Allegato - Direttiva CNR 24 maggio 1999


DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE CREDITO, ATTIVITA SOCIALI E PREVIDENZA INTEGRATIVA

Roma 15/03/99

AI DIRIGENTI GENERALI
AI DIRIGENTI CENTRALI E PROVINCIALI
AI COORDINATORI DELLE CONSULENZE PROFESSIONALI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 15

OGGETTO: Delibera dei Consiglio di amministrazione n. 898 del 18 dicembre 1998. Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'art. 1, comma 245, della legge 23/12/1996, n. 662.

Il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con telegramma in data 10 marzo, ha approvato la delibera del Consiglio di amministrazione n. 898 del 18 dicembre 1998 concernente - tra l'altro - l'estensione del "piccolo prestito annuale" alle categorie iscritte alle Casse pensioni, già amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, l'istituzione del "piccolo prestito biennale", nonché la riduzione e l'allineamento dei tassi di interesse relativi alle prestazioni creditizie.

Detto provvedimento, assunto in applicazione dell'art.1, comma 242, e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, estende agli iscritti alle indicate Casse pensioni le prestazioni creditizie erogate dal Fondo di previdenza e credito di cui al T.U. n. 1032/73 e introduce significative innovazioni nel campo delle prestazioni creditizie erogate dall'istituto. Assicura, inoltre, parità di trattamento a tutte le categorie iscritte, dettando regole comuni per l'accesso alle prestazioni.

A riguardo, si impartiscono le necessarie istruzioni relative alle modalità e alle procedure di erogazione, di riscossione e di ammortamento delle prestazioni in parola.

A) ESTENSIONE DEI PRESTITI ANNUALI AL PERSONALE ISCRITTO ALLE CASSE PENSIONI

Con decorrenza 10 marzo 1999 è estesa al personale già iscritto alle Casse Pensioni la prestazione creditizia del "piccolo prestito annuale", consistente nella concessione di una o due mensilità di retribuzione netta da restituirsi in dodici mesi. Può beneficiare della prestazione il personale che possa far valere almeno un anno di anzianità di servizio e di contribuzione.

In fase di prima attuazione e, comunque, per un periodo non superiore ad un trimestre, compatibilmente con i tempi di avvio della nuova procedura, al personale in parola la prestazione è limitata ad una sola mensilità.

B) ISTITUZIONE DEI PICCOLI PRESTITI BIENNALI

In pari data sono istituiti - per tutti gli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti dello Stato, compresi quindi, per effetto della indicata legge n.662/96, gli iscritti alle Casse pensioni, che abbiano almeno 2 anni di servizio utile a pensione e per i quali sia stato versato il relativo contributo obbligatorio per il credito - prestiti biennali erogabili con le stesse modalità dei piccoli prestiti annuali, fino ad un massimo di quattro mensilità di retribuzione da restituire in ventiquattro rate mensili costanti. Tali prestiti sono alternativi ai piccoli prestiti annuali e possono coesistere con i prestiti pluriennali soltanto se in misura non superiore a due mensilità.

A riguardo, gli Enti dovranno fornire i dati di foro competenza, relativi alle istanze di piccolo prestito annuale e biennale da compilare in duplice copia trasmettendole tempestivamente con lettera di accompagnamento alle Sedi provinciali INPDAP.

Compatibilmente con i tempi di avvio della nuova procedura, i prestiti biennali agli iscritti alle Casse pensioni saranno erogati, al momento, nei limiti di due mensilità, con le stesse modalità delle sovvenzioni e secondo il piano operativo in atto, rispettando le cadenze temporali in esso previste. Ai prestiti saranno applicati naturalmente i nuovi tassi di interesse. Resta fermo l'obbligo della registrazione dei contratti per quegli Enti per i quali essa è attualmente prevista.

La gestione della riscossione e dell'ammortamento seguirà le regole delle sovvenzioni.

