di base" versata nel 1993, dovranno presentare una formale richiesta indicando l’importo complessivamente versato nel 1993 per se stesso e per i componenti del nucleo familiare, le generalità dei componenti del nucleo familiare stesso ed i singoli importi effettivamente versati.

Fermo restando il contenuto delle dichiarazioni di esclusiva competenza e responsabilità degli interessati, la firma del dipendente dovrà essere autenticata dal Direttore/Dirigente della Struttura di afferenza, o suo delegato, oppure, in mancanza, dovrà essere allegata al modulo una copia leggibile di un documento di identità valido.

Le richieste di restituzione (ciascuna per ogni dipendente e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare) dovranno essere trasmesse al Reparto scrivente tramite telefax al n. 06 4993 3014.

A tal fine potrà essere utilizzato il modulo allegato (All. A).

Si precisa che non è necessario trasmettere alcun bollettino del versamento effettuato in quanto sarà direttamente il Ministero delle Finanze ad attivare una serie di controlli per verificare l’effettiva spettanza del rimborso richiesto.

I Dirigenti ed i Direttori in indirizzo sono invitati a consegnare a tutto il personale una copia della presente circolare e dell’allegato A.

Al ricevimento della formale richiesta di restituzione della "quota fissa individuale per l’assistenza medica di base", il CNR provvederà a restituire la somma di L.68.000- per ogni contribuente e eventuale componente del nucleo familiare avente diritto sul cedolino del mese successivo al ricevimento della stessa.

IL DIRIGENTE DEL REPARTO
(Dott. Giancarlo Schettini)