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ALCUNE ULTERIORI RIFLESSIONI CIRCA L’ART. 6 COMMA 2 DELLA L.R. DEL MOLISE N. 18 DEL 2010 (“Interventi regionali per la vita indipendente”) ED IN PARTICOLARE CIRCA LA QUESTIONE DELLA C.D. “CODECISIONE”.
L’art. 2 della L.R. del Molise n. 18/2010 al comma 2 sancisce che “il disabile, secondo i principi di autodeterminazione e corresponsabilità, entra a far parte della stessa equipe multidisciplinare e partecipa alle valutazioni e alle scelte secondo le modalità indicate dalle linee guida di cui all’art. 17”.
Il dott. Belli, nel suo commento a tale norma (nella parte relativa alla “codecisione”), rileva – giustamente - che “qui vi è un elemento innovativo, e cioè il fatto che il disabile non è più esterno all’organismo che decide la sua vita (indipendente), bensì entra a farne parte”. Tale cambiamento è valutato dal dott. Belli come “significativo” (anche perché contenuto in una legge). Nel contempo lo stesso dott. Belli rileva però che “ il fatto che il disabile debba decidere la propria vita insieme all’equipe multidisciplinare induce a ritenere che questa norma di legge regionale violi ancora una volta l’art. 3 della Costituzione, insomma discrimini il disabile, laddove rinvia certe decisioni personalissime ad una equipe della quale il disabile è soltanto una frazione”.
Il testo normativo in esame ed il relativo commento del dott. Belli inducono ad alcune ulteriori riflessioni - che qui di seguito riporto - formulate con lo scopo di cercare di individuare e focalizzare quella situazione (ottimale) nella quale si ha una corretta attuazione dei principi della nostra costituzione e nel contempo una valida ed efficace tutela dei diritti della persona disabile.
Il testo normativo è volto, senza dubbio, a cercare di “favorire” il disabile (indicativo in tal senso è il richiamo contenuto nella norma in esame al “principio di autodeterminazione”);
tale obiettivo - e lo rileva già il dott. Belli nel suo commento allorché sottolinea che la norma “discrimina il disabile” e “ viola l’art. 3 della costituzione” – non è però raggiunto;
la norma crea infatti una “commistione” di ruoli che, nella sostanza, può essere addirittura controproducente per il disabile indebolendone la posizione (da qui, forse, anche un lato demagogico della norma);
infatti, nella prospettazione di cui all’articolo in esame, il disabile “entra a far parte della stessa equipe multidisciplinare e partecipa alle valutazioni e alle scelte” che lo riguardano. A quel che si ricava egli diventa addirittura parte organica della equipe multidisciplinare e “partecipando” alle decisioni che lo riguardano, nella sostanza, decide su se stesso!
Ebbene, vien da chiedersi, nella realtà: - il disabile ha la capacità, non solo tecnica, di partecipare ad un organo tecnico (peraltro senza supporto dei suoi tecnici)? – questa capacità la hanno tutti i disabili? – in cosa consiste quindi la “partecipazione” del disabile all’equipe? - che possibilità ha il disabile di attuare una effettiva “partecipazione” al lavoro di simile equipe? E di influire sulle scelte finali? Che capacità avrà egli di far valere le sue posizioni nell’ambito della equipe?
a mio parere, tale prevista “partecipazione”, rischia:
- di essere solo formale;
- di divenire un “alibi” per le decisioni dell’equipe (avendovi partecipato il disabile);
- di limitare o comunque condizionare la effettiva capacità di contestazione del disabile (come potrà egli impugnare una decisione, se non soddisfacente, alla quale ha partecipato? E quale giudice accoglierà un ricorso avverso una decisione presa anche dall’interessato?). Non è un caso che la norma in esame richiami, per il disabile, il “principio di corresponsabilità”;
credo quindi che i ruoli, per chiarezza, debbano restare distinti:
il disabile deve partecipare, con i suoi tecnici, alla istruttoria della pratiche per l’esame dei progetti;
alla equipe devono partecipare, con i propri rappresentanti e tecnici, le associazioni che si occupano solo della Vita Indipendente;
le decisioni sui progetti le prende la equipe (senza il disabile);
il disabile potrà contestare e/o impugnare tali decisioni (e gli atti amministrativi che poi le attuano) se non soddisfacenti.
la norma in esame appare quindi un classico esempio nel quale un buon proposito - se non attuato correttamente – è destinato a restare tale ed anzi può addirittura portare a risultati opposti rispetto a quelli voluti.
Firenze, 11.6.2011 Avv. Andrea Pettini