Il versamento delle quote trattenute sulle retribuzioni mensili dei beneficiari dei piccoli prestiti annuali e biennali dovrà essere effettuato dagli Enti, alle scadenze previste, sugli attuali conti correnti delle Casse pensioni già amministrate dagli Istituti di Previdenza, utilizzando rigorosamente gli specifici bollettini di conto corrente postale ed il modulo "390" predisposti appositamente per i piccoli prestiti in questione. I bollettini e i moduli sono in corso di spedizione agli Enti interessati.

Con la procedura di prossima introduzione, saranno garantiti la migrazione dei dati in archivio, suddivisi in piccoli prestiti ed in sovvenzioni, nonché la trattazione separata degli ammortamenti dei prestiti in questione.

C) REQUISITI DI ACCESSO AI PRESTITI PLURIENNALI

Per tutti gli iscritti, compresi quindi i dipendenti iscritti alle Casse pensioni, valgono i requisiti previsti dal d.P.R. n. 1032/73 per accedere ai prestiti pluriennali.

Tali requisiti prevedono in particolare: che il richiedente abbia compiuto 4 anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego (due per gli invalidi per servizio), utili ai fini dei trattamento pensionistico (artt. 6 e 7 del d.P.R. 5/1/1950, n. 180); che sia stato pagato il contributo obbligatorio per il Credito ovvero trattenuto in tutto o in parte in sede di liquidazione dei prestito, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 895/1950. Nei confronti degli iscritti alle Casse, il recupero del contributo non versato sarà possibile soltanto dopo l'introduzione delle nuove procedure.

D) DECORRENZA UNICA DELL'AMMORTAMENTO DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE

Al fine di conseguire l'armonizzazione delle modalità di recupero delle quote dei prestiti, è stabilita la decorrenza unica dell'ammortamento di tutte le prestazioni creditizie, fissandola al secondo mese successivo a quello dei pagamento.

E) ALLINEAMENTO E CONTESTUALE RIDUZIONE DEI TASSI DI INTERESSE DELLE PRESTAZIONI

E' disposta l'unificazione e la contestuale riduzione dei tassi di interesse praticati dall'istituto per prestiti erogati a favore delle categorie iscritte:

a) piccoli prestiti annuali e biennali

- trattenuta anticipata a titolo di interesse:

3,20 per cento annuo;

- spese di amministrazione:

0,50 per cento

- premio Fondo rischi:

0,30 per cento

b) prestiti pluriennali

- tasso di interesse a scalare

3,70 per cento

- spese di amministrazione

0,50 per cento

- premio Fondo rischi garanzia A (limite di età pensionabile 65 anni): 1,50 per cento per i quinquennali e 3 per cento per i decennali; con garanzia B (limite di età pensionabile a 70 anni) 2 per cento per i quinquennali e 4 per cento per i decennali.

Al fine di rendere tempestivamente operativo il provvedimento in questione, è stata adeguata la procedura in atto. Gli operatori dovranno inserire i dati relativi alla durata dei piccoli prestiti, alla loro entità ed ai requisiti di anzianità e di retribuzione richiesti per le rispettive prestazioni creditizie.

Più dettagliate istruzioni saranno fornite in occasione del prossimo avvio delle nuove procedure che saranno precedute da adeguati corsi di formazione.

In allegato alla presente si trasmettono i modelli di domanda adattati alle innovazioni introdotte, che potranno subire modifiche in relazione alle procedure informatiche di prossimo avvio.

IL DIRETTORE GENERALE


Elenco dei modelli di domanda:
All. 1: Domanda di piccolo prestito - Mod. PI sezione I
All. 2: Mod. PI sezione II
All. 3: Mod. PI sezione IV
All. 4: Mod. PI sezione V
All. 5: Tabella  unica delle misure fisse di piccolo prestito - Annuale
All. 6: Tabella  unica delle misure fisse di piccolo prestito - Biennale