Informatica e diritto, XXXVII Annata, Vol. XX, 2011, n. 1-2, pp. 65-83
Eleonora Bassi
PSI, protezione dei dati personali, anonimizzazione
PSI, Personal Data Protection, Anonymization
Riassunto: La disciplina sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (psi)
è diretta principalmente al riutilizzo di dati pubblici (conoscibili da
chiunque) e non di dati personali; tuttavia, la Dir. 2003/98/CE (recepita
in Italia con il D.Lgs. 36/2006) non esclude dal proprio ambito di
applicazione i dati personali, limitandosi a fare salva la disciplina
prevista dalla Dir. 95/46/CE. Posta pertanto la necessità di individuare
una disciplina per i dati personali suscettibili di riutilizzo, e dunque,
di chiarire i limiti alla loro disponibilità, da più parti è stata
indicata la strada dell'anonimizzazione dei dati (personali) quale
indispensabile strumento per render effettiva una tutela della privacy in
un contesto di riutilizzo di informazioni pubbliche. L'anonimizzazione
rappresenta così un esempio importante di privacy by design (ormai
considerato il principio guida affinché la tutela della privacy sia
effettiva nell'amministrazione e nella società digitale). In particolare,
lo sviluppo di tecniche di anonimizzazione (e di deanonimizzazione)
richiede una chiara distinzione tra dato personale e dato anonimo. La
distinzione è essenziale a scopi normativi, posto che il dato anonimo non
è sottoposto alla rigida e inderogabile disciplina a tutela della privacy.
Inoltre, accanto alla nozione di dato personale e di dato anonimo (perché
anonimizzato) occorre considerare attentamente la nozione di dato
statistico anonimo. Se tuttavia, sul piano normativo la distinzione può
apparire chiara, la possibile reidentificazione dei soggetti cui si
riferivano i dati anonimizzati (e la ragionevolezza dei mezzi necessari ad
una possibile reidentificazione) rende mobili i confini della distinzione
stessa, incidendo sul tipo di tutela giuridica da riconoscere a detti dati
e, pertanto, sulla possibilità di riutilizzo degli stessi. Dal momento che
l'anonimizzazione costituisce un passo indispensabile per poter procedere
all'apertura dei dati rendendoli disponibili per altri riutilizzi, diventa
cruciale stabilire quali siano i soggetti su cui debbano ricadere gli
oneri e i costi dell'anonimizzazione di dati personali detenuti dalle
pubbliche amministrazioni e dagli organismi di diritto pubblico, anche in
ragione dei differenti concetti di anonimizzazione (e di personalità del
dato) cui fa ricorso il legislatore italiano in materia di dati
giudiziari, o di dati personali detenuti per scopi statistici.
Abstract: The Open Data debate and the PSI (public sector information) legislation are focused on the re-use of public data, rather than personal data. In this paper I examine the legal framework and the technical means that enable lawful re-use of personal data collected and owned by public bodies. The European PSI legislation (dir. 2003/98/EC) allows re-use of personal data, within the limits set up by the data protection legislation (dir. 95/46/EC). Moreover, the Working Party Art. 29 recommends the use of anonymization and other technical means for data protection in re-use processing. The importance of anonymization is also stressed by scholars: it is an important example of privacy by design and an essential tool to enforce data protection in the case of PSI re-use Whereas fair and lawful reuse of personal data is possible only within a privacy by design approach, the latter requires a deep examination of various types of personal data, of the different contexts of data processing, etc., in order to develop the most efficient anonymization technologies. In particular, the development of technologies for anonymization (and re-identification) suggests we further distinguish between personal and anonymous data. Such distinction is essential for regulatory purposes, since the anonymous data is not subject to the legislation on data protection.