13 marzo 2012
Il
co. 2-ter (aggiunto dall'art. 3, comma 4, Decreto
Legislativo
3 maggio 2000, n. 130) dell'art. 3 del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 stabilisce che: “Limitatamente
alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'àmbito di
percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a
domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo,
rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, .......... nonché
a soggetti ultra sessantacinquenni ......... al fine di favorire la
permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di
appartenenza”,
e quindi soltanto a questo fine ed entro tale ambito, verrà
emanato un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
che, per quanto riguarda l'Isee, consentirà “di
evidenziare la situazione economica del solo assistito, ........”.
Tale
Decreto non è stato ancora emanato.
Ciononostante
è spesso richiesto che venga presa in considerazione la
situazione economica del solo assistito, ed una parte dei ricorsi
giurisdizionali in tal senso hanno avuto successo, sebbene la
giurisprudenza in proposito sia tutt'altro che univoca.
Per
quanto riguarda più in generale l'Isee applicato a chi ha
l'handicap grave, ci sono delle consistenti perplessità, che
però richiedono un'approfondita analisi in separata sede.
Si
osserva tuttavia che, finora, nella realtà della vita vera, il
reddito medio delle persone disabili è nettamente inferiore a
quello di chi è normodotato. Per cui, per ora, la disposizione
riportata qui sopra sicuramente diminuisce la situazione di
svantaggio in cui si trovano mote persone disabili, e quindi, sotto
questo profilo, è pienamente costituzionale.
Il
fatto è però che gli artt. 2-3 Cost. sono profondamente
intrisi di valori, principi e precetti solidaristici ed egualitari.
In tal senso, se si presta la dovuta attenzione al fatto che in
realtà la disabilità non è altro che
pregiudizio, va rilevato che potrebbe e dovrebbe accadere che il
disabile può essere la principale fonte economica della
famiglia. Quando ciò accade, o dovrebbe accadere, ne consegue
che la disposizione riportata all'inizio di questa breve nota pone in
situazioni di svantaggio il disabile. In altre parole, quando la
persona disabile riesce ad inserirsi attivamente e pienamente nella
vita economica, tanto da diventare la fonte principale per l'economia
della famiglia, ne deriva che, se viene presa in considerazione
soltanto la sua situazione economica, e non quella dell'intera
famiglia, ne deriva che quel disabile si trova ad avere un Isee più
alto di quello che gli sarebbe stato attribuito se non fosse stato
disabile o se non ci fosse stata la norma sopra menzionata. Quindi il
disabile si trova in una situazione di svantaggio.
Si
può insomma dire che, tanto più gli artt. 2-3 Cost.
vengono attuati quanto più la norma qui in discussione è
incostituzionale.
Finora
questo punto è passato ampiamente sotto silenzio. In parentesi
ci si potrebbe chieder se ciò sia avvenuto per pregiudizio.
Ebbene,
nel Consiglio
di Stato, sezione 3, parere n. 569 del 24 marzo 2009,
viene chiarito che:
“il
principio del 'solo assistito', ai fini della definizione della
compartecipazione al costo delle prestazioni, non sempre è il
più favorevole per le persone con disabilità,
ravvisandosi anche per tale aspetto la non immediata applicabilità
dello stesso in assenza di provvedimenti attuativi”.