Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale

Circolare n. 22/2000

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1775763

Roma, 20 ottobre 2000

A tutti i Dirigenti e Direttori
delle Unità Organiche e Strutture del CNR
Loro Sedi

Oggetto: Nuove disposizioni relative all'INAIL.

Con circolare n. 10/2000 del 7 aprile 2000 sono state impartite istruzioni per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria dei lavoratori "parasubordinati", a seguito anche delle indicazioni avute dalla Direzione Generale dell'INAIL circa l'assoggettabilità agli obblighi assicurativi dei titolari di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca. Tuttavia, nel convincimento che potesse essere sostenuta con valide argomentazioni una diversa interpretazione della normativa, si e ritenuto opportuno, in accordo con il Dipartimento Bilancio e Riscontro, formulare al riguardo un specifico quesito all'INAIL.

In risposta a tale quesito, il Direttore Centrale dell'INAIL, diversamente da quanto chiarito in fase di prima applicazione, ha confermato la tesi prospettata, affermando che i percettori di "assegni di ricerca", in quanto soggetti non rientranti da quelli individuati dall'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. 917/86, non sono destinatari delle norme in esame.

Dal punto di vista operativo, pertanto, le SS.LL. sono invitate, per quanto riguarda i titolari di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca in essere, a chiudere le posizioni INAIL, indicando sul modulo "denuncia nominativa degli assicurati" (all. 1), nella casella relativa alla data di "fine rischio", la data di apertura delle posizioni medesime e allegando la nota dell'INAIL del 4.2.2000 (all. 2).

L'eventuale premio che l'INAIL dovesse comunicare con riferimento all'anno 2001, pertanto, non dovrà essere versato ne dovranno essere iscritti all'assicurazione obbligatoria INAIL i nuovi titolari di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca. Detti titolari saranno tenuti a stipulare, a proprio carico, una polizza assicurativa contro gli infortuni derivanti dall'attività di collaborazione, come previsto dalle precedenti disposizioni del CNR in materia di conferimento degli assegni.

Si comunica, infine, che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non si e ancora pronunciato sulla possibilità di semplificare gli adempimenti connessi alle registrazioni obbligatorie sui libri di legge. Pertanto, considerato l'eccessivo prolungamento dei tempi di risposta e tenuto conto che l'INAIL nella nota suddetta ha chiarito che e necessario osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa, si fa presente che devono essere attivate le registrazioni obbligatorie sui libri di legge (libro paga, infortuni e matricola).

Il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Lucia Capocecera