Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale

Circolare n. 10/2000

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1752921

Roma, 7 aprile 2000

Ai Dirigenti e Direttori
delle Unità Organiche e Strutture del CNR
LORO SEDI

Oggetto: Le nuove disposizioni relative all'INAIL.

Il decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", in attuazione dell’art. 55, comma 1 della legge delega 17 maggio 1999 n. 144, ha esteso l’obbligo assicurativo ed infortunistico INAIL (attraverso la presentazione della denuncia di cui all’art. 12 del Testo Unico DPR n. 1124/65), oggi previsto per i lavoratori dipendenti, anche ad altre categorie di lavoratori tra cui i lavoratori parasubordinati, i dirigenti e gli sportivi professionisti, purchè l’attività da questi svolta risulti essere potenzialmente rischiosa. La tipologia delle attività potenzialmente rischiose è contenuta nell’art. 1 del T.U. 1124/65 (in allegato alla presente).

Sono considerati lavoratori parasubordinati i soggetti percettori dei redditi ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera a) del DPR 917/86 (T.U.I.R.).

Considerato che in ambito CNR sono previste diverse tipologie di collaborazioni coordinate e continuative, dalle quali, peraltro, già scaturiscono onerosi adempimenti di natura fiscale e contributiva, lo scrivente Dipartimento ha sostenuto presso la competente Direzione dell’INAIL che il CNR, attuando per gli infortuni dei dipendenti, la "gestione per conto dello Stato" ai sensi dell’art. 1 della legge 20 dicembre 1941, non è assoggettabile agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 38/2000. Tuttavia, la Direzione suddetta ha precisato che tutte le Amministrazioni, comprese quelle Statali, sono tenute all’osservanza delle disposizioni in questione.

Pertanto, nel seguito si riepilogano gli adempimenti ai quali sono tenute le Strutture del CNR per:

  1. la denuncia di esercizio: in fase di prima applicazione i datori di lavoro avranno tempo fino al 17 aprile per assicurare, con la denuncia di esercizio, sia i lavoratori parasubordinati già in forza alla data del 16 marzo 2000 sia quelli assunti dal 16 marzo 2000. A tal riguardo si segnala che dovrà essere accesa un’apposita posizione assicurativa c/o l’Ufficio INAIL competente nel luogo della sede della Struttura CNR indicando:

La modulistica ed eventuali informazioni sulla compilazione potranno essere richiesti direttamente agli Uffici Inail competenti.

  1. la comunicazione all’INAIL tramite denuncia nominativa di cui all’art. 14 comma 2 del decreto legislativo 38/2000, mediante i supporti informatici oggi esistenti (posta elettronica, fax, internet, telefono ecc.) del codice fiscale delle persone assunte al momento in cui viene istaurato un rapporto di lavoro e di quelle che cesseranno l’attività al momento della definitiva cessazione dal rapporto di lavoro. Come già sopra detto, in fase di prima applicazione tale obbligo sarà assolto con la denuncia di esercizio di cui al sopra elencato punto 1) da presentare entro il 17 aprile p.v..
  2. Successivamente i datori di lavoro potranno effettuare la suddetta comunicazione tramite:

    In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione di lire centomila per lavoratore.

  1. il pagamento del premio alle scadenze di legge per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria INAIL. Il costo del premio è collegato al compenso effettivamente percepito dal collaboratore ed al tasso applicabile all’attività svolta salvo quanto stabilito dall’art. 116 comma 3 del T.U. 1124/65 (es. 0,5% per attività che comporta l’uso del computer) ed è così ripartito: 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro. Si fa presente che il pagamento del premio dovrà essere effettuato previo invio da parte dell’INAIL competente dell’apposito prospetto di autoliquidazione annuale contenente la comunicazione del tasso di premio da applicare.

    La base imponibile sulla quale calcolare il premio deve essere determinata con le stesse modalità previste per il calcolo dei contributi relativi alla gestione separata INPS 10 – 13%.

    La base imponibile così determinata è la base su cui calcolare il premio dovuto, ai sensi dell’art. 116 del T.U. 1124/65, applicando il tasso fissato dall’INAIL secondo l’attività svolta dal lavoratore, tenendo conto della retribuzione minima e massima per la liquidazione delle rendite, attualmente pari rispettivamente a L. 21.382.000 e L. 39.709.000 annue. Nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse di durata inferiore all’anno, i suddetti parametri di riferimento andranno frazionati in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi o frazioni di mese previsti dal contratto.

    Ciò significa che la base imponibile su cui ripartire l’onere di 1/3 e 2/3 dovrà essere adeguata a L. 21.382.000 annui (L. 1.782.000 mensili) nel caso in cui la stessa fosse inferiore a tale importo o ricondotta a L. 39.709.000 annui (L. 3.309.000 mensili) qualora fosse di importo superiore.

  1. la denuncia di infortunio o di malattia professionale occorsi ai lavoratori da effettuarsi nei termini e con le modalità stabilite dal T.U. 1124/65.
  1. L’Organo CNR sarà tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Testo Unico INAIL 1124/65 quali la tenuta dei libri paga e matricola appositamente vidimati, l’obbligo di determinazione e pagamento del premio, istituzione del registro infortuni, denuncia degli infortuni ecc.

Per quanto riguarda il punto 5) si fa presente che l’INAIL ha formulato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alcune proposte per verificare ogni possibilità di semplificazione degli adempimenti sopra descritti, anche in relazione alla particolare natura giuridica dei rapporti di lavoro in argomento. Pertanto, si ritiene che si possa attendere l’esito di detta verifica prima di dare esecuzione agli adempimenti descritti al punto 5), fermo restando, tuttavia, che si segnalerà di procedere alla loro attivazione in caso di eccessivo prolungamento dei tempi di risposta.

Si fa presente, inoltre, che seguiranno puntuali istruzioni operative anche da parte del Dipartimento Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di carattere fiscale collegati alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 38/2000.

Per eventuali chiarimenti riguardanti la presente circolare è possibile rivolgersi al Dr. Alessandro Preti (Tel. 06/49933095 – e-mail a.preti@dcp.cnr.it)

IL RESPONSABILE
DEL DIPARTIMENTO DEL PERSONALE
(Dr.ssa Lucia Capocecera)

Allegati:

  1. Decreto legislativo 23/2/2000, n. 38;
  2. Art. 1, 4, 9, 12, 14 e 116 del Testo Unico INAIL DPR 30/6/1965, n. 1124.