Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Circolare n. 10/2000
Posiz. 300.8 - Prot. N. 1752921
Roma, 7 aprile 2000
Ai Dirigenti e Direttori
delle Unità Organiche e Strutture del CNR
LORO SEDI
Oggetto: Le nuove disposizioni relative all'INAIL.
Il decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", in attuazione dellart. 55, comma 1 della legge delega 17 maggio 1999 n. 144, ha esteso lobbligo assicurativo ed infortunistico INAIL (attraverso la presentazione della denuncia di cui allart. 12 del Testo Unico DPR n. 1124/65), oggi previsto per i lavoratori dipendenti, anche ad altre categorie di lavoratori tra cui i lavoratori parasubordinati, i dirigenti e gli sportivi professionisti, purchè lattività da questi svolta risulti essere potenzialmente rischiosa. La tipologia delle attività potenzialmente rischiose è contenuta nellart. 1 del T.U. 1124/65 (in allegato alla presente).
Sono considerati lavoratori parasubordinati i soggetti percettori dei redditi ai sensi dellart. 49, comma 2, lettera a) del DPR 917/86 (T.U.I.R.).
Considerato che in ambito CNR sono previste diverse tipologie di collaborazioni coordinate e continuative, dalle quali, peraltro, già scaturiscono onerosi adempimenti di natura fiscale e contributiva, lo scrivente Dipartimento ha sostenuto presso la competente Direzione dellINAIL che il CNR, attuando per gli infortuni dei dipendenti, la "gestione per conto dello Stato" ai sensi dellart. 1 della legge 20 dicembre 1941, non è assoggettabile agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 38/2000. Tuttavia, la Direzione suddetta ha precisato che tutte le Amministrazioni, comprese quelle Statali, sono tenute allosservanza delle disposizioni in questione.
Pertanto, nel seguito si riepilogano gli adempimenti ai quali sono tenute le Strutture del CNR per:
La modulistica ed eventuali informazioni sulla compilazione potranno essere richiesti direttamente agli Uffici Inail competenti.
Successivamente i datori di lavoro potranno effettuare la suddetta comunicazione tramite:
In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione di lire centomila per lavoratore.
La base imponibile sulla quale calcolare il premio deve essere determinata con le stesse modalità previste per il calcolo dei contributi relativi alla gestione separata INPS 10 13%.
La base imponibile così determinata è la base su cui calcolare il premio dovuto, ai sensi dellart. 116 del T.U. 1124/65, applicando il tasso fissato dallINAIL secondo lattività svolta dal lavoratore, tenendo conto della retribuzione minima e massima per la liquidazione delle rendite, attualmente pari rispettivamente a L. 21.382.000 e L. 39.709.000 annue. Nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse di durata inferiore allanno, i suddetti parametri di riferimento andranno frazionati in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi o frazioni di mese previsti dal contratto.
Ciò significa che la base imponibile su cui ripartire lonere di 1/3 e 2/3 dovrà essere adeguata a L. 21.382.000 annui (L. 1.782.000 mensili) nel caso in cui la stessa fosse inferiore a tale importo o ricondotta a L. 39.709.000 annui (L. 3.309.000 mensili) qualora fosse di importo superiore.
Per quanto riguarda il punto 5) si fa presente che lINAIL ha formulato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alcune proposte per verificare ogni possibilità di semplificazione degli adempimenti sopra descritti, anche in relazione alla particolare natura giuridica dei rapporti di lavoro in argomento. Pertanto, si ritiene che si possa attendere lesito di detta verifica prima di dare esecuzione agli adempimenti descritti al punto 5), fermo restando, tuttavia, che si segnalerà di procedere alla loro attivazione in caso di eccessivo prolungamento dei tempi di risposta.
Si fa presente, inoltre, che seguiranno puntuali istruzioni operative anche da parte del Dipartimento Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di carattere fiscale collegati alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 38/2000.
Per eventuali chiarimenti riguardanti la presente circolare è possibile rivolgersi al Dr. Alessandro Preti (Tel. 06/49933095 e-mail a.preti@dcp.cnr.it)
IL RESPONSABILE
DEL DIPARTIMENTO DEL PERSONALE
(Dr.ssa Lucia Capocecera)
Allegati: