Consiglio Nazionale delle Ricerche
Dipartimento Servizi Tecnici e di Supporto

Pos. 125.2.12 Prot. n. 016499

Roma, 4 agosto 2004

Ai Direttori degli Istituti

Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti
dell'Amministrazione Centrale

LORO SEDI

Oggetto: Art. 26 L. 23.12.1999 n. 488 (acquisto di beni e servizi). Circolare del Dipartimento per le Politiche Comunitarie 29 aprile 2004 (principi da applicare da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria).

Si trasmettono in allegato:

A) Il nuovo testo dell'art. 26 della L. 23.12.1999, n.488 (acquisto di beni e servizi) così come risultante a seguito delle modificazioni apportate dal D.L. 12.7.2004, n.168 recante " interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" (il relativo DDL di conversione in legge è stato approvato in via definitiva dal Senato il 29.7.2004).
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che con le disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 1 del D.L. n. 168/2004 citato è stato potenziato lo strumento CONSIP e sono stati potenziati controlli e sanzioni per operazioni in deroga. E' stata prevista la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di far ricorso alle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e servizi. Se non viene fatto ricorso a tali convenzioni, le Amministrazioni devono utilizzare i parametri di prezzo qualità da intendere come limite massimo di prezzo, comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

B) La circolare 29.4.2004 (pubblicata su G.U. del 12.7.2004) del Dipartimento per le Politiche Comunitarie recante: "Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti , nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria".
Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che "i bandi di gara e la correlata documentazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici sotto soglia comunitaria, nel regolamentare gli aspetti connessi alle <<specifiche tecniche>> del bene oggetto della fornitura, dovranno prestare la massima cura nel contenere previsioni coerenti con i suddetti principi (riportati nella circolare n.d.r.), dovendosi considerare, per contro , a tutti gli effetti illegittima ogni indicazione diretta ad individuare marchi, brevetti o tipi, nonché l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata a meno che, nelle sole ipotesi nelle quali non risulti possibile fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati , tali indicazioni siano espressamente accompagnate dalla indicazione ulteriore : <<o equivalente>>".

I Direttori degli Istituti sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra anche i Responsabili di Sezione.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito .

Il Dirigente
(Avv. Luciano Marini)