Breve nota Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 3 - 18 luglio 2013
28 agosto 2013
La dichiarazione di incostituzionalità, contenuta nella sentenza in esame, è condivisibilmente conforme a Costituzione. Ma, in una serie di situazioni, tale conformità esiste soltanto se vi è l'impossibilità assoluta a fare avere al disabile forme di assistenza diverse da quelle di cui si occupa tale sentenza.
Lascia insomma molto perplesso il fatto che la Corte, richiamando una sua precedente decisione, affermi che “vale il principio che la cura della persona disabile in ambito familiare è in ogni caso preferibile .............. indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito”.
E' vero che talune persone con gravi disabilità preferiscono essere assistite da familiari, parenti e/o affini, ed è pienamente legittimo e doveroso rispettare questa esigenza.
Tuttavia le perplessità sussistono sotto due profili.
In primo luogo c'è il fatto che, in mancanza di validi ed esaustivi supporti assistenziali esterni, la presenza di una persona con gravi disabilità rende handicappata tutta la famiglia, o tutto il nucleo di convivenza. Ciò perché le difficoltà da affrontare, nei rapporti verso l'esterno e per fornire adeguata assistenza al disabile grave, sono tali che ne risentono in maniera molto significativa tutte le altre persone conviventi. Per rendersi conto di ciò basta prestare un minimo di attenzione, ad esempio, nel guardare in faccia un genitore di un disabile grave, o nel parlare con queste persone. E il fatto che i familiari, i parenti e/o i conviventi ne risentano in maniera molto significativa è radicalmente in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.
C'è poi il fatto che, come tutte le altre persone, ma direi anche come gli altri animali, pure il disabile grave ha pienamente diritto ad iniziare ad imparare fin dalla prima adolescenza, e quindi con la dovuta gradualità, a vivere la propria indipendenza ed ad esercitare la propria autodeterminazione. Parimenti il disabile grave adulto ha pieno diritto ad esercitare tali indipendenza ed autodeterminazione. Tant'è che, fra l'altro, l'art. 19 della Convenzione dell'Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità stabilisce che si tratta di un diritto.
Per motivi probabilmente intuibili con facilità, ma impossibili da affrontare in questa sede, per il disabile grave (come per tutti) tali indipendenza ed autodeterminazione diventano molto difficili da imparare e da esercitare qualora vi sia una dipendenza assistenziale piena, o molto significativa, dagli altri membri della famiglia o del nucleo di convivenza.
Breve nota Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 3 - 18 luglio 2013
28 agosto 2013
La dichiarazione di incostituzionalità, contenuta nella sentenza in esame, è condivisibilmente conforme a Costituzione. Ma, in una serie di situazioni, tale conformità esiste soltanto se vi è l'impossibilità assoluta a fare avere al disabile forme di assistenza diverse da quelle di cui si occupa tale sentenza.
Lascia insomma molto perplesso il fatto che la Corte, richiamando una sua precedente decisione, affermi che “vale il principio che la cura della persona disabile in ambito familiare è in ogni caso preferibile .............. indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito”.
E' vero che talune persone con gravi disabilità preferiscono essere assistite da familiari, parenti e/o affini, ed è pienamente legittimo e doveroso rispettare questa esigenza.
Tuttavia le perplessità sussistono sotto due profili.
In primo luogo c'è il fatto che, in mancanza di validi ed esaustivi supporti assistenziali esterni, la presenza di una persona con gravi disabilità rende handicappata tutta la famiglia, o tutto il nucleo di convivenza. Ciò perché le difficoltà da affrontare, nei rapporti verso l'esterno e per fornire adeguata assistenza al disabile grave, sono tali che ne risentono in maniera molto significativa tutte le altre persone conviventi. Per rendersi conto di ciò basta prestare un minimo di attenzione, ad esempio, nel guardare in faccia un genitore di un disabile grave, o nel parlare con queste persone. E il fatto che i familiari, i parenti e/o i conviventi ne risentano in maniera molto significativa è radicalmente in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.
C'è poi il fatto che, come tutte le altre persone, ma direi anche come gli altri animali, pure il disabile grave ha pienamente diritto ad iniziare ad imparare fin dalla prima adolescenza, e quindi con la dovuta gradualità, a vivere la propria indipendenza ed ad esercitare la propria autodeterminazione. Parimenti il disabile grave adulto ha pieno diritto ad esercitare tali indipendenza ed autodeterminazione. Tant'è che, fra l'altro, l'art. 19 della Convenzione dell'Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità stabilisce che si tratta di un diritto.
Per motivi probabilmente intuibili con facilità, ma impossibili da affrontare in questa sede, per il disabile grave (come per tutti) tali indipendenza ed autodeterminazione diventano molto difficili da imparare e da esercitare qualora vi sia una dipendenza assistenziale piena, o molto significativa, dagli altri membri della famiglia o del nucleo di convivenza.