Breve a nota Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, località Palermo, sezione 3, sentenza n. 755 del 28 marzo – 12 aprile 2012

di Raffaello Belli

21 settembre 2012

Dalla sentenza, che qui viene brevissimamente annotata, si evincono alcune questioni, che sembrano meritevoli di riflessione.

Pur nell'intento di contenere la spesa pubblica, la Regione Sicilia ha stabilito, per l'assistenza personale per la vita autodeterminata di chi ha una grave disabilità, un tetto annuo di € 80.000,00. Si tratta di un importo massimo annuale che è il triplo o il quadruplo di quanto è stato stabilito nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale, ed è un tetto che, nell'essere realistico rispetto alle necessità di chi ha una grave necessità, si avvicina in maniera significativa ai limiti stabiliti in Scandinavia.

Il Tar della Sicilia ritiene legittimo che sia stato stabilito un tetto annuale massimo per tale finanziamento al fine di contenere la spesa pubblica. Su questo ci sarebbe molto da discutere anche da un punto di vista strettamente giuridico.

Il Tar riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale per via dell'enorme ritardo, che vi è stato in questo caso, nell'erogazione del contributo in questione. E' un punto significativo nel senso che, in tema di finanziamenti pubblici per la vita indipendente di chi ha un handicap grave, non si tratta di mera beneficenza pubblica, bensì di un servizio pubblico essenziale per la vita delle persone con grave disabilità.

Il Tar della Sicilia riconosce che la mancanza del finanziamento in questione incide “sui diritti costituzionali inviolabili della persona”. Si ritiene di dover sottolineare che il Tar utilizza espressamente la parola “inviolabili”, insomma non si tratta del solito “diritto all'assistenza”, ma di quei valori che stanno al vertice dell'ordinamento giuridico.

Infine, ma non meno importante, il Tar rileva che la mancanza di tale finanziamento incide anche sulla dignità umana, ovvero su quel valore che sta al di sopra di tutti gli altri valori costituzionali.