Breve nota a Corte Costituzionale, sentenza n. 111 del 16 aprile – 5 maggio 2014

di Raffaello Belli

22 maggio 20114

Per quanto riguarda questa sentenza sono da osservare almeno tre aspetti.

A proposito dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, di cui allla lett. m) co. 2 art. 117 Cost., la Corte chiarisce che essi non riguardano soltanto le prestazioni assistenziali, ma anche altre questioni, come, nel caso specifico, l’accessibilità architettonica per tutti. Questo è in linea anche con il fatto che nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità questa materia non è più soltanto una questione di prestazioni assistenziali, bensì, prima di tutto, ci sono di mezzo i diritti fondamentali dell’individuo.

In secondo luogo da questa sentenza emerge, come non potrebbe essere diversamente, che l’accessibilità architettonica è una questione di primario interesse, che deve essere comunque realizzata e garantita.

In terzo luogo in questa sentenza trova conferma il diritto delle persone con disabilità a spostarsi con ogni mezzo possibile, nel senso che la Corte stabilisce, se pur indirettamente, che i disabili hanno facoltà di recarsi anche laddove sono necessari strumenti diversi dall’automobile per arrivarci. Anche questo è in qualche modo in linea con l’art. 20 della Convenzione cit. laddove viene stabilito che i disabili hanno diritto di scegliere il mezzo con cui spostarsi.