Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento del Personale - Reparto III
Stato Giuridico e Trattamento economico

Circolare n. 1/1999

Posiz. 300.8 - Prot. N. 1682367

Roma, 12 gennaio 1999

A tutti i Dirigenti e ai Direttori
delle Unità organiche e strutture del CNR
LORO SEDI

Oggetto: Disciplina relativa alla fruizione delle ferie residue valida per tutto il personale CNR

Si fa presente che il CCNL del 7.10.96 livelli IV - X prevede espressamente che le ferie vadano fruite nel corso di ciascun anno solare; l'art. 7, comma 12, del Contratto stesso prevede, peraltro, che: "In caso di comprovata impossibilità di godere delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo."

Il predetto CCNL, quindi, già prevede il caso eccezionale delle ferie la cui fruizione sia impossibile nel corso dell'anno (per motivi che possiamo considerare i più vari, quindi anche ragioni di servizio), ma dispone che vadano comunque godute entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Parimenti, il CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione - Dirigenza - stipulato in data 5.3.98 prevede che le ferie vadano fruite nel corso di ciascun anno solare: l'art. 7, comma 10, e l'art. 38, comma 10 del Contratto stesso prevedono che: "In caso di impossibilità di godere delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 31 agosto dell'anno successivo.

Si evidenzia, pertanto, l'assoluta necessità che i Direttori/Dirigenti provvedano ad un'adeguata programmazione delle ferie in modo che le stesse vengano usufruite tutte nei termini previsti dai contratti collettivi, che non appaiono poi così ristretti. Pertanto, salvo casi di assenze per malattia che legittimano la sola deroga ai limiti suddetti, (in tal caso le ferie residue dovranno essere comunque fruite al termine della malattia stessa), le ferie che sfonderanno il limite contrattuale saranno computate d'ufficio come ferie dell'anno in corso e non potrà essere concessa alcuna autorizzazione in deroga, sia pure eccezionale.

Eventuali richieste di deroga saranno inutili e restituite alla struttura. Pertanto, va sottolineato ai Direttori/Dirigenti che su di loro incombe l'obbligo di invitare formalmente i dipendenti ad usufruire delle ferie nei termini prescritti dai contratti; infatti le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile dei dipendenti da usufruire nel quadro delle disposizioni dettate dai Contratti collettivi di lavoro, i quali, come ribadito anche recentemente dal Decreto Legislativo n. 80/1998, nelle materie da questi disciplinate hanno lo stesso valore della legge.

Ciò anche perché, a seguito di recente decisione del Consiglio di Stato, eventuali perdite di giorni di ferie potrebbero, su istanza del dipendente, dare luogo a compensi monetari sostitutivi a favore dei dipendenti stessi, con possibili sfondamenti di bilancio (in quanto spese non previste) e conseguenti danni all'Ente; danni, che, una volta eventualmente verificatisi, non potrebbero che essere imputati ai Direttori/Dirigenti.

La presente circolare indirizzata ai Direttori/Dirigenti, va anche ufficialmente firmata dai dipendenti per presa visione.

IL DIRIGENTE
(Dr. G. Schettini)