Breve nota a Consiglio di Stato, sezione 3, parere n. 569 del 24 marzo 2009

di Raffaello Belli

13 marzo 2012

Il co. 2-ter (aggiunto dall'art. 3, comma 4, Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130) dell'art. 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 stabilisce che: “Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'àmbito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, .......... nonché a soggetti ultra sessantacinquenni ......... al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza”, e quindi soltanto a questo fine ed entro tale ambito, verrà emanato un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, per quanto riguarda l'Isee, consentirà “di evidenziare la situazione economica del solo assistito, ........”.
Tale Decreto non è stato ancora emanato.
Ciononostante è spesso richiesto che venga presa in considerazione la situazione economica del solo assistito, ed una parte dei ricorsi giurisdizionali in tal senso hanno avuto successo, sebbene la giurisprudenza in proposito sia tutt'altro che univoca.
Per quanto riguarda più in generale l'Isee applicato a chi ha l'handicap grave, ci sono delle consistenti perplessità, che però richiedono un'approfondita analisi in separata sede.
Si osserva tuttavia che, finora, nella realtà della vita vera, il reddito medio delle persone disabili è nettamente inferiore a quello di chi è normodotato. Per cui, per ora, la disposizione riportata qui sopra sicuramente diminuisce la situazione di svantaggio in cui si trovano mote persone disabili, e quindi, sotto questo profilo, è pienamente costituzionale.
Il fatto è però che gli artt. 2-3 Cost. sono profondamente intrisi di valori, principi e precetti solidaristici ed egualitari. In tal senso, se si presta la dovuta attenzione al fatto che in realtà la disabilità non è altro che pregiudizio, va rilevato che potrebbe e dovrebbe accadere che il disabile può essere la principale fonte economica della famiglia. Quando ciò accade, o dovrebbe accadere, ne consegue che la disposizione riportata all'inizio di questa breve nota pone in situazioni di svantaggio il disabile. In altre parole, quando la persona disabile riesce ad inserirsi attivamente e pienamente nella vita economica, tanto da diventare la fonte principale per l'economia della famiglia, ne deriva che, se viene presa in considerazione soltanto la sua situazione economica, e non quella dell'intera famiglia, ne deriva che quel disabile si trova ad avere un Isee più alto di quello che gli sarebbe stato attribuito se non fosse stato disabile o se non ci fosse stata la norma sopra menzionata. Quindi il disabile si trova in una situazione di svantaggio.
Si può insomma dire che, tanto più gli artt. 2-3 Cost. vengono attuati quanto più la norma qui in discussione è incostituzionale.
Finora questo punto è passato ampiamente sotto silenzio. In parentesi ci si potrebbe chieder se ciò sia avvenuto per pregiudizio.
Ebbene, nel Consiglio di Stato, sezione 3, parere n. 569 del 24 marzo 2009, viene chiarito che: “il principio del 'solo assistito', ai fini della definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni, non sempre è il più favorevole per le persone con disabilità, ravvisandosi anche per tale aspetto la non immediata applicabilità dello stesso in assenza di provvedimenti attuativi”.