Breve nota a Consiglio di Stato, sezione 2, parere n. 200409641 del 20 dicembre 2007
21 settembre 2012
In questo parere il Consiglio di Stato si esprime su un ricorso straordinario fatto al Presidente della Repubblica contro una delibera della Regione Veneto, la quale stabilisce che il finanziamento per la vita indipendente delle persone con handicap grave possa decorrere soltanto dal diciottesimo anno di età fino alla termine del sessantaquattresimo anno di età. In realtà sul punto qui in esame ci sono atti amministrativi anche di altre regioni.
Il Consiglio di Stato stabilisce che a suo parere questi limiti di età non sono legittimi.
Il Consiglio di Stato ritiene che tale illegittimità sia dovuta a questi motivi:
la Regione Veneto non motiva il perché ha stabilito tali limiti;
limiti di questo tipo non sono rintracciabili nella legge n. 104 del 1992;
una limitazione del genere non ha una spiegazione razionale;
anche i disabili, che hanno superato i sessantaquattro anni, possono essere capaci di autogestire la propria assistenza personale e possono preferire l'assistenza indiretta a quella diretta.
Sembrano tutte motivazioni di notevole spessore e meritevoli di attenta riflessione.