Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale
Reparto III - Stato Giuridico e Trattamento Economico

Circolare n. 16/2000

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1765282

Roma, 26 luglio 2000

A tutti i Dirigenti e Direttori
delle Unità Organiche e Strutture del CNR
LORO SEDI

Oggetto: Disciplina relativa alla fruizione delle ferie residue dell'anno precedente del personale.

Nonostante le numerose direttive e circolari sulla materia in oggetto (vedi da ultimo circolare n. 1/99 del 12.1.1999) continuano a pervenire diverse richieste da parte dei Direttori/Dirigenti di slittamento, per alcuni dipendenti, delle ferie dell'anno precedente oltre il termine ultimo consentito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale, cioè CCNL del 7.10.1996 per i livelli dal IV - X e CCNL del 5.3.1998 per i livelli I - III. Ciò, evidentemente, lascia supporre l'esistenza di situazioni eccezionali, collegate a specifiche esigenze dell'attività delle strutture.

Al riguardo si ribadisce, in primo luogo, che alla luce della più recente giurisprudenza formatasi sulla materia, incombe sui Direttori/Dirigenti l'obbligo di invitare formalmente tutti i dipendenti ad usufruire delle ferie nei termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; recenti decisioni del Consiglio di Stato hanno stabilito, infatti, che eventuali perdite di giorni di ferie (di cui il dipendente non fosse stato invitato formalmente ad usufruire) possono dar luogo, su istanza del dipendente stesso, a compensi monetari sostitutivi, con ripercussioni non prevedibili, e dannose, sul bilancio dell'Ente.

Stante quanto sopra, e tenuto conto di eventuali casi del tutto eccezionali a fronte dei quali sia necessario, altrettanto eccezionalmente., rinviare le ferie di qualche dipendente oltre il termine ultimo previsto dai CCNL, i Direttori/Dirigenti in pieno potere e responsabilità, dovranno, in tali eventualità, unicamente per casi documentati, urgenti, non prevedibili ad inizio anno ed ovviamente nell'interesse specifico della struttura diretta, adottare un proprio provvedimento con cui, in riferimento a tali dipendenti, dispongano lo slittamento delle ferie ed il termine ultimo entro il quale andranno usufruite; il provvedimento andrà subito trasmesso al Reparto III del Dipartimento del Personale per le conseguenti operazioni di conteggio ferie.

Il provvedimento, ovviamente dovrà, puntualmente fare riferimento, nelle premesse, alle esigenze documentate, urgenti e non prevedibili di interesse della struttura che giustificano l'atto eccezionale; in mancanza di tale evidenziazione il provvedimento sarà respinto d'ufficio dal Dirigente del Reparto III del Dipartimento del Personale.

DIRETTORE GENERALE
Dr. Marini

IL DIRIGENTE
Dr. Schettini