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Presentazione
DAUE è una banca dati costituita da circa 200 schede sullo stato
di trasposizione in Italia di quelle misure emanate dagli Organi
dell'Unione Europea in difesa dell'ambiente.
Questo archivio non esamina tutte le direttive ma solo quelle
attinenti direttamente alla gestione delle acque, all'inquinamento
atmosferico, ai prodotti chimici, e all'inquinamento acustico.
Per ognuna di queste è predisposta una scheda che analizza il
percorso della norma comunitaria all'interno dell'ordinamento
giuridico italiano.
Le direttive sono quegli atti che vengono emanati dal Consiglio,
dal Parlamento o dalla Commissione europea su di una materia specifica,
con potere vincolante, ma che tuttavia lasciano spazio agli adattamenti
nazionali per i tempi e i modi.
Le stesse si differenziano dai regolamenti in quanto, pur essendo
questi gli atti legislativi più importanti, obbligatori e direttamente
applicabili ai singoli Stati, per la loro struttura essenzialmente
rigida, non possono essere adattati né dai legislatori nazionali
né dalle singole realtà locali; le direttive si differenziano
inoltre dalle decisioni, in quanto quest'ultime sono atti di portata
specifica e diretti a singoli Stati, società o individui; così
pure dalle raccomandazioni e dai pareri che non hanno valore vincolante.
Esse rappresentano il corpo legislativo che trova la sua legittimità
nei Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea.
L'art. 189, parte quinta del Trattato istitutivo della CEE, stabilisce
che la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto
riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia la competenza
agli Organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Con il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 tutto il diritto
comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni)
conferma ormai il primato sul diritto nazionale; il diritto comunitario
ha sviluppato con il diritto interno solo rapporti di sostituzione
o di armonizzazione, di coordinamento o di coesistenza e, contrariamente
al diritto internazionale classico che spesso non contiene neppure
sanzioni, il diritto comunitario è in tutto vincolante.
La Corte Costituzionale italiana in merito all'art. 189 del trattato
istitutivo della CEE (Roma 25 marzo 1957), con sentenza del 5
giugno 1984 ha riconosciuto all'atto comunitario forza e valore
di legge, affermando che, nelle materie riservate alla sfera di
competenza della Comunità, il giudice ordinario deve provvedere
ad assicurare la piena e continua osservanza delle norme comunitarie
direttamente applicabili, senza tenere conto delle leggi nazionali
anteriori o successive anche confliggenti e senza quindi che sia
necessario rivolgersi alla Corte Costituzionale per far dichiarare
l'illegittimità delle stesse.
Dalla fine del 1970 i provvedimenti per la difesa dell'ambiente
hanno prolificato nell'area comunitaria, ma non sempre sono stati
trasposti nel diritto interno con la stessa tempestività.
Le ragioni e le difficoltà sono state già esposte e descritte
in altre sedi, non ultima quella che nel nostro Paese le competenze
di attuazione vengono assegnate di volta in volta al Ministero
della sanità, al Ministero dell'ambiente (istituito con legge
8 luglio 1986, n. 349) e alle Regioni, mentre agli inizi i controlli
erano affidati alle USL (Unità sanitarie locali).
Il referendum del 1993 votò poi la soppressione di alcune competenze
delle USL che vennero trasferite all'ANPA (Agenzia Nazionale per
la Protezione dell'Ambiente) costituita con la legge 21 gennaio
1994, n. 61 (G.U. 27 gennaio 1994, n. 21) conversione in legge
del decreto legge 4 dicembre '93, n. 496 disposizioni urgenti
per la riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
A questo punto i giuristi hanno giustamente notato che l'applicazione
delle direttive comunitarie risulta spesso contraddittoria sia
per il susseguirsi in maniera alluvionale delle diverse misure
legislative, sia all'interno della stessa regolamentazione.
Tale situazione di conseguenza produce il più delle volte un adattamento
incompleto o difforme della normativa comunitaria.
Il legislatore italiano infatti ha sovente alterato il disegno
originale, adattando nel corso del tempo numerose derogazioni
ed eccezioni, soprattutto in ciò che concerne gl'indici qualitativi
e i valori limite, anche per la ragione che i controlli non sono
stati effettuati con il rigore e le periodicità dovute.
Talvolta infine un'attività di gestione e di organizzazione di
servizi tecnici (indispensabili per assicurare il perfezionamento
dei regolamenti comunitari) ha totalmente fallito.
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha così condannato
a più riprese il nostro Paese per non aver eseguito scrupolosamente
gli obblighi comunitari.
Ad esempio, l'urgenza di recepire la direttiva 91/271 sulle acque
reflue urbane e la direttiva 91/676 sulla protezione delle acque
dall'inquinamento da nitrati, inserite già nella comunitaria per
il 1994 e nella comunitaria 1995-97 uscita nel marzo 1998, nasce
appunto da una condanna della Corte di Giustizia Europea che risale
al 12 dicembre 1996.
La procedura d'infrazione 93/0786 partita nel luglio 1998, rifacendosi
all'art. 171 del Trattato dell'Unione Europea, a seguito del mancato
adeguamento ad una precedente sentenza, prevede una penalità pesantissima
per l'Italia, il pagamento cioè di 531.000 ecu moltiplicati per
i giorni trascorsi dall'emanazione della sentenza al completo
adeguamento.
Così il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria,
sanità, politiche agricole, lavori pubblici e tesoro ha proposto
un Testo Unico composto da 71 articoli e 31 allegati dove tra
l'altro viene abrogata la legge Merli e i decreti legislativi
130, 131, 132, e 133 del 1992.
A questa situazione si era cercato di ovviare con la legge 9
marzo 1989 n. 86, (G.U. 10 marzo 1989, n. 58) c.d. legge La
Pergola, con la creazione di un modello nuovo di leggi dette
comunitarie. Queste, seguendo un iter semplificato in Parlamento,
mediante una sessione congiunta speciale, devono obbligare il
Governo, in funzione della delega attribuitagli ad emanare appositi
decreti legislativi non oltre l'anno dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della medesima legge delega.
Ciò nonostante le leggi comunitarie per il 1990-91-92-93-94 e
1995-97, malgrado il percorso preferenziale, hanno avuto un cammino
formativo che non è stato breve, dal momento che la legge ha perduto
un anno circa per la sua approvazione.
Inoltre queste non sono state sempre sufficienti a garantire l'immediata
trasposizione nel diritto interno come si può vedere dalla tabella
allegata.
L'esperienza vissuta fino ad ora insegna comunque che la strada
più funzionale per l'applicazione delle direttive, rimane la via
amministrativa. Le schede contenute nell'archivio on line partono
dal 1970 fino al 1997 e sono costituite da un sommario, dai riferimenti
bibliografici relativi alla pubblicazione, alla notifica e ai
termini di trasposizione con l'iter degli atti interni di recepimento.
I richiami e le sentenze della Corte di Giustizia europea vengono
segnalati in caso di mancata trasposizione.
Poiché l'indicizzazione è a full-text le direttive sono reperibili
oltre che per numero anche per voci o sottovoci, per parole del
testo, come per la stessa pubblicazione.
Gli aggiornamenti sugli atti di recepimento vengono dal dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, lo stesso organo che provvede a comunicare
l'avvenuta recezione a Bruxelles.
E' prevista la prossima pubblicazione di un volume sulla Normativa
comunitaria ambientale e stato di attuazione in Italia.
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