Breve nota a Corte Costituzionale, sentenza n. 236 del 22 - 26 ottobre 2012

di Raffaello Belli

7 novembre 2012

Nella sentenza qui brevemente annotata la Corte costituzionale, basandosi sul diritto fondamentale alla libertà di scelta delle cure sanitarie, stabilisce che, quando ciò non ha un costo irragionevole, il disabile ha diritto ad usufruire della migliore riabilitazione possibile, anche se questa è fuori dalla regione.

L'importanza di questa decisione sta in particolar modo nel fatto che la Corte pone l'accento sul principio di eguaglianza per i disabili, e fa un forte riferimento alla “Convenzione dell'Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità”, e in particolar modo all'art. 10 di questa Convenzione sull'eguale diritto alla vita. Si osserva che la necessità di rispettare questa Convenzione dell'Onu sta entrando sempre di più nella giurisprudenza.

E' anche importante rilevare che in questa sentenza la Corte mette l'accento sul fatto che eguaglianza e non discriminazione vogliono dire anche non omettere alcuna attenzione nei confronti di coloro che hanno le più gravi disabilità. Per certi versi è un principio “ovvio”, però è rilevante che venga sottolineato dalla Corte.

Si osserva che in questa sentenza la Corte costituzionale non fa alcun riferimento all'art. 5 della Convenzione citata, che è l'articolo “forte” sull'uguaglianza. Inoltre la Corte non fa alcun riferimento nemmeno all'art. 26 della Convenzione Onu cit., che è l'articolo specifico sulla riabilitazione dei disabili. Viene da chiedersi se questa omissione sia dovuta al fatto che nella lett. b) del co. 1 di questo articolo viene stabilito che la riabilitazione dei disabili deve avvenire “nei luoghi i più vicini possibile alle loro comunità di appartenenza, includendo le aree rurali”.