Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Dipartimento Servizi Tecnici e di Supporto
Pos. 125.2.12 Prot. n. 016499
Roma, 4 agosto 2004
Ai Direttori degli Istituti
Direttori dei Dipartimenti e Dirigenti
dell'Amministrazione Centrale
LORO SEDI
Oggetto: Art. 26 L. 23.12.1999 n. 488 (acquisto di beni e servizi). Circolare del Dipartimento per le Politiche Comunitarie 29 aprile 2004 (principi da applicare da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria).
Si trasmettono in allegato:
A)
Il nuovo testo dell'art. 26 della L. 23.12.1999, n.488 (acquisto di
beni e servizi) così come risultante a seguito delle
modificazioni apportate dal D.L. 12.7.2004, n.168 recante " interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica" (il relativo DDL di
conversione in legge è stato approvato in via definitiva dal
Senato il 29.7.2004).
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che con le disposizioni di
cui al 4° comma dell'art. 1 del D.L. n. 168/2004 citato
è stato potenziato lo strumento CONSIP e sono stati
potenziati controlli e sanzioni per operazioni in deroga. E' stata
prevista la facoltà per le Amministrazioni pubbliche di far
ricorso alle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e servizi. Se
non viene fatto ricorso a tali convenzioni, le Amministrazioni devono
utilizzare i parametri di prezzo qualità da intendere come
limite massimo di prezzo, comparabili con quelli oggetto di
convenzionamento.
B) La
circolare 29.4.2004 (pubblicata su G.U. del 12.7.2004) del Dipartimento
per le Politiche Comunitarie recante: "Principi da applicare, da parte
delle stazioni appaltanti , nell'indicazione delle specifiche tecniche
degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria".
Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che "i bandi di gara
e la correlata documentazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici
sotto soglia comunitaria, nel regolamentare gli aspetti connessi alle
<<specifiche tecniche>> del bene oggetto
della fornitura, dovranno prestare la massima cura nel contenere
previsioni coerenti con i suddetti principi (riportati nella circolare
n.d.r.), dovendosi considerare, per contro , a tutti gli effetti
illegittima ogni indicazione diretta ad individuare marchi, brevetti o
tipi, nonché l'indicazione di un'origine o di una produzione
determinata a meno che, nelle sole ipotesi nelle quali non risulti
possibile fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante
specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti
gli interessati , tali indicazioni siano espressamente accompagnate
dalla indicazione ulteriore : <<o
equivalente>>".
I Direttori degli Istituti sono pregati di portare a
conoscenza di quanto sopra anche i Responsabili di Sezione.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito .
Il Dirigente
(Avv. Luciano Marini